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giovedì 28 maggio 2020

Rito del lavoro: conseguenze dell'inosservanza del termine a comparire ex art 435, c. 3, c.p.c.


Nel rito del lavoro, la violazione del termine non minore di venticinque giorni che, a norma dell'art. 435 c.p.c., comma 3, deve intercorrere tra la data di notifica dell'atto di appello e quella dell'udienza di discussione, non comporta l'improcedibilità dell'impugnazione, come nel caso di omessa o inesistente notificazione, bensì la nullità di quest'ultima, sanabile "ex tunc" per effetto di spontanea costituzione dell'appellato o di rinnovazione, disposta dal giudice ex art. 291 c.p.c.
Fonte:
Diritto & Giustizia 2020, 21 maggio