Secondo la sentenza di seguito riportata, il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro - in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari - non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti.
Tribunale di Monza, sezione lavoro, sentenza del 07.04.2015
... OMISSIS
Con il ricorso introduttivo del presente processo, depositato in data 25 luglio 2013, il ricorrente ha convenuto innanzi alla sezione lavoro di questo Tribunale la società resistente proponendo opposizione avverso l'ordinanza del tribunale di Monza emessa in data 19 giugno 2014, chiedendo in via preliminare la revoca e l'annullamento dell'ordinanza impugnata nonché la declaratoria di illegittimità, nullità ovvero inefficacia del licenziamento intimato al lavoratore per giusta causa dalla società No. s.p.a, con conseguente reintegra nel posto di lavoro, nonché pagamento delle retribuzioni maturate fino alla data di ripristino dello stesso ovvero il risarcimento come previsto dalla L. n. 92 del 2012.
Fissata l'udienza di comparizione, la società resistente si è costituita contestando in fatto e diritto le richieste avanzate in ricorso.
Esperita l'istruttoria la causa è stata discussa all'udienza del 18 marzo 2015.
Il ricorso in opposizione deve trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso ex articolo 1, comma 48, L. n. 92 del 2012 promosso dal sig Ge. To. nei confronti della società convenuta e ha dichiarato compensate lite, ritenendo sussistente la giusta causa di licenziamento contestata.
Avverso detta ordinanza ha proposto opposizione il ricorrente contestando la reiterazione del potere disciplinare da parte del datore di lavoro ( in quanto i fatti contestati nella lettera di licenziamento sarebbero già stati oggetto di sanzione conservativa) e la insussistenza della recidiva addebitata.
La difesa della società convenuta ha sostenuto che i fatti contestati al ricorrente con la seconda lettera di addebito del 13 aprile 2013 sarebbero radicalmente diversi rispetto ai fatti di cui alla prima lettera di contestazione e che, conseguentemente, nella fattispecie non vi sarebbe stata reiterazione del potere disciplinare come lamentato dal signor To.
Così sinteticamente esposto l'oggetto del giudizio occorre richiamare i fatti da cui trae origine la vicenda in esame.
In data 25 marzo 2013 la società resistente ha inviato al ricorrente lettera di contestazione ai sensi dell'articolo 7 L. n. 300 del 1970 del seguente tenore: "siamo a contestarLe il gravissimo fatto siamo venuti a conoscenza in data 22 marzo 2013 quando la nostra società ha ricevuto tramite il Co. Fe.l Ex. della documentazione che a testa che lei si è fatto recapitare in azienda della merce sua personale acquistata in -OMISSIS- e in -OMISSIS-. Tali documenti sono le bolle doganali intestate a No. S.p.A. e No. Or. S.r.l e le relative fatture di addebito Iva e diritti fatturata la società No. Or. S.r.l la quale non ha più alcun legame con la società scrivente.
Tale merce doveva essere recapitata presso il suo domicilio. Il luogo di lavoro non può essere utilizzato quale recapito personale, tanto meno senza alcuna previa informazione richieste autorizzazione da parte della direzione che non si assume nessuna responsabilità in merito e che la diffida dal tenere in azienda cose ed oggetti personali che non siano strettamente attinenti l'attività lavorativa. Prima di qualsiasi decisione in merito al gravissimo comportamento qualificabile quale abuso di fiducia comunque la riteniamo responsabile di qualsivoglia eventuale conseguenza di ordine legale civile e o penale, le contestiamo inoltre i disagi da lei causati con altre società, differenti da quella datrice di lavoro e l'intestazione dei documenti alla nostra società creando un grosso problema burocratico e fiscale restiamo in attesa delle sue giustificazioni di immobili e nei tempi previsti dalla normativa in oggetto".
Il ricorrente ha consegnato in data 29 marzo 2013 lettera di giustificazioni del seguente tenore letterale:
"La presente in risposta alla contestazione mossa nei miei confronti con la sua comunicazione del 25 marzo 2013. Con la quale le porgo le mie sincere scuse per quanto accaduto tengo a precisare che non era assolutamente mia intenzione causare danni alla società mi assumo la responsabilità di avere chiesto consegna di materiale personale presso il recapito aziendale, ma posso assicurare in tutta onestà che il fatto che sia l'intestazione delle bolle doganali che quella delle fatture sono state erroneamente apposte dal co. Fe. Ex. , affidatario della consegna. Posso altresì confermare tutte le spese relative sia all'acquisto che alla spedizione della merce sono state sostenute dallo scrivente e assolutamente non fatturate alla società le assicuro che mai in futuro si ripeterà nessun episodio simile e la prego voler considerare l'assoluta assenza di intenzionalità da parte mia per quanto accaduto..."
In data 12 aprile 2013 la datrice di lavoro ha comminato, con comunicazione ai sensi dell'articolo 7 L. n. 300 del 1970 capitolo 20 l'articolo 225 CCNL terziario, provvedimento di sospensione disciplinare sia dal servizio sia dalla retribuzione per nove giorni.
Il 13 aprile 2013, giorno immediatamente successivo all'irrogazione della sanzione disciplinare, è stata inviata dalla datrice di lavoro seconda lettera di contestazione ricevuta, il successivo 17 aprile 2013, del seguente contenuto:
"le contestiamo di seguito i fatti indicati, da noi solo recentemente appresi
1. con raccomandata mano da lei sottoscritta in data 29/3/2013 e qui allegato in copia, lei ha dichiarato che "tutte le spese relative sia all'acquisto che alla spedizione della merce sono state sostenute dallo scrivente e non assolutamente fatturate alla società". Contrariamente a tale sua dichiarazione dalla documentazione fiscale in nostro possesso riguardanti su acquisti di orologi e qui allegata, risulta invece che le due fatture sia la numero (...) di Euro 34,14 del 23/1/2013 sia la numero (...) di Euro 48,72 del 27/2/2013, sono state emesse da Fe. ex. Eu. inc. alla società No. s.r.l. e non a Lei personalmente. A seguito di ciò la società No. Or. s.r.l, società indipendente dalla No. s.r.l., ci ha comunicato di essere formalmente tenuta a registrare la documentazione fiscale riguardante tuttavia consegne di beni in realtà mai chiesti e del tutto estranei alla propria attività effettivamente svolta, contestandoci: 1. di essersi trovata ingiustamente ad affrontare difficoltà organizzative a causa delle sue spedizioni, 2. di essersi dovuta rivolgere alla consulenza di professionisti esterni, sostenendo i relativi oneri per la gestione delle connesse questioni sorte 3. di essere soggetta pretese da parte di soggetti terzi tra cui l'amministrazione finanziaria. Inoltre la società No. Or. s.r.l, che è società indipendente da No. s.r.l., si è riservata di tutelare i propri diritti e interessi e di procedere in ogni sede nei confronti di qualsivoglia soggetto che abbia posto in essere condotte in eventuale violazione di legge.
2. oltre a ciò le contestiamo che in data 5/4/2013 abbiamo ricevuto con spedizione internazionale, da noi mai richiesta, un pacco a Lei personalmente indirizzato presso la sede della nostra azienda in -OMISSIS-, proveniente da -OMISSIS-, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte nostra e con abuso di fiducia da parte sua. Alleghiamo le copie della documentazione postale citata.
3. Le contestiamo inoltre la recidiva dei fatti indicati su due in relazione alla pregressa sanzione disciplinare irrogatale con raccomandata 12/4 u.s. con riferimento ai fatti contestati con pregressa raccomandata consegnata la mani in data 25/3/2013".
Questi i fatti oggetto della presente causa.
In proposito l'ordinanza impugnata ha affermato la sussistenza della giusta causa di licenziamento osservando che i fatti contestati nella loro materialità sarebbero provati, le merci sarebbero state consegnate infatti prima della lettera di contestazione (5 marzo 2013) senza che il lavoratore abbia avvisato la società di avere pagato i diritti doganali e pertanto la società sarebbe venuta a conoscenza dei fatti solo accidentalmente.
Tale comportamento avrebbe costituito un danno per le note conseguenze fiscali e burocratiche dell'emissione di fatture e bolle doganali.
L'estensore ha rilevato che il lavoratore avrebbe utilizzato le credenziali delle società No. e No. Or. presso i vettori utilizzati dalle società e che l'emissione delle fatture a carico di No. e di No. Or. costituirebbero fatto nuovo per la società in quanto non ancora conosciuto al momento della prima contestazione disciplinare che aveva dato luogo a una sanzione conservativa.
A parere di questo giudice l'ordinanza deve essere riformata.
Si osserva infatti che nella prima lettera di contestazione, che ha dato luogo alla sanzione conservativa di sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per nove giorni, sono sostanzialmente contestate due condotte: la prima relativa al fatto che il lavoratore si sia fatto recapitare in azienda della merce personale e la seconda relativa al fatto che abbia fatto intestare documenti quali bolle doganali e fatture di addebito alle società No. s.p.a e No. Or. s.r.l..
Alla contestazione sono state allegate bolla doganale intestata No. S.p.A. relativa all'orologio acquistato dal venditore domenicano (documento B numero 17) e bolla doganale intestata a No. Or. s.r.l (documento B numero 18), fattura numero (...) del 23/1/2013 intestata a No. Or. S.r.l. e relativa agli oneri doganali per l'acquisto proveniente dalla -OMISSIS- dell'importo di Euro 34,14 con indicata alla voce termini di pagamento e la dicitura pagata (documento B numero 19), la fattura numero (...) del 27/2/2013 intestata a No. Or. S.r.l. relativa agli oneri doganali per l'acquisto dell'orologio proveniente dalla -OMISSIS- dell'importo di Euro 48,72 con indicata la voce termine di pagamento e la dicitura rimessa diretta vista fattura (documento B numero 20).
Ciò premesso risulta evidente che i fatti addebitati al punto uno della seconda lettera di contestazione, del 14 aprile 2013, sono i medesimi contestati con lettera di addebito del 25 marzo 2013, infatti, vengono espressamente richiamate le fatture numero (...) del 23/1/2013 e la fattura sei (...) del 27 febbraio 2013, già allegate alla prima contestazione. Come detto per tali fatti la società aveva già comminato al ricorrente la sanzione conservativa.
Quanto al fatto contestato al punto due della lettera di contestazione del 14 aprile 2013, ovvero consegna di merci provenienti dall'-OMISSIS-, presso l'indirizzo della società, si osserva che non può essere contestata la recidiva.
L'acquisto pacificamente è stato compiuto in data 11 marzo 2013 (documento B numero 15) quindi anteriormente alla prima lettera di contestazione del 25 marzo 2013 (tale circostanza si può evincere dal timbro di spedizione indicato sulla busta allegata alla seconda lettera di contestazione), pertanto al ricorrente non è addebitabile alcuna recidiva.
Risulta, infatti, per tabulas che nessuna richiesta di recapito di merce personale presso l'indirizzo della società datrice di lavoro sia stata effettuata dal ricorrente successivamente alla contestazione del 25 marzo 2013 e alla diffida in essa contenuta.
In altre parole i fatti contestati nella lettera 14 aprile 2013 sono i medesimi di cui alla prima contestazione disciplinare ovvero: 1. intestazione delle fatture alle società indicate e 2. spedizione della merce presso l'indirizzo della resistente.
Risulta, infatti, per tabulas che l'emissione di fatture a carico No. S.p.A e No. Or. s.r.l. è fatto contestato già nella prima lettera di contestazione (i documenti sono stati allegati alla prima contestazione ed espressamente richiamati alle righe 4,5,6 della seconda contestazione di addebito).
Il fatto di cui al punto due della lettera di contestazione del 13 aprile 2013 non sussiste in quanto lo stesso riguarda un acquisto effettuato in data 11 marzo, ovvero, lo si ribadisce, in data antecedente alla diffida contenuta nella prima lettera di contestazione. Tale fatto pertanto fa parte della condotta già contestata con la prima lettera di addebito e già sanzionata con Provv. del 12 aprile 2013.
Entrambe le condotte sopra riportate hanno comportato l'irrogazione della sanzione conservativa e pertanto non possono essere poste a base del successivo licenziamento.
In proposito si richiama quanto chiarito dalla Cassazione secondo un orientamento consolidato "il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare una seconda volta, per quegli stessi fatti, il detto potere, ormai consumato, essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati - ove siano stati unificati con quelli ritualmente contestati - ai fini della globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati" (cass. 21437/2011).
Alla luce delle considerazioni che precedono risulta che il licenziamento comminato nel caso in esame costituisca reiterazione da parte della datrice di lavoro di un potere disciplinare già esercitato e quindi consumato: i fatti contestati al punto uno (intestazione delle fatture a No. e No. Or. s.r.l.) erano già stati contestati e addebitati; il fatto contestato al punto due (spedizione del pacco dall'India presso la sede della società), non costituisce fatto nuovo, (in quanto l'ordine è antecedente alla prima contestazione), ma elemento di un'unica condotta posta in essere dal lavoratore e già addebitata e sanzionata.
Alla luce di quanto sopra il licenziamento deve essere annullato con le conseguenze di cui all'art. 18, comma 4, L. n. 300 del 1970.
In riforma dell'ordinanza impugnata si accerta e dichiara l' illegittimità, e conseguentemente si annulla, del licenziamento intimato in data 24 maggio 2013 e per l'effetto si condanna No. s.p.a alla reintegrazione del signor To. nel posto di lavoro e al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità pari a 12 mensilità (tallone di Euro 2156,38) con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento di licenziamento sino alla data della effettiva reintegrazione.
Solo per completezza di ragionamento si osserva che in ogni caso l'istruttoria è non ha provato che l'intestazione delle fatture a No. e No. Or. s.r.l sia stata richiesta direttamente dal signor To.
Sul punto i testi hanno confermato che il corriere di riferimento aveva già in memoria i dati delle società (vedasi in proposito deposizione del teste Ed. Co.) pertanto potrebbe essere che lo stesso corriere, di propria iniziativa, abbia automaticamente abbinato all'indirizzo di spedizione i dati fiscali delle società emettendo le fatture in capo a queste ultime. In relazione a questo profilo quindi non è stata dimostrata per la sussistenza della giusta causa di licenziamento l'intenzionalità della condotta del signor To.
Quanto poi alla contestata recidiva oltre a non sussistere, deve essere esclusa l'intenzionalità della condotta da parte del lavoratore in quanto la spedizione è stata richiesta anteriormente alla prima lettera di contestazione.
Le spese legali seguono la soccombenza liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda svolta con ricorso depositato in data 25.7.2014 da Ge. To. nei confronti di No. s.p.a , ogni diversa istanza, domanda ed eccezione assorbita o disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso e in riforma della ordinanza emessa in data 19.6.2014, accerta e dichiara l'illegittimità e annulla il licenziamento intimato in data 24.5.2013 e per l'effetto condanna la società resistente alla reintegra del sig. To. nel posto di lavoro e al pagamento in favore del ricorrente dell'indennità risarcitoria pari a 12 mensilità (tallone mensile 2.156,38 lordi) con versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal momento del licenziamento sino alla data della effettiva reintegrazione.
2) condanna la società resistente al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente , liquidate in Euro 5.000,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) indica in gg.60 il termine per il deposito della decisione.
Così deciso in Monza, il 18 marzo 2015.
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2015.