Con il termine "unità produttiva" si intende, ai sensi dell'art. 35 st. lav.* - legge n. 300/1970, non ogni sede, stabilimento, filiale, ufficio, ma soltanto la più consistente vasta entità aziendale che, eventualmente articolata in organismi minori, si caratterizzi per sostanziali condizioni imprenditoriali di indipendenza tecnica ed amministrativa, tali che in essa si esaurisca per intero il ciclo produttivo. Deve pertanto trattarsi di un'articolazione autonoma dell'impresa avente, sotto il profilo funzionale o finalistico, idoneità ad esplicare, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa, della quale costituisce, quindi, una componente organizzativa connotata da indipendenza tecnica e amministrativa, in maniera che in essa si possa concludere almeno una frazione dell'attività produttiva aziendale, cosicché esulano dalla nozione quelle articolazioni aziendali, le quali, sebbene dotate di una certa autonomia, siano destinate, tuttavia, a scopi meramente strumentali rispetto ai fini produttivi dell'impresa.
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* L'art. 35 dello Statuto dei Lavoratori recita
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni deltitolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti.
Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti.
Ferme restando le norme di cui agli articoli 1,8,9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.