Con ordinanza a n. 6606 del 16 marzo 2018, la Corte di Cassazione ha affermato che, ai fini della determinazione legale della giusta causa nel licenziamento, il giudice non è vincolato alle determinazioni del CCNL.
In presenza di un grave comportamento che si ritenga contrario alle regole del comune vivere civile ed all’etica, il giudice può dichiarare la sussistenza della giusta causa pur in assenza di una previsione contenuta nella pattuizione collettiva. Alla luce di tale principio (la questione riguardava un capotreno che non aveva svolto il compito di assistenza e di controllo dei titoli di viaggio ma si era trattenuto nella cabina di guida) il giudice può escludere la sussistenza della giusta causa sulla base delle valutazioni concrete che hanno caratterizzato l’inadempimento pur in presenza di una esplicita previsione del contratto collettivo.