Cass. ordinanza n. 3119/2012
OMISSIS
Svolgimento del processo - Motivi della decisione
L'INPS ricorre per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza della Corte d'appello di Roma, che ha rigettato il suo appello.
Il ricorso è articolato in due motivi con i quali si denunzia una precisa contraddizione della sentenza.
Il problema sottoposto ai giudici era quello dell'indicizzazione dell'indennità di mobilità al costo della vita secondo gli indici ISTAT. Il Tribunale aveva accolto le domande dei lavoratori.
La Corte ha affermato e motivato che l'indicizzazione, prevista per la CIG, non si estende all'indennità di mobilità, richiamando la giurisprudenza sul punto della Corte di cassazione, anche a Sezioni unite. Però poi, in contraddizione con tale motivazione, ha rigettato l'appello dell'INPS, che proprio su tale tesi si basava.
Il ricorso è manifestamente fondato. La contraddizione infatti sussiste.
Nel merito, poi, anche la più recente giurisprudenza di questa Corte afferma che il criterio di adeguamento automatico (posto dal D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 1, comma 5, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451, che ha modificato la L. 13 agosto 1980, n. 427, art. 1) riguarda unicamente il trattamento straordinario di integrazione salariale e incide solo indirettamente, quanto alla rivalutabilità dei massimali del relativo trattamento, anche sull'indennità di mobilità, la quale, invece, dopo la sua iniziale quantificazione, non è più incrementabile in conseguenza delle variazioni dell'indice ISTAT. Deve escludersi che la diversità del meccanismo di indicizzazione dell'indennità di mobilità, rispetto a quello relativo all'integrazione salariale straordinaria, susciti dubbi di illegittimità costituzionale, in relazione agli artt. 3 e 38 Cost., sia perchè la differenziazione risponde alla scelta discrezionale del legislatore, sia perchè la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 2000, ha negato che vi sia un'esigenza costituzionale che imponga la rivalutabilità dell'indennità di mobilitàoltre alla rivalutazione dei suddetti massimali. A diversa conclusione non può pervenirsi neppure sulla base della L. 27 dicembre 1997, n. 449, art. 54, comma 12, secondo il quale ogni rinvio normativo o contrattuale "all'indice del costo della vita..." deve intendersi riferito "all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai...", non facendo esso riferimento alla "contingenza", nè potendosi ritenere che il tenore della disposizione sia tale da giustificare l'indicizzazione della indennità di mobilità a partire dal 1 gennaio 1998. (Cass. 15.10.2010 n. 21290).
Pertanto, il ricorso dell'INPS deve essere accolto, la sentenza cassata e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda.
Nulla spese dell'intero giudizio, considerata la materia e l'epoca di proposizione della domanda.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa e decidendo nel merito, rigetta la domanda. Nulla spese.