Tribunale di Campobasso, sezione lavoro, sentenza del 08.10.2012
OMISSIS
Svolgimento del processo
Con atto depositato il 13 aprile 2006, gli odierni appellanti, deducendo:
1. d'esser dipendenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, inquadrati in area B3, ex VI qualifica funzionale;
2. di prestare servizio presso gli uffici di Campobasso;
3. d'aver sempre svolto e di svolgere attività ispettiva ed, in particolare, vigilanza nei luoghi di lavoro ponendo in essere le attività meglio ed analiticamente descritte a pag. 10 del ricorso (sinteticamente: esame documenti, ispezione dei luoghi, assunzione di informazioni da testimoni, lavoratori e imprenditori, accertamenti per la verifica del rispetto delle norme in materia di lavoro, ecc. ecc.);
4. che tale attività è estranea alle mansioni dell'area B3, rientrando nell'area C, posizione economica C2 - profilo professionale ispettore del lavoro, o, comunque, in subordine, nella posizione economica C1 - profilo professionale accertatore del lavoro;
5. che, a parità di mansioni, il CCNL Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 ha previsto l'inquadramento, nell'area B, del personale ex VI qualifica funzionale;
6. che l'art. 10, lett. b) del Contratto Collettivo Integrativo di Amministrazione (CCIA) prevede che la funzione accertativa dell'assistente dell'ispettorato del lavoro e di assistente amministrativo addetto alla vigilanza debba confluire nell'area C1 previo corso-concorso;
7. che tale norma denota la consapevolezza dell'errore effettuato dal ministero nell'iniziale inquadramento degli ispettori del lavoro;
ricorrevano al tribunale di Campobasso, chiedendo:
- fosse dichiarata l'illegittimità/nullità/annullabilità dell'art. 13, comma 1 CCNL Comparto Ministeri e tabella B allegata per contrasto con gli artt. 36 Cost., 2103 c.c., 52 D.Lgs. n. 165 del 2001, 1175 e 1375 c.c. e 3 Cost.;
- fosse dichiarata la illegittimità/nullità/annullabilità dell'art. 10 lett. b CCIA nella parte in cui ha previsto la possibilità dell'inquadramento dei ricorrenti nella categoria C solo all'esito di un corso/concorso;
- il loro diritto all'inquadramento nella categoria C pos. ec. C2 (in subordine C1) dalla data di entrata in vigore del CCNL di Comparto 1998/2001;
- la condanna del ministero al pagamento delle differenze retributive.
Nel costituirsi in giudizio, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali eccepiva il difetto di giurisdizione e chiedeva, nel merito, il rigetto del ricorso.
Sosteneva al riguardo che:
1. I ricorrenti sono addetti alla vigilanza - assistenti dell'ispettorato del Lavoro;
2. sussiste il difetto giurisdizione perché i ricorrenti censurano le procedure selettive effettuate in sede di nuovo inquadramento e perché il profilo rivendicato, se accolto, comporterebbe novazione del rapporto;
3. l'art. 13 CCNL Comparto Ministeri ha previsto la confluenza in area B dei dipendenti privi i diploma di laurea e in area C dei dipendenti con diploma di laurea;
4. l'art. 16 ha previsto l'inquadramento del personale in base a criteri automatici: l'unico parametro è la qualifica funzionale precedentemente posseduta;
5. gli inquadramenti oltre le tabelle comportano variazioni delle dotazioni organiche che non possono essere effettuate nemmeno per via contrattuale (artt. 5 e 6 D.Lgs. n. 165 del 2001);
6. l'art. 17 L. n. 628 del 1961 prevedeva il possesso della laurea per le assunzioni nel ruolo della carriera direttiva;
7. l'art. 8 della L. n. 628 del 1961 prevedeva che al personale amministrativo potessero essere assegnati compiti di vigilanza; le relative variazioni non comportano mutamenti nella posizione di ruolo;
8. l'art. 2 D.L. n. 463 del 1983 prevede che gli addetti alla vigilanza possano avere poteri di vigilanza ma non di contestazione di contravvenzioni e ad essi non compete la qualifica di ufficiale o di agente di PG;
9. in ogni caso le mansioni dedotte (non contestate in fatto) hanno carattere occasionale e non prevalente.
Con l'impugnata sentenza, il tribunale di Campobasso, respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione (non più riproposta in questa fase), ha rigettato il ricorso e compensato le spese di lite.
Ha osservato, in buona sintesi, il giudice di prime cure che il nuovo sistema classificatorio previsto dal CCNL 1998/2001 è stato effettuato in base ad un meccanismo automatico, non suscettibile di sindacato giurisdizionale. E' compito della contrattazione collettiva - ha osservato il tribunale - individuare mansioni equivalenti, non potendosi il giudice sostituire alle parti nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Nel caso in esame, la contrattazione collettiva ha ritenuto non equivalenti le mansioni dell'assistente (transitato nell'area B) e quelle dell'accertatore del lavoro (confluito nell'area C), mansione per la quale è prevista il possesso del diploma di laurea. In ogni caso, ha aggiunto il tribunale, la stessa contrattazione collettiva ha previsto, in via transitoria, la possibilità, per il personale ex VI qualifica funzionale, inquadrato nella categoria B, di passare alla categoria superiore mediante procedure selettive interne in cui si sarebbe tenuto conto dei titoli e dell'esperienza professionale maturata.
Avverso la suddetta sentenza propongono appello T.M., D.D., C.G., D.L.C., B.A. e T.G. reiterando le doglianze già mosse in primo grado e tornando a ribadire la portata discriminatoria della previsione contrattuale.
Con riferimento alla decisione impugnata, lamentano la sindacabilità del contratto collettivo ed invocano l'applicabilità dell'art. 45 D.Lgs. n. 165 del 2001 sulla parità del trattamento contrattuale, non potendo, la contrattazione collettiva, operare suddivisioni in categorie diverse di lavoratori che svolgono le medesime mansioni.
Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
All'odierna udienza il processo è stato definito mediante lettura di separato dispositivo.
Motivi della decisione
L'appello è infondato.
La questione posta dai ricorrenti è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della S.C. che, decidendo un caso identico ("domanda proposta contro il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accertamento del diritto ad essere inquadrato con decorrenza 1.1.1998 nell'Area C/l, profilo professionale di "accertatore del lavoro", nell'assunto che il contratto collettivo integrativo avesse sostituito con tale qualifica la figura professionale di "addetto alla vigilanza", Area B/3, che gli era stata attribuita, e per la condanna dell'amministrazione al pagamento delle consequenziali differenze retributive" - dalla motivazione della sentenza), ha ritenuto la validità della collocazione in area B, posizione economica 3 del personale già inquadrato nella soppressa VI qualifica funzionale, conformemente alle previsioni della tabella di corrispondenza del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri per il triennio 1998/2001. Ha affermato, in quel caso, la S.C.: "In tema di pubblico impiego privatizzato, la materia degli inquadramenti del personale contrattualizzato è stata affidata dalla legge allo speciale sistema di contrattazione collettiva del settore pubblico, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme in materia di mansioni concernenti il lavoro subordinato privato. Ne consegue che le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramento del personale e di corrispondenza tra le vecchie qualifiche e le nuove aree sono sottratte al sindacato giurisdizionale, ed il principio di non discriminazione di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 165 del 2001 non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo" (Sez. Un. Sentenza n. 16038 del 07/07/2010).
Come ricordato dalla S.C. in motivazione, "già, con riguardo al lavoro subordinato privato di diritto comune, la giurisprudenza della Corte ha affermato che deve ritenersi conforme al disposto dell'art. 2103 c.c., la clausola del contratto collettivo che introduca meccanismi convenzionali di mobilità orizzontale prevedendo la fungibilità di mansioni che esprimano in concreto diverse professionalità (vedi Cass. S.u. 24 novembre 2006, n. 25033). Ma, nel sistema speciale della disciplina del lavoro pubblico contrattuale (il tasso di specialità è stato più volte posto in evidenza dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale: vedi in particolare, C.Cost. nn. 313/1996; 309/1997, 89/2003, 199/2003), è proprio l'art. 2103 c.c., a non trovare applicazione nella parte in cui attribuisce rilievo ai fini dell'inquadramento alle mansioni svolte, che, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art, 52, comma 1, periodo 2, non possono avere effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione. 4.3. Ne deriva l'erroneità dell'eventuale riferimento al disposto dell'art. 2103 c.c., ovvero degli artt. 2071 e 2095 c.c.. La giurisprudenza della Corte, infatti, afferma che la disciplina prevista nel lavoro privato in materia di categorie e qualifiche non è applicabile al rapporto di lavoro privatizzato alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, attesa la specialità del regime giuridico che lo caratterizza, soprattutto con riferimento al sistema delle fonti quale emerge dal D.Lgs. n. 165 del 2001 (che costituisce lo "statuto" di tale rapporto di lavoro), il quale, dettando regole peculiari solo per i dirigenti ed i vicedirigenti, attribuisce per il restante personale piena delega alla contrattazione collettiva, che può intervenire senza incontrare il limite della inderogabilità delle norme concernenti il lavoro subordinato privato (Cass. 5 luglio 2005, n. 14193) Più specificamente, per il personale "contrattualizzato", il disegno di delegificazione è stato attuato affidando allo speciale sistema di contrattazione collettiva nel settore pubblico (vedi Corte Cost. n. 199 del 2003) anche la materia degli inquadramenti (in quanto non esclusa dalla previsione di cui all'art. 40, comma 1). E dunque, per il personale dei comparti, sono stati i contratti collettivi (della seconda tornata contrattuale) ad introdurre il sistema di classificazione per aree di inquadramento, cui lo stesso testo del D.Lgs. n. 165 del 2001, come successivamente modificato e integrato, si riferisce (art. 30, comma 1 bis, quanto alla disciplina della mobilità; art. 34 bis, comma 1, quanto ai concorsi per l'assunzione); di conseguenza, il sistema di inquadramento per aree sostituisce quello per categorie, di cui all'art. 2095 c.c. (vedi Cass. S.u. 8 maggio 2006, n. 10419). 4.4. Conclusivamente, nello stabilire in sede di prima applicazione la collocazione in area B, posizione economica 3, di tutto il personale già inquadrato nella soppressa 6 ^qualifica funzionale, senza alcuna distinzione o possibilità di deroga, il contratto collettivo nazionale di lavoro comparto Ministeri 1998/2001, stipulato il 16.2.1999, non si è posto in contrasto con alcuna norma imperativa, ne' è ravvisabile altra causa di nullità (art. 1418 c.c.), giacché nel settore pubblico le scelte della contrattazione collettiva in materia di inquadramenti sono sottratte al sindacato giudiziale, ed il principio di non discriminazione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, non costituisce parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in sede di contratto collettivo. In questi sensi si è già espressa ripetutamente la giurisprudenza della Sezione lavoro della Corte: sent. 19 dicembre 2008, n. 29829, con specifico riguardo alla contrattazione del comparto Ministeri; sent. 10 marzo 2009, n. 5726, 18 giugno 2008, n. 16504 e 19 giugno 2008 n. 16676, in relazione al CCNL comparto scuola".
La Corte d'Appello non ritiene di doversi discostare da questo insegnamento che condivide e che è conforme anche alla propria giurisprudenza.
Si tratta, infatti, di insegnamento consolidato, logico corollario di quanto già a suo tempo stabilito da Sez. U, Sentenza n. 10454 del 23/04/2008 per le quali "Il principio espresso dall'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, secondo il quale le amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell'ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, rispetto al quale lo svolgimento delle mansioni di fatto assume rilevanza soltanto nei limiti segnati dall'art. 52 dello stesso D.Lgs. n. 165 del 2001 "
L'appello deve pertanto essere respinto.
In considerazione della peculiarità della controversia, si giustifica la compensazione delle spese.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
in funzione di giudice del lavoro
Sentiti i procuratori costituiti e definitivamente pronunciando sull'APPELLO proposto da T.M., D.D., C.G., D.L.C., B.A., T.G. avverso la sentenza del Tribunale di Campobasso nr. 601/09 del 29 settembre 2009 e con ricorso depositato il 20 novembre 2009 nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta l'appello, per l'effetto confermando la sentenza impugnata;
- Compensa le spese.
Così deciso in Campobasso, il 4 maggio 2012.
Depositata in Cancelleria il 8 ottobre 2012.