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lunedì 26 maggio 2014

PENSIONE DI INABILITA' E CITTADINO STRANIERO

Il cittadino straniero, anche se titolare del solo permesso di soggiorno, ha il diritto di vedersi attribuite, qualora sussistano gli altri presupposti previsti da legge, l'indennità di accompagnamento, la pensione d'inabilità e l'assegno d'invalidità.

Inoltre, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 11/2009, ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 80, comma 19 l. n. 388/2000 e dell'art. 1, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 nella parte in cui escludono che la pensione di inabilità di cui all'art. 12 l. n. 118/1971 possa essere attribuita agli stranieri extracomunitari solo perché essi non risultano in possesso dei requisiti di reddito già stabiliti per la carta di soggiorno.

In tale pronuncia, la suddetta Corte Costituzionale richiama la propria precedente sentenza del 30 luglio 2008, n. 306, con cui era stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle medesime disposizioni in relazione alla indennità di accompagnamento.

Sulla scorta dei principi sopra richiamati il Tribunale di Milano (sentenza del 26 agosto 2013) ha ritenuto che tra i requisiti necessari per fruire delle prestazioni spettanti agli invalidi civili, non vi sia anche il possesso della carta di soggiorno, risultando sufficiente il permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, come prevede l'art. 41 d.lgs. n. 286/1998, il quale indica: " Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti"