Conteggi lavoro

mercoledì 29 gennaio 2014

art. 69 bis dlgs 276/2003 - Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo)

«Art. 69-bis (Altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo). - 1. Le prestazioni lavorative
rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo
che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi
annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a più soggetti riconducibili al
medesimo centro d'imputazione di interessi, costituisca più dell'80 per cento dei corrispettivi annui
complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.
2. La presunzione di cui al comma 1 non opera qualora la prestazione lavorativa presenti i seguenti
requisiti:
a) sia connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi
formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate
nell'esercizio concreto di attività;
b) sia svolta da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello
minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233.
3. La presunzione di cui al comma 1 non opera altresì con riferimento alle prestazioni lavorative svolte
nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine
professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici
requisiti e condizioni. Alla ricognizione delle predette attività si provvede con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare, in fase di prima applicazione, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sentite le parti sociali.
4. La presunzione di cui al comma 1, che determina l'integrale applicazione della disciplina di cui al presente
capo, ivi compresa la disposizione dell'articolo 69, comma 1, si applica ai rapporti instaurati
successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i rapporti in corso a tale data,
al fine di consentire gli opportuni adeguamenti, le predette disposizioni si applicano decorsi dodici mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. Quando la prestazione lavorativa di cui al comma 1 si configura come collaborazione coordinata e
continuativa, gli oneri contributivi derivanti dall'obbligo di iscrizione alla gestione separata dell'INPS ai sensi
dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono a carico per due terzi del committente e
per un terzo del collaboratore, il quale, nel caso in cui la legge gli imponga l'assolvimento dei relativi
obblighi di pagamento, ha il relativo diritto di rivalsa nei confronti del committente