E' inefficace il licenziamento del giornalista, intervenuto a seguito di cessazione dell'attività di testata, alle condizioni di cui alle seguente sentenza n. 13575 del 02.07.2015 della Suprema Corte di Cassazione:
Cassazione sentenza n. 13575 del 02.07.2015
OMISSIS
Svolgimento del processo
Il caso di cui ci si occupa concerne il licenziamento intimato il 10/10/2007 dalla società OMISSIS s.r.l. a V. G., capo-servizio alla redazione di "(OMISSIS)", mensile del gruppo editoriale, per giustificato motivo oggettivo ricondotto dalla datrice di lavoro al generale piano di risanamento economico- finanziario che aveva determinato la definitiva chiusura del predetto periodico nel settembre del 2007.
Contrariamente a quanto deciso dal giudice del lavoro del Tribunale di Milano la Corte d'appello dello stesso capoluogo lombardo, con sentenza del 24/1-10/5/12, ha ritenuto inefficace il predetto licenziamento per accertata violazione dell'art. 34 del contratto nazionale di lavoro dei giornalisti del 2001, essendo emerso che non era stato preventivamente richiesto il parere del Comitato di Redazione, adempimento, questo, previsto come obbligatorio dalla predetta norma collettiva a tutela delle posizioni sindacali e dei singoli lavoratori colpiti da provvedimenti di licenziamento.
Conseguentemente la Corte territoriale ha disposto la reintegra della giornalista ed ha condannato la società editoriale al pagamento delle retribuzioni maturate dalla messa in mora del 28/10/07, detratto l'aliunde perceptum documentato. La Corte ha, inoltre, respinto, in quanto non provata, la domanda di risarcimento per "mobbing" ed ha, altresì, confermato la legittimità della prima sanzione del rimprovero verbale, ritenendo, invece, sproporzionata quella successiva delle trattenute economiche, di fatto non operate per l'intervenuta risoluzione del rapporto.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso la società in liquidazione OMISSIS s.r.l. con due motivi.
Resiste con controricorso V.G..
Motivi della decisione
1. Col primo motivo la società ricorrente si duole della violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 - 1371 cod. civ. con riferimento all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, nonchè dell'insufficienza della motivazione su un punto decisivo della causa.
In particolare la ricorrente contesta l'interpretazione che della predetta norma collettiva ha fornito la Corte d'appello nel momento in cui ha elevato l'acquisizione del parere preventivo del comitato di redazione a condizione essenziale di efficacia del licenziamento intimato ai giornalisti anche per giustificato motivo oggettivo, assumendo, invece, che la violazione della stessa norma concretizza solo una eventuale condotta antisindacale, in quanto tale non contestabile dal singolo lavoratore per carenza d'interesse. In ogni caso, aggiunge la ricorrente, dalla suddetta norma si ricava che i pareri sono obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dar luogo a risoluzione del rapporto da parte dei giornalisti, situazione, questa, diversa da quella oggetto di causa che concerne un'ipotesi licenziamento per giustificato motivo oggettivo del capo-servizio della testata giornalistica a seguito di chiusura della stessa.
2. Col secondo motivo è lamentata la violazione degli artt. 1362 - 1371 cod. civ., con riferimento all'art. 34 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei giornalisti, in quanto si assume che tale norma collettiva non prevede in nessun modo l'illegittimità o l'inefficacia del licenziamento intimato al giornalista in caso di mancato espletamento della procedura diretta all'acquisizione del parere preventivo del comitato di direzione o di vizi della stessa procedura.
Osserva la Corte che entrambi i motivi, che possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. Invero, l'interpretazione logica e letterale della norma di cui all'art. 34 del contratto collettivo nazionale dei giornalisti del 2001 induce a ritenere che è esatta l'operazione ermeneutica seguita dalla Corte di merito nell'addivenire alla statuizione di inefficacia del licenziamento in esame.
Infatti, ai sensi dell'art. 34, lett. d) del C.N.L.G. del 2001 è compito del comitato di redazione - al quale è demandata la tutela dei diritti morali e materiali derivanti ai giornalisti dal presente contratto e dalle norme di legge - "esprimere pareri preventivi e formulare proposte sugli indirizzi tecnico-professionali, la fissazione degli organici redazionali e i criteri per la loro realizzazione - con particolare riferimento a quanto previsto dall'art. 4 (situazione occupazionale) - anche in rapporto alle esigenze dei singoli settori della redazione, l'utilizzazione delle collaborazioni fisse, gli orari, i trasferimenti, i licenziamenti, i mutamenti e l'assegnazione di mansioni e qualifiche ed ogni iniziativa che riguardi l'organizzazione dei servizi anche con riferimento all'autonomia della testata ai fini del miglioramento del giornale e possa avere riflessi sui livelli occupazionali, anche in relazione agli strumenti da attivare per il graduale riassorbimento della disoccupazione di settore." La stessa norma stabilisce, altresì, che "affinchè il comitato di redazione possa esprimere i pareri preventivi e formulare le proposte sulle materie di cui ai punti d) ed e) il direttore e l'editore, fatte salve le situazioni di comprovata urgenza, devono fornire la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare. Il comitato di redazione ha 72 ore dal ricevimento dell'informativa per esprimere i propri pareri. In ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione".
Inoltre, estendendo l'indagine alla norma in materia di occupazione di cui all'art. 4, u.c., dello stesso contratto collettivo, norma presa anch'essa in considerazione dalla Corte di merito ai fini della verifica della efficacia del licenziamento, si osserva che la stessa dispone che "in caso di cessazione di attività di una testata, l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalla OMISSIS e dalla OMISSIS, si incontreranno al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate. Successivamente a tale verifica si farà ricorso all'applicazione della L. Speciale di Settore 5 agosto 1981, n. 416".
Orbene, se è vero che la norma contrattuale di cui al citato art. 34 prevede che i pareri di cui alla lett. d) siano obbligatori quando riguardino i mutamenti di mansioni che possano dare luogo a risoluzione del rapporto da parte del giornalista, non per questo la parte datoriale è esentata dal dovere di fornire, ai sensi della stessa disposizione collettiva, la necessaria informativa almeno 72 ore prima della realizzazione dei provvedimenti che si intendono adottare, onde consentire al comitato di redazione di esprimere nelle successive 72 ore dalla ricezione dell'informativa i pareri di sua competenza.
D'altronde, l'espressione adoperata nella norma in esame, cioè quella di necessaria informativa, lascia chiaramente intendere che trattasi di atto dovuto, a prescindere dalla considerazione che possa essere o meno obbligatorio il successivo parere che potrà essere formulato dal comitato di redazione. In pratica, dalla lettura della norma di cui all'art. 34 del contratto in esame si evince che tale adempimento è previsto a garanzia dei diritti lavoratori, oltre che dei sindacati, tanto che la stessa disposizione aggiunge espressamente che in ogni caso per l'applicazione del comma d) avranno luogo incontri con periodicità quindicinale tra direttore e comitato di redazione".
Se ne deduce, quindi, che la parte datoriale, in base alla suddetta sequela procedimentale, è tenuta ad informare il comitato di redazione e non a caso la norma di cui all'art. 4, u.c., dello stesso contratto prevede, nell'ipotesi di cessazione di attività di una testata, che l'editore ed il comitato di redazione, assistiti dalle federazioni degli editori dei giornali e della stampa OMISSIS e OMISSIS, debbano incontrarsi al fine di verificare la possibilità di riassorbimento dei giornalisti e dei praticanti in altre testate della stessa azienda o dello stesso gruppo editoriale o di testate di società controllate.
Orbene, nella fattispecie in esame, in cui si controverte di un'ipotesi di licenziamento per motivo oggettivo dovuto a ragioni aziendali, la Corte territoriale ha accertato in punto di fatto, con congrua motivazione che sfugge ai rilievi di legittimità, che non fu eseguita la predetta comunicazione di cui all'art. 34 del CNLG del 2001 e che nemmeno fu ritualmente eseguito il confronto di cui all'art. 4, u.c., dello stesso contratto, per cui le violazioni di tali norme collettive in tal modo manifestatesi non potevano non incidere sull'efficacia del licenziamento. Tra l'altro, per quel che concerne la ravvisata mancanza di un rituale svolgimento del confronto di cui al citato art. 4, si rileva che la ricorrente non muove una censura specifica al riguardo di tale importante passaggio decisionale dell'impugnata sentenza. Pertanto, il ricorso va rigettato.
Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di Euro 3500,00 per compensi professionali e di Euro 100,00 per esborsi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2015