Sentenza Tr. Aquila, Sez. lavoro, 28.09.2009
OMISSIS
OMISSIS
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9/4/08 e ritualmente notificato An.Ca. conveniva in giudizio di fronte al Giudice del lavoro di L'Aquila l'Af. S.p.A. esponendo di essere dipendente livello 4S con qualifica di educatrice pedagogica a tempo indeterminato e che in data 31/9/07 era stata ingiustamente licenziata per superamento del periodo di comporto.
Lamentava l'illegittimità del licenziamento intimato e chiedeva la declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato, la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al pagamento delle retribuzioni maturate dalla data del recesso alla reintegrazione.
Si costituiva in giudizio la Af. S.p.A. la quale chiedeva il rigetto del ricorso.
Nella fase istruttoria veniva ammessa ed espletata la prova testimoniale. All'odierna udienza dopo la discussione previa concessione di termine per note difensive, il Giudice decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo.
Motivi della decisione
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Il licenziamento è stato intimato per superamento del comporto: sostiene la Af. che la An. alla data del 3 agosto del 2007 avrebbe superato i 150 giorni del comporto previsti dal ccnl del settore.
Va premesso che i giorni presi in considerazione constano di certificati medici ordinali rilasciati dal medico curante (l'ultimo del 4/6/07 per 30 giorni) e dall'accertamento del Collegio Medico per l'accertamento dell'idoneità al lavoro sollecitato dalla stessa Af. S.p.A.: in data 21/6/07 il Collegio emetteva un giudizio di inidoneità temporanea per due mesi alle mansioni di appartenenza (con rivalutazione di detto periodo a due mesi).
La Af. S.p.A. ha pertanto tenuto conto anche dei due mesi previsti dal Collegio.
Diversamente da quanto sostenuto dalla convenuta in sede di repliche orali alle note difensive autorizzate, può ritenersi che nel ricorso vi sia una contestazione da parte della ricorrente in ordine all'ammissibilità dell'operazione consistita nel tener conto ai fini del comporto anche di questi due mesi: a pagina 5 del ricorso la ricorrente sostiene chiaramente che l'assenza per il periodo di inabilità stabilità dal Collegio "non può in assoluto essere considerata come malattia" e questa deduzione si ricollega a quanto esposto a pag. 2 del ricorso dove si fa presente che la ricorrente poiché in data 2/7/07 scadeva l'ultimo certificato medico e poiché "la sospensiva disposta dal Collegio Medico .... non poteva essere qualificata "malattia" si metteva a disposizione dell'azienda anche per lo svolgimento di altre e/o diverse mansioni.
Ciò posto ritiene il giudice che correttamente questi tre mesi non potevano essere considerati ai fini del comporto.
La vicenda deve essere letta alla luce dei principi in materia di licenziamento per sopravvenuta inidoneità fisica allo svolgimento dell'attività di lavoro ovvero di licenziamento per superamento del comporto, vista la naturale diversità fra il concetto di malattia e quello di inidoneità fisica.
Le due fattispecie costituiscono causa di impossibilita' della prestazione lavorativa che hanno natura e disciplina giuridica diverse.
La disciplina posta dall'art. 2110 c.c. presuppone infatti un impedimento temporaneo al lavoro del dipendente affetto da malattia anche intermittente: non rientra pertanto nella previsione della norma l'ipotesi della sopravvenuta inidoneità fisica e/o psichica al lavoro, cioè la perdita totale o parziale della capacità lavorativa, prodotta anch'essa dalla malattia ma costituente una condizione definitiva o di durata indeterminabile.
La perdita della capacità lavorativa costituisce una situazione permanente conseguente a malattia che però non necessariamente esclude la presenza fisica del lavoratore nel posto di lavoro e neanche, qualora parziale, l'impossibilità assoluta della prestazione.
La malattia costituisce invece un evento transitorio idoneo a determinare un impedimento assoluto della prestazione lavorativa ma solo temporaneo tale da consentire una volta cessata, la ripresa dell'attività lavorativa senza rischi di ulteriore usura dell'integrità fisica (Cass. n. 3517/92; Cass. n. 8152/93).
E' inoltre disciplinata dall'art. 2110 cod. civ. e dalle disposizioni dei contratti collettivi che tutelano il diritto alla salute del lavoratore e determina la legittimità del licenziamento quando ha causato l'astensione dal lavoro per un tempo superiore al periodo di comporto.
L'inidoneità invece consente, anche attraverso la procedura prevista dall'art. 5 l. n. 300 - 1970, il recesso dal contratto di lavoro del datore per sopravvenuta impossibilità della prestazione lavorativa ai sensi degli artt. 1256, 1463 e ss. c.c. anche se non risulti superato il periodo di comporto.
La giurisprudenza (consolidata a partire da Cass. SS.UU. n. 7755/98) afferma inoltre che sussiste nei limiti della buona fede e correttezza un obbligo del datore di lavoro di attivarsi nella ricerca di una mansione compatibile con lo stato del lavoratore inidoneo fisicamente allo svolgimento dell'attività lavorativa: "In caso di sopravvenuta infermità permanente del lavoratore, l'impossibilità della prestazione lavorativa quale giustificato motivo di recesso del datore di lavoro dal contratto di lavoro subordinato (artt. 1 e 3 legge n. 604 del 1966 e artt. 1463 e 1464 cod. civ.) non è ravvisabile per effetto della sola ineseguibilità dell'attività attualmente svolta dal prestatore di lavoro, perché può essere esclusa dalla possibilità di adibire il lavoratore ad una diversa attività, che sia riconducibile - alla stregua di un'interpretazione del contratto secondo buona fede - alle mansioni attualmente assegnate o a quelle equivalenti (art. 2103 cod. civ.) o, se ciò è impossibile, a mansioni inferiori, purché tale diversa attività sia utilizzabile nell'impresa, secondo l'assetto organizzativo insindacabilmente stabilito dall'imprenditore" (SS.UU. cit.).
Da ciò ne consegue che il verbale del Collegio non può essere considerato come certificato medico che attesti un evento transitorio idoneo a determinare un impedimento assoluto della prestazione lavorativa ma solo temporaneo tale da consentire una volta cessata, la ripresa dell'attività lavorativa senza rischi di ulteriore i usura dell'integrità fisica: il Collegio infatti, su input del datore di lavoro, attesta solamente una idoneità alle mansioni di "appartenenza" da rivalutare (salvo poi accertare nel mese di settembre l'idoneità alle mansioni di educatrice), che non escludeva certo la presenza dell'An. al lavoro.
Questa inidoneità attesta solo che la An. era inidonea (e non poteva essere adibita) alle mansioni di educatrice pedagogica, ma non osta acchè la stessa venisse adibita a mansioni equivalenti: a maggior ragione considerando che lo stesso Collegio non formulava un giudizio definitivo in quanto prescriveva una rivalutabilità al temine dei due mesi.
Di conseguenza nel periodo di due mesi indicato dal Collegio la ricorrente avrebbe dovuto quantomeno essere richiamata sul posto di lavoro (anche considerando che non aveva alcun certificato medico che attestasse un impedimento assoluto alla prestazione per quel che periodo) per essere adibita a mansioni equivalenti.
Vero è invece, che anche in spregio ai pur elementari canoni di buona fede, la valutazione in ordine al valore del verbale del Collegio è stata inammissibilmente affidata ad una impiegata amministrativa (la Pa.) la quale ha affermato che in effetti non sapeva come considerare questo verbale, e cioè come malattia o meno.
Peraltro ancora ai primi di agosto all'An. veniva riferito dal capo ufficio che solo alla fine del periodo stabilito dal Collegio non vi sarebbero state cause ostative alla ripresa del lavoro, da ciò desumendosi che fino a quel punto la An. non è stata mai richiamata sul posto di lavoro (vedi dichiarazioni del capo ufficio).
Non è pertanto affatto emerso che la An. si sia rifiutata di tornare al posto di lavoro un volta terminato il periodo di malattia al 4/7/07 così come previsto dall'ultimo certificato del 4/6/07, né è stata dedotta un'assenza ingiustificata: verosimilmente la An. non è tornata a lavorare perché le hanno detto di non tornare in quanto - erroneamente - in malattia.
Così facendo la Af. ha poi utilizzato surrettiziamente questo periodo di "non malattia" (bensì inidoneità) ai fini del comporto, quando invece avrebbe dovuto riprendere la An. in servizio ed adibirla a mansioni equivalenti (o pur anche licenziarla per inidoneità alle mansioni).
Il licenziamento è pertanto illegittimo in quanto non è stato superato il periodo di comporto.
La mancanza dei giorni validi per il comporto esime questo giudice da valutazioni in ordine all'eventuale interruzione dello stesso per ferie.
Segue l'ordine di reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna della convenuta al pagamento a titolo di risarcimento del danno di una indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in Euro 1.800,00 oltre IVA e CAP da distrarre.
P.Q.M.
Il Giudice
così provvede:
1) dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato il 31/8/07 ad An.Ca. e per l'effetto ordina alla Af. S.p.A. di reintegrarla immediatamente nel posto di lavoro in precedenza occupato;
2) condanna la società convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni in favore della ricorrente di una un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto percepita dal giorno del licenziamento alla effettiva reintegrazione, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
3) condanna la convenuta al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 1.800,00 oltre IVA e CAP.
Così deciso in L'Aquila il 21 settembre 2009.
Depositata in Cancelleria il 28 settembre 2009.