Roma, 30-03-2018
Messaggio n. 1428
Allegati n.3
OGGETTO: Contributo per i servizi di baby-sitting e per i servizi all’infanzia di
cui all’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012.
Istruzioni per la presentazione delle domande nell’anno 2018
1. Premessa
L’articolo 4, comma 24, lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto in via
sperimentale, per il triennio 2013 – 2015, la possibilità per la madre lavoratrice di richiedere,
al termine del congedo di maternità ed entro gli undici mesi successivi, in alternativa al
congedo parentale, la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting ovvero
un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi
privati accreditati, per un massimo di sei mesi.
A partire dall’anno 2016 il contributo è stato riconosciuto:
1. alle lavoratrici dipendenti e alle lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di
spesa di 20 milioni di euro), dall’articolo 1, comma 282, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 (c.d. legge di stabilità 2016), ferme restando le disposizioni attuative contenute nei
D.M. 22 dicembre 2012 e 28 ottobre 2014;
2. alle lavoratrici autonome (nel limite di spesa di 2 milioni di euro), dall’articolo 1, comma
283, della citata legge n. 208/2015 secondo le disposizioni attuative contenute nel D.M. 1
settembre 2016.
Il beneficio in argomento è stato altresì prorogato per il biennio 2017–2018 dall’articolo 1,
commi 356 e 357, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017) sia per le
lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata (nel limite di spesa di
40 milioni di euro per ciascuno dei due anni), sia per le lavoratrici autonome (nel limite di
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno dei due anni), ferme restando le disposizioni attuative
contenute nei D.M. 22 dicembre 2012, 28 ottobre 2014 e 1 settembre 2016.
Con il decreto-legge n. 25/2017, convertito dalla legge 20 aprile 2017, n. 49, è stata disposta
l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio con conseguente possibilità di
utilizzare i buoni (voucher) per prestazioni di lavoro accessorio fino al 31 dicembre 2017.
In conseguenza della menzionata disposizione, l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017,
convertito dalla legge n. 96/2017, ha previsto che il contributo di cui all'articolo 4, comma 24,
lett. b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, per l'acquisto di servizi di baby-sitting, sia erogato
mediante la modalità del “Libretto Famiglia”.
Pertanto, a partire dall’anno 2018 il voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting viene
rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le
modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Si precisa, al riguardo, che i voucher già acquisiti telematicamente entro il 31 dicembre 2017
continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018.
Ciò significa che, relativamente ai voucher già oggetto di acquisizione telematica entro la data
del 31 dicembre 2017, sarà possibile inserire prestazioni lavorative esclusivamente con data
fine, al massimo, 31 dicembre 2018. Le relative consuntivazioni potranno essere inserite in
procedura entro il 16 gennaio 2019.
Entro lo stesso termine del 31 dicembre 2018 è fatta salva la possibilità di restituire in tutto o
in parte i voucher oggetto di acquisizione telematica non utilizzati con il conseguente reintegro
del corrispondente congedo parentale.
Pertanto, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso entro il citato
termine perderanno validità.
Con il presente messaggio si forniscono le seguenti istruzioni operative, anche alla luce della
reingegnerizzazione della procedura telematica di presentazione delle domande di beneficio.
2. Soggetti ammessi al beneficio
Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad
altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al
versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della
presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione
del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il
periodo di congedo parentale.
le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane
ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici
autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma
1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo
di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita
o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non
abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una
domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non sono ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
le lavoratrici in fase di gestazione;
le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione
dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici
iscritte alla Gestione separata);
le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per
l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti
e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 giugno
2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
3. Misura e durata del beneficio
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
1. il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei
servizi privati accreditati;
2. il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del
“Libretto Famiglia”.
L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei
mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in
alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la
rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
Si precisa che per frazione mensile intera deve intendersi un mese continuativo di congedo;
pertanto, a titolo esemplificativo, se una lavoratrice autonoma ha usufruito di un mese e un
giorno di congedo parentale potrà accedere al beneficio per un solo mese. I residui 29 giorni
potranno essere utilizzati solo come congedo parentale; analogamente, se una lavoratrice
dipendente ha fruito di 5 mesi e un giorno di congedo parentale non avrà più mesi di congedo
a cui rinunciare per ottenere il beneficio, ma potrà soltanto usufruire dei 29 giorni di congedo
parentale residui.
Allo stesso modo il beneficio, una volta richiesto, potrà essere interrotto solo al compimento di
una frazione mensile, così come sopra definita.
Ai fini del calcolo del periodo di congedo parentale, le frazioni di mese si sommano tra di loro
fino a raggiungere il numero di trenta giorni, da considerarsi equivalenti a un mese, mentre i
mesi interi si computano come tali, qualunque sia il numero delle giornate di cui sono formati.
Si rammenta che, per determinare i mesi di congedo parentale ancora spettanti, occorre avere
presenti i limiti individuali e complessivi dei genitori. Pertanto, anche ai fini del contributo in
questione, è necessario tenere conto dei periodi di congedo parentale fruiti dal padre del
minore.
Le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura riproporzionata in ragione della
ridotta entità della prestazione lavorativa, come da tabella allegata al presente messaggio
(allegato 1).
4. Modalità di erogazione
A. Il contributo per la fruizione della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati
accreditati viene erogato attraverso pagamento diretto alla struttura scolastica prescelta dalla
madre, dietro esibizione, da parte della struttura stessa, della documentazione attestante
l’effettiva fruizione del servizio e della delegazione liberatoria di pagamento (allegati 2 e 3),
e fino a concorrenza dell’importo di 600 euro mensili, per ogni mese di congedo parentale non
fruito dalla lavoratrice.
Il contributo sarà erogato esclusivamente se il servizio per l’infanzia viene svolto da una
struttura scolastica scelta dalla lavoratrice tra quelle presenti nell’elenco formato sulla base
delle iscrizioni effettuate dalle strutture stesse. Tale elenco è pubblicato sul sito web
istituzionale (www.inps.it) affinché la madre lavoratrice, prima di presentare la domanda di
ammissione al beneficio, possa verificare la presenza in elenco della struttura scolastica presso
cui ha iscritto il figlio.
B. Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il
“Libretto Famiglia”.
Le madri – che si siano preventivamente registrate in procedura “Prestazioni Occasionali” -
dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di babysitting,
erogato tramite “Libretto Famiglia”, entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di
accoglimento della domanda ricevuta tramite i seguenti canali telematici: indirizzo di posta
elettronica certificata (PEC) indicato in domanda oppure pubblicazione del provvedimento nella
stessa procedura telematica alla quale si è acceduto per la presentazione della domanda.
Il superamento di detto termine si intende come rinuncia al beneficio.
L’acquisizione telematica di solo una parte del beneficio, entro il termine di 120 giorni sopra
indicato, comporterà l’automatica rinuncia alla restante parte.
Le istruzioni per l’utilizzo del “Libretto Famiglia” sono state fornite con la circolare n. 107/2017,
cui si rinvia per ogni approfondimento.
Pertanto, per poter usufruire dei bonus che saranno oggetto di acquisizione telematica a
decorrere dal 1° gennaio 2018, le mamme beneficiarie e i lavoratori/lavoratrici incaricati
dell’attività di baby-sitting, utilizzando l’apposita piattaforma telematica predisposta
dall’Istituto, devono registrarsi preventivamente al seguente servizio: www.inps.it/Prestazioni
Occasionali.
Al momento dell’inserimento della prestazione bisognerà selezionare l’apposita voce del menù
a tendina “acquisto di servizi di baby-sitting (L. 92/2012, art. 4, comma 24, lett.b)”.
L’utilizzatore e il prestatore possono accedere alla procedura con le seguenti modalità:
- direttamente con l’utilizzo delle proprie credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID –
Sistema Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- avvalendosi dei servizi di Contact Center che gestiranno, per conto dell’utente
(utilizzatore/prestatore), lo svolgimento delle attività di registrazione e/o degli adempimenti di
comunicazione della prestazione lavorativa. Anche in tal caso è preliminarmente necessario che
l’utente risulti in possesso delle credenziali personali (PIN INPS, credenziali SPID – Sistema
Pubblico di Identità Digitale, CNS - Carta Nazionale dei Servizi);
- tramite gli intermediari di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12, o gli Enti di patronato di
cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, e ss.mm.ii.
All’atto della registrazione, gli utilizzatori e i prestatori forniranno le informazioni identificative
necessarie per la gestione del rapporto di lavoro e dei connessi adempimenti contributivi.
Una volta effettuata la registrazione, le mamme beneficiarie del bonus, verificata la capienza
del portafoglio elettronico, al fine di garantire il pagamento nei termini di legge da parte
dell’INPS inseriranno le prestazioni lavorative entro il giorno 3 del mese successivo rispetto a
quello di svolgimento delle prestazioni stesse.
5. Presentazione della domanda
In sede di domanda la lavoratrice richiedente deve procedere come di seguito indicato:
- verificare i propri dati anagrafici, di residenza e inserire i dati del domicilio nel caso in cui
sia diverso dalla residenza;
- indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o e-mail per la ricezione delle
comunicazioni da parte dell’INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC sarà utilizzato per la
comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, che altrimenti
sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate,
mentre l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
- inserire i seguenti dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome,
cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita,
cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero
civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo
parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale
datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
- inserire i seguenti dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso
e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di
ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del
provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel
registro di stato civile di (provincia e comune);
- inserire la data dell’ultimo giorno del congedo di maternità/periodo teorico di fruizione
dell’indennità di maternità, relativo al minore indicato;
- indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con
conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del
contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi
privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle
presenti nell’elenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore
oggetto di domanda;
- confermare o eventualmente inserire i seguenti dati relativi al proprio datore di
lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail, tipo di
contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla Gestione separata (solo per le tipologie di
lavoro che prevedono l’iscrizione a tale gestione) ovvero dichiarare di non avere datori di
lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata);
- scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la
concessione del beneficio;
- dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.
La domanda va presentata all’INPS esclusivamente attraverso uno dei seguenti canali:
WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo
attraverso il portale dell’Istituto. Il servizio d'invio delle domande per l’assegnazione dei
contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex articolo 4, comma 24, lett. b), della
legge n. 92/2012, è disponibile nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it);
Enti di patronato, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi;
Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).
Il PIN con cui viene effettuata l’autenticazione al servizio deve essere di tipo “dispositivo”. Si
precisa dunque che, ai fini della presentazione della domanda, il richiedente dovrà munirsi in
tempo utile del PIN “dispositivo” (per le modalità di richiesta e rilascio del PIN “dispositivo” si
rinvia alle disposizioni contenute nella circolare n. 50 del 15/03/2011 e sul sito web
dell’Istituto). E’ necessario quindi che le lavoratrici madri, già in possesso di un PIN rilasciato
dall’INPS, verifichino preventivamente la natura e la validità dello stesso.
Le domande pervenute mediante canali telematici di trasmissione (ad esempio, PEC o e-mail)
diversi da quelli sopra indicati non saranno prese in considerazione.
L’INPS provvederà a recuperare le somme erogate a coloro che abbiano prodotto dichiarazioni
risultate mendaci a seguito dei controlli che verranno effettuati.
L’Istituto avviserà il datore di lavoro della lavoratrice (ad eccezione dei casi di lavoro autonomo
o libero professionale) della proporzionale riduzione del periodo di congedo parentale
conseguente alla concessione del beneficio.
6. Variazione e cancellazione della domanda
L’invio della domanda compilata on line può essere effettuato immediatamente oppure rinviato
a un momento successivo, utilizzando in quest’ultimo caso l’apposita funzionalità, presente
nella procedura, di salvataggio dei dati inseriti.
La domanda salvata e non inviata può essere modificata sino al momento dell’invio, termine
oltre il quale la domanda non potrà più essere modificata, ma soltanto cancellata ed
eventualmente ripresentata. A seguito dell’emanazione del provvedimento di accoglimento la
domanda non potrà più essere cancellata, ma si potrà soltanto rinunciare al beneficio.
Dopo l’invio della domanda, la tipologia di beneficio scelto (servizi di baby-sitting o servizi per
l’infanzia erogati da strutture pubbliche o private accreditate) non potrà più essere modificata,
salvo ripresentazione di nuova domanda.
Soltanto le domande inviate saranno considerate validamente presentate; le domande salvate
e non inviate non saranno prese in considerazione.
7. Cambiamento della struttura erogante servizi per l’infanzia
La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia prescelta al
momento della domanda.
La variazione deve essere effettuata dalla madre lavoratrice accedendo nuovamente alla
medesima procedura telematica mediante cui ha presentato la domanda, oppure tramite
patronato.
8. Termini per la presentazione delle domande
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a
esaurimento dello stanziamento di cui all’articolo 1, comma 356, della legge 11 dicembre
2016, n. 232 (c.d. legge di bilancio 2017), pari a:
a) 40 milioni di euro per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione
separata;
b) 10 milioni di euro per le lavoratrici autonome.
Oltre ai citati termini, si ricordano i seguenti termini individuali di presentazione della
domanda:
a) per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione separata la domanda
deve essere presentata entro gli 11 mesi dalla fine del congedo di maternità o del periodo
teorico di fruizione dell’indennità di maternità e di conseguenza:
- nei casi di parto, la presentazione della domanda potrà avvenire al termine dei tre mesi
successivi alla nascita;
- nei casi di affidamento non preadottivo (per le sole madri lavoratrici dipendenti), la
domanda potrà essere presentata decorso il periodo di tre mesi dalla data di affidamento;
- nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la domanda potrà
essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in
famiglia/in Italia;
b) per le lavoratrici autonome devono sussistere le seguenti condizioni:
sia concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e di conseguenza:
- nei casi di parto, fermo restando che il teorico periodo di fruizione dell’indennità di
maternità ha durata complessiva di cinque mesi (due precedenti e tre successivi al parto ai
sensi dell’articolo 68 del d.lgs. n.151/2001), la presentazione della domanda potrà avvenire al
temine dei tre mesi successivi alla nascita;
- nei casi di affidamento non preadottivo, la domanda potrà essere presentata decorso il
periodo di tre mesi dalla data di affidamento;
- nei casi di adozione/affidamento preadottivo nazionale o internazionale, la domanda potrà
essere presentata al termine dei cinque mesi successivi all’effettivo ingresso del minore in
famiglia/in Italia, ferma restando, per le adozioni internazionali, la possibilità di fruire
dell’indennità di maternità già durante il periodo di permanenza all’estero richiesto per
l’incontro con il minore (e dunque anche prima dell’ingresso del minore in Italia, ai sensi
dell’articolo 26, comma 3, richiamato dall’articolo 67, comma 2, del d.lgs. n.151/2001).
non sia decorso un anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e
affidamento) del minore.
Inoltre, poiché il contributo può essere concesso per un massimo di tre mesi ed è erogato solo
per frazioni mensili intere, occorre conseguentemente che:
- il beneficio sia richiesto dalla madre che, al momento della presentazione della domanda,
abbia ancora a disposizione almeno un mese di congedo parentale;
- alla data di presentazione della domanda sussista una corrispondenza tra le mensilità
richieste e le mensilità di congedo parentale ancora fruibili alle quali la lavoratrice rinuncia;
- la domanda non sia presentata durante il 12° mese di vita o dall’ingresso in famiglia del
minore, in quanto al 12° mese non sussiste più l’unità minima di congedo parentale (una
mensilità), alla quale la madre può rinunciare.
9. Accoglimento o rigetto della domanda
Il provvedimento di accoglimento o rigetto è pubblicato sul sito web istituzionale ed è
consultabile mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di
presentazione della domanda.
9.1 Indicazione in domanda di un indirizzo di posta elettronica certificata
Il menzionato provvedimento è altresì trasmesso all’indirizzo PEC indicato dalla madre
lavoratrice al momento della presentazione della domanda. Qualora in domanda si indichi
anche un indirizzo di posta elettronica non certificata, nessuna comunicazione è in questo caso
inviata a tale casella di posta, prevalendo la trasmissione del provvedimento alla casella PEC.
Pertanto, qualora la madre richiedente abbia indicato in domanda l’indirizzo di posta elettronica
certificata del patronato, il provvedimento è inviato esclusivamente a tale indirizzo PEC.
Si ricorda che il provvedimento è comunque sempre consultabile sul sito web istituzionale,
mediante accesso personale della lavoratrice madre alla procedura di presentazione della
domanda.
L’efficacia recettizia del provvedimento di accoglimento o rigetto decorre dalla data di
trasmissione dello stesso a mezzo PEC.
9.2 Indicazione in domanda del solo indirizzo di posta elettronica non certificata
Nel caso in cui non venga indicato un indirizzo PEC, la notizia della comunicazione mediante
pubblicazione sul sito web istituzionale è fornita alle madri lavoratrici all’indirizzo e-mail dalle
stesse comunicato al momento della compilazione della domanda.
Si precisa che la notizia trasmessa all’indirizzo e-mail non contiene copia del provvedimento di
accoglimento o di rigetto della domanda, bensì solo l’avvertenza che detto provvedimento è
stato pubblicato sul sito web dell’Istituto, con l’invito ad accedere per la consultazione.
L’efficacia recettizia del provvedimento decorre, in questo caso, dall’accesso in procedura per
la visualizzazione del provvedimento e, comunque, dal sessantunesimo giorno successivo alla
presentazione della domanda.
10. Rinuncia al beneficio
La rinuncia al beneficio può essere effettuata dal giorno successivo all’accoglimento della
domanda, esclusivamente in via telematica attraverso la medesima procedura utilizzata per la
presentazione della domanda.
Considerato che il beneficio è divisibile solo per frazioni mensili intere, la rinuncia parziale
potrà essere effettuata per uno o più mesi e non per frazioni di esso.
A titolo esemplificativo, qualora la lavoratrice abbia richiesto e ottenuto un contributo babysitting
di due mesi (importo 1.200 euro), nel caso in cui abbia utilizzato il contributo per un
importo pari a 610 euro e voglia rinunciare al residuo beneficio, non potrà chiedere di
recuperare il secondo mese di congedo parentale, in quanto l’utilizzo del contributo per un
importo superiore a 600 euro si colloca nella seconda mensilità che non può essere frazionata.
In caso la rinuncia avvenga successivamente all’acquisizione telematica del contributo per i
servizi di baby-sitting mediante “Libretto Famiglia”, la madre beneficiaria potrà restituire gli
importi corrispondenti ai mesi di beneficio cui intende rinunciare utilizzando la medesima
procedura con cui ha acquisito il contributo.
Si rammenta che la mancata acquisizione telematica del contributo baby-sitting entro e non
oltre 120 giorni dalla ricevuta comunicazione di accoglimento della domanda tramite canali
telematici equivale a rinuncia tacita al beneficio stesso.
L’Istituto provvede a effettuare controlli in merito alle situazioni dichiarate dalle lavoratrici
richiedenti il beneficio.
Per ogni ulteriore approfondimento si rinvia a quanto disposto nella circolare n. 169/2014
(contenente indicazioni per le lavoratrici dipendenti e per le lavoratrici iscritte alla Gestione
separata) e nella circolare n. 216/2016 (contenente indicazioni per le lavoratrici autonome e
imprenditrici).
Il Direttore Generale
Gabriella Di Miche