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giovedì 23 gennaio 2014

Termine prescrizione recupero contributi

Massima: Il termine di prescrizione per il recupero dei contributi è di cinque anni

Tribunale di Catania - sez. lavoro - sentenza del 04.12.2013

OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Premesso il contenuto degli atti introduttivi e dei verbali di causa, da intendersi in questa sede integralmente richiamato, ritiene il decidente che la domanda proposta vada accolta per le seguenti ragioni.

Deve preliminarmente rilevarsi, ai fini dell'esatta delimitazione del thema decidendum, che, come si evince dall'atto introduttivo del giudizio, l'opposizione si riferisce esclusivamente e soltanto al ruolo anno 2006 n. 321 afferente a crediti previdenziali Inps, mentre sono, evidentemente, estranei all'oggetto del ricorso i crediti tributari di cui al ruolo formato dall'amministrazione finanziaria - ufficio delle entrate di Catania anno 2006 n. 0300032, pur compreso nella medesima cartella n. (...). Venendo al merito, deve osservarsi che risulta provato che la predetta cartella esattoriale, contrariamente a quanto asserito in ricorso, il giorno 17/5/2006, è stata regolarmente notificata mediante consegna dell'atto a mani di addetto alla casa, come si evince dalla relata di notifica prodotta in giudizio da Riscossione Sicilia spa (all. 2 alla memoria della società).

Tuttavia osserva il decidente che l'intangibilità del credito che segue alla mancala opposizione del ruolo nel termine dei 40 giorni previsto, a pena di decadenza, dall'art. 24 D.Lgs. n. 46 del 1999 non preclude la possibilità di far valere con l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. eventuali fatti estintivi (come nella specie la prescrizione) del credito controverso formatisi successivamente a tale momento.

L'opposizione, in tal caso, non essendo nell'art. 615 c.p.c. fissato alcun termine finale, è sempre proponibile fino all'esaurimento della procedura esecutiva.

L'eccezione di prescrizione sollevata da parte opponente è dunque in questi termini senz'altro tempestiva e va quindi esaminata nel merito.

In proposito, occorre prima di tutto porsi la questione se, una volta divenuto non più contestabile il credito contributivo, per mancanza di tempestiva opposizione ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione quinquennale previsto dalla L. n. 335 del 1995, ovvero a quello decennale previsto dall'art. 2953 c.c.

A tal riguardo ben può farsi riferimento ai principi sanciti dalla Suprema Corte con la pronuncia n. 12263 del 25.5.2007, che, sebbene riferiti alle cd. ingiunzioni fiscali, possono essere utilmente richiamati anche nella fattispecie concreta.

In particolare, la predetta sentenza, rilevato che l'ingiunzione fiscale, in quanto espressione del potere di autoaccertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo che cumula in sé le caratteristiche del titolo esecutivo e del precetto, ma è priva di attitudine ad acquistare efficacia di giudicato, ha ritenuto che "la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, ma solo l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito (qualunque ne sia la fonte, di diritto pubblico o di diritto privato), con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione".

Alla stessa conclusione (inapplicabilità dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della prescrizione) deve dunque pervenirsi mutatis mutandis anche nell'ipotesi in esame, dal momento che neppure ai ruoli formati dagli enti pubblici previdenziali per la riscossione dei crediti contributivi ed alle conseguenti cartelle esattoriali può assegnarsi natura giurisdizionale: la mancata opposizione nel termine rende definitivo e non più contestabile il credito dell'ente previdenziale, ma non comporta gli effetti di natura processuale riservati ai provvedimenti giurisdizionali e, quindi, l'idoneità al giudicato.

Necessario corollario è che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non opposto ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D.Lgs. n. 46 del 1999 è soggetta non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati previsto dall'art. 2953 c.c., bensì al termine proprio della riscossione dei contributi e, quindi, nel caso di specie, al termine quinquennale introdotto dalla L. n. 335 del 1995, neppure ravvisandosi alcuna novazione del credito, come, invece, dedotto dall'ente previdenziale.

Nella fattispecie, atteso che tra la data della notifica della cartella esattoriale concernente i contributi in questione, cioè il 17/5/2006, e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento (avvenuta in data 26/10/2011) sono trascorsi più di cinque anni, è da ritenere che la prescrizione quinquennale è senz'altro già maturata, non essendo stata documentala tempestivamente l'esistenza di idonei atti interruttivi intermedi (la Riscossione Sicilia è decaduta dal potere di produrre documenti, ivi compresi gli atti interruttivi della prescrizione, in conseguenza della tardiva costituzione in giudizio).

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, vanno dichiarati prescritti i crediti previdenziali in questione, con conseguente annullamento della cartella opposta e della successiva intimazione di pagamento, limitatamente al ruolo Inps anno 2006 n. 321.

Le spese seguono la soccombenza e, per l'effetto, la S.S. (incaricata della fase di riscossione del credito) va condannata alla refusione delle spese sostenute dalla parte opponente, liquidate e distratte come da dispositivo.

Stante l'esito del giudizio, le spese vanno dichiarate interamente compensate nei rapporti tra l'opponente e l'INPS.
P.Q.M.

definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, dichiara prescritti i crediti previdenziali riportati nella intimazione di pagamento impugnala, e, per l'effetto, annulla la detta intimazione e la sottostante cartella di pagamento n. (...), notificata in data 17/5/2006, limitatamente alla parte di tali atti afferente al ruolo Inps anno 2006 n. 321.

Condanna la R.S. s.p.a al pagamento, in favore della opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi Euro 850,00, oltre a c.p.a. e i.v.a. come per legge, e che distrae a favore dell'avvocato M.P. che ne ha fatto richiesta a norma dell'art. 93 c.p.c.

Compensa le spese tra l'opponente e l'INPS.

Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2013.

Depositata in Cancelleria il 4 dicembre 2013.