Il lavoro accessorio è una forma speciale di lavoro introdotta originariamente dalla l. n. 276/2003. Nella originaria formulazione, la normativa prevedeva che per lavoro accessorio dovesse intendersi una prestazione di natura occasionale effettuata da soggetti a rischio di esclusione sociale o non ancora entrati nel mercato del lavoro.
Secondo l'attuale legislazione, invece, il lavoro accessorio consiste in una prestazione lavorativa che da luogo ad un compenso inferiore ad euro 5 mila per anno (rivalutati annualmente su base ISTAT). Detto limite di guadagno massimo è ulteriormente limitato quando l'attività viene resa nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti. In questo caso, il compenso non può superare l'importo di 2 mila euro annuoper ogni singolo committente, con un massimo guadagno totale di euro 5.000,00.
Il committente o i committenti, al fine di usufruire del lavoro accessorio, devono acquistare, presso i concessionari del servizio, dei voucher. Dopo la prestazione dell'attività lavorativa, tali voucher devono essere consegnati al lavoratore accessorio il quale, recandosi successivamente presso lo stesso concessionario ove il committente ha acqusitato il suddetto voucher, potrà avere corrisposto quanto spettantegli (per i chiarimenti operativi sul lavoro accessorio si veda il seguente link).
Il concessionario, tratterrà dal valore nominale del buono il 13% del medesimo a titolo di contribuzione previdenziale e il 7% a fini assicurativi INAIL, oltre le somme (determinate dal decreto ministeriale ) a titolo di rimborso spese a favore del concessionario medesimo
A seguito della legge Fornero, l. n. 92/2012, è stata eliminata la locuzione "di natura meramente occasionale" che nel Dlgs.n. 276/2003 definiva il lavoro accessorio.
Oggi il lavoro accessorio è, definito dal comma 1 dell'art. 70 del richiamato decreto legislativo, come segue: "Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 5.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti, le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente per compensi non superiori a 2.000 euro, rivalutati annualmente ai sensi del presente comma. Per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio."
Si noterà subito che oggi, a differenza che nel passato, l'unico elemento essenziale per l'individuazione del lavoro accessorio è proprio il limite quantitativo previsto per il compenso.
Inoltre, in seguito all'abrogazione dell'art. 71 del Dlgs. in commento (il quale prevedeva che potevano svolgere attività di lavoro accessorio solo determinate categorie svantggiate ed, in particolare, a) disoccupati da oltre un anno; b) casalinghe, studenti e pensionati; c) disabili e soggetti in comunità di recupero; d) lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia, nei sei mesi successivi alla perdita del lavoro), ulteriore caratteristica prima distintiva del lavoro accessoro è venuta meno, assottigliando sempre di più il lavoro accessorio al rapporto di lavoro subordinato, se non in ordine alla retribuzione massima.
Infine, l'utilizzazione del lavoro accessorio non è soggetto a forma scritta e/o comunicazione preventiva al centro impiego e, comunque, non incide sullo status di disoccupato del lavoratore.