Cassazione civile sez. I, 28/01/2021, n.2021
FATTO E DIRITTO
Ritenuto che:
A.A. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del 7.11.2018 con il quale il tribunale di Torino, previa audizione del ricorrente, ha ritenuto non sussistere il suo diritto nè alla internazionale protezione sussidiaria nè alla protezione umanitaria.
Il primo giudice ha osservato per gli aspetti che qui rilevano come non potesse essere riconosciuta la protezione umanitaria, non essendo il richiedente in situazione di vulnerabilità proprio per la comparazione con la sua situazione personale.
In questa prospettiva ha sottolineato che il predetto aveva avuto modo di studiare sino a 20 anni diventando elettricista ed avviando una attività lavorativa con l'apertura di un laboratorio professionale; che il ricorrente aveva/ lasciato in patria la madre ed i fratelli e non aveva documentato una condizione stabile di inserimento nel contesto nazionale.
Con un unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del 2008 n. 25, art. 8 in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
Si lamenta che sarebbe mancata da parte del Tribunale un'indagine ad hoc sulla condizione di vulnerabilità e di esposizione al pericolo derivante dalle circostanziate dichiarazione resa dal ricorrente avanti alla Commissione Territoriale sottolineando il deficit istruttorio e di accertamento dei fatti che avrebbero invece evidenziato il grave pericolo per il ricorrente di essere esposto a minacce di morte nel caso di rientro nel proprio Paese.
La censura è inammissibile.
Il Tribunale ha motivato adeguatamente in punto di insussistenza di una situazione di vulnerabilità del ricorrente nel caso di rimpatrio nel suo Paese di origine, là dove le critiche mosse dal ricorrente si palesano affatto generiche e non pertinenti rispetto all'impianto argomentativo del decreto impugna.
Il primo Giudice infatti ha proceduto ad un giudizio di comparazione non in astratto ma in concreto, in riferimento alla sua vicenda personale, in attuazione dei principi già più volte affermati da questa Corte: "In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d'origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d'integrazione raggiunta nel Paese d'accoglienza" (Cass. n. 4455 del 2018, richiamata sul punto, quanto alla necessità di compiere il giudizio di comparazione secondo i criteri ivi indicati, da Cass. S. U. n. 29459 del 2019).
Con riguardo poi alla mancata attivazione dei poteri officiosi giova ricordare che nella materia in oggetto il giudice abbia il dovere di cooperare nell'accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un'attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l'asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534);
Inoltre, si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che "in tema di protezione internazionale, l'attenuazione dell'onere probatorio a carico del richiedente non esclude l'onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare "veritieri" i fatti narrati", cosicchè "la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate" (cfr. anche (Cass. 27503/2018 e Cass. 29358/2018).
In sostanza, l'attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell'allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l'allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all'onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto, sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d'ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell'istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l'accoglimento della domanda (Cass. 17069/2018).
Sempre in tema (Cass. 29358/2018), una volta assolto l'onere di allegazione, il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, e quindi di acquisizione officiosa degli elementi istruttori necessari, è circoscritto alla verifica della situazione oggettiva del paese di origine e non alle individuali condizioni del soggetto richiedente come invece si pretende nel caso in esame.
Non si può, quindi, dire omessa alcuna attività da parte del giudice di merito in quanto non è stato indicato il contenuto delle allegazioni da verificare, quand'anche in via ufficiosa.
Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.
Nessuna determinazione in punto spese per il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso; nulla per le spese; Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021