SENTENZA Cass. civ. Sez. lavoro n. 9306 24.10.1996
OMISSIS
Svolgimento del processo
Il Dr. G. P., dirigente della s.r.l. I., licenziato dalla stessa e reintegrato nel posto di lavoro, e quindi nuovamente licenziato, la ha convenuta innanzi al Pretore Giudice del lavoro di Roma per ottenere la declaratoria di illegittimità anche di tale licenziamento e la condanna della convenuta alla corresponsione della conseguente indennità dovutagli, per effetto del contratto collettivo, nonché del t.f.r..
Successivamente è intervenuto il fallimento della società, che aveva proposto domanda riconvenzionale nei confronti del P..
E' stato quindi eccepito il difetto di competenza per materia del giudice adito essendo competente il Tribunale fallimentare.
Il Pretore ha ritenuto sussistente, nonostante, l'intervenuta dichiarazione di fallimento, la propria competenza in quanto quella del Tribunale fallimentare sussiste - a norma dell'art. 24 l.f. - solo per le azioni che derivino dalla stessa.
Il Fallimento della s.r.l. I. ha proposto istanza per regolamento di competenza.
Il dr. P. resiste con controricorso.
Motivi della decisione
Il ricorrente censura la decisione pretorile per avere la stessa attribuito una portata ristretta all'art. 24. l.f. il cui ambito reale è, invece, determinato dall'indirizzo di legittimità che attribuisce alla competenza del Tribunale fallimentare le azioni di accertamento della illegittimità della risoluzione del rapporto di lavoro, sottraendole al giudice del lavoro, allorché le stesse siano strumentali all'accertamento di una posizione retributiva da farsi valere sull'attivo fallimentare.
Tale strumentalità è ravvisabile nella domanda proposta dal P., dirigente, che a norma del contratto collettivo chiede l'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento e l'attribuzione (oltre al t.f.r.) della indennità supplementare: unico bene cui egli ha effettivo interesse non potendo ottenere la reintegrazione nel posto di lavoro.
La censura è fondata.
Esiste, infatti, il consolidato indirizzo indicato dal ricorrente che attribuisce alla competenza del giudice fallimentare anche la domanda di accertamento della illegittimità del licenziamento allorché essa presenti la predetta strumentalità (3740/86, 2902/92, 4539/94, 11235/94).
Ed è indubbio che il vero bene della vita per cui il controricorrente ha interesse e l'indennità supplementare rispetto a cui l'accertamento della ingiustificatezza del licenziamento riveste carattere strumentale.
Strumentalità che non verrebbe meno neanche se la domanda originaria - sempre che intervenisse il necessario consenso della controricorrente - fosse ridotta al mero accertamento della ingiustificatezza del licenziamento.
va quindi affermata la competenza del Tribunale fallimentare di Roma.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale fallimentare di Roma; condanna il ricorrente alle spese di lite che liquida in lire 20.500 oltre lire 2.000.000 per onorari.
Roma 5 luglio 1996.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 24 OTTOBRE 1996