L’INPS ha emanato la circolare n. 109 del 16 novembre 2018, con la quale illustra le novità introdotte dalla legge 22 maggio 2017, n. 81.
In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da 3 a 6 mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da 1 a 3 anni.
In particolare, fornisce istruzioni amministrative, operative e contabili in materia di diritto all’indennità di maternità o paternità in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività lavorativa, e le nuove modalità di fruizione del congedo parentale a seguito dell’aumento da 3 a 6 mesi del periodo massimo complessivo, per entrambi i genitori, di fruizione del congedo medesimo e dell’elevazione dei limiti temporali di fruibilità dello stesso da 1 a 3 anni.