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martedì 6 luglio 2021

Il datore deve risarcire il danno in caso di recesso del lavoratore per giusta causa durante il periodo di prova

Cassazione civile sez. lav., 17/06/2021, (ud. 23/07/2020, dep. 17/06/2021), n.17423


 Fatto RILEVATO che il Tribunale di Ascoli Piceno, con la sentenza n. 171/2015, resa il 24.4.2015, in parziale accoglimento del ricorso proposto da P.F., nei confronti della Sei-Servizi Elicotteristici Italiani S.p.A. (successivamente incorporata nella MAG Mecaer Aviation Group S.p.A.), ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore del ricorrente, della somma di Euro 15.000,00 a titolo di danno all'immagine, oltre interessi dalla pronunzia al saldo, rigettando le altre domande conseguenti al riconoscimento della giusta causa delle dimissioni comunicate, con lettera in data 12.2.2007, durante il periodo di prova (pattuito in sei mesi, dal 13.11.2006 al 13.5.2007) - determinate da fatto imputabile all'azienda, consistito "nelle ingiurie subite ad opera dell'Amministratore Delegato dall'inizio del gennaio 2007 fino all'episodio culminante del 10 gennaio 2007" - e, specificamente, relative all'indennità di mancato preavviso per anticipata risoluzione del rapporto di lavoro dirigenziale, al danno patrimoniale per lucro cessante, al danno biologico ed alla vita di relazione; che la Corte territoriale di Ancona, con la sentenza n. 104/2016, pubblicata il 19.5.2016, ha accolto parzialmente l'appello interposto dal P., avverso la pronunzia di primo grado, ed in parziale riforma della stessa, ha condannato la MAG Mecaer Aviation Group S.p.A. al versamento, in favore del lavoratore, della somma di Euro 39.093,00 (liquidata al 12.2.2007) a titolo di danno retributivo, nonchè della somma di Euro 9.538,20 (liquidata al 5.1.2020) a titolo di risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali da ciascun evento di danno al saldo, confermando, nel resto, la sentenza oggetto di gravame; che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso P.F., articolando un motivo; che la MAG Mecaer Aviation Group S.p.A. (d'ora in avanti: MAG S.p.A.) ha resistito con controricorso, spiegando, altresì, ricorso incidentale affidato ad un motivo, cui il P. ha, a sua volta, resistito con controricorso; che la società ha comunicato memorie ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c.; che il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità di quello incidentale. Diritto CONSIDERATO che, con il ricorso principale, si censura la "Violazione e falsa applicazione dell'art. 2096 c.c. nonchè degli artt. 2119 e 2118 c.c.. Violazione e falsa applicazione dell'art. 23 del CCNL per i dirigenti delle aziende industriali del 24 novembre 2004" e si deduce che, una volta "accertato giudizialmente che le dimissioni del ricorrente siano state motivate da una giusta causa, ovvero da un fatto che - indipendentemente dalla circostanza che si sia verificato nella vigenza del patto di prova - non avrebbe consentito la prosecuzione, nemmeno provvisoria del rapporto", la Corte di merito abbia, poi, errato "nell'assimilare le conseguenze del recesso illegittimo durante la prova esercitato dal datore con le conseguenze di un recesso legittimo del prestatore nel corso di tale esperimento", così quantificando il risarcimento in favore del prestatore illegittimamente licenziato durante il periodo di prova nella misura delle retribuzioni eventualmente spettanti sino alla concordata conclusione dello stesso, senza considerare che "è la legge stessa - e di rimando la contrattazione collettiva - a predeterminare il ristoro spettante qualora venga legittimamente esercitato il diritto di recesso"; pertanto, a parere del P., ai sensi dell'art. 23 del CCNL per i Dirigenti delle aziende industriali, allo stesso sarebbe spettata l'indennità di preavviso nella misura di otto mensilità, "alla luce dell'anzianità di servizio inferiore a due anni" e "non, appunto, il limitato risarcimento pari alle mensilità dovute e non percepite dalla data del recesso alla data di ipotetica conclusione del periodo di prova"; che, con il ricorso incidentale, si censura la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 1223 c.c." e si deduce che, nonostante i giudici di appello, nel quantificare il risarcimento del danno spettante al P. in ragione delle dimissioni per giusta causa, abbiano correttamente utilizzato i parametri generali stabiliti dagli artt. 1218 c.c. e segg. per i casi di inadempimento contrattuale, i medesimi avrebbero, comunque, errato poichè non avrebbero operato dal quantum riconosciuto a tale titolo al lavoratore, "la riduzione in costanza di c.d. aliunde perceptum, cioè di proventi derivanti da altra occupazione eventualmente percepiti nel periodo di tempo in questione"; che il ricorso principale non è meritevole di accoglimento, perchè - anche a prescindere dal fatto che, in violazione del disposto dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, non è stato indicato nell'elenco dei documenti offerti in comunicazione unitamente al ricorso per cassazione, il CCNL per i Dirigenti delle Aziende Industriali, di cui è stato trascritto solo il testo dell'art. 23 - la Corte di Appello ha condivisibilmente sottolineato che il periodo di prova non può essere qualificato come un rapporto a tempo indeterminato, ma a termine (nel caso di specie, pattuito in sei mesi, dal 13.11.2006 al 13.5.2007); per la qual cosa, ha escluso che al P. fosse dovuta l'indennità sostitutiva del preavviso, secondo quanto disposto dall'art. 2119 c.c., comma 1. Al riguardo, si osserva, altresì, che la Corte costituzionale, in più occasioni intervenuta sul patto di prova, ha evidenziato, per il profilo che in questa sede rileva, che "il periodo di prova ha natura nettamente distinta da quella del contratto di lavoro a tempo indeterminato", poichè "il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato" (Corte Cost. n. 204/1976); che, pertanto, correttamente, i giudici di seconda istanza hanno osservato che, nella fattispecie, non potendosi configurare una ipotesi di recesso legittimo, ma di dimissioni connotate da giusta causa, durante il periodo di prova, non è applicabile il disposto di cui all'art. 2096 c.c., comma 3, proprio in quanto la parte datoriale è responsabile di quelle dimissioni che hanno impedito al P. "di condurre a termine l'esperimento", e, dunque, la risoluzione anticipata equivale al mancato soddisfacimento dell'obbligazione a carico della società datrice "per effetto dell'art. 2096 c.c.", divenendo quell'inadempimento fonte di responsabilità contrattuale e di specifica obbligazione risarcitoria; è ciò, in quanto, avendo le parti sottoscritto un patto di prova, le stesse sono tenute ad attuarlo per non dovere rispondere dei danni (v. pag. 12 della sentenza impugnata). Il Giudice delle leggi, in proposito, ha affermato che "l'obbligo delle parti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova" pone, comunque, "un primo limite alla discrezionalità dell'imprenditore, nel senso che la legittimità del licenziamento dallo stesso intimato durante il periodo di prova può efficacemente essere contestata dal lavoratore quando risulti che non è stata consentita, per la inadeguatezza della durata dell'esperimento o per altri motivi, quella verifica del suo comportamento e delle sue qualità professionali alle quali il patto di prova è preordinato" (v. Corte Cost. n. 189/1980); che, per quanto evidenziato, non può, però, condividersi la tesi del ricorrente principale, secondo cui, quando la motivazione del recesso risieda non nell'esito negativo della prova, ma nella lesione del vincolo fiduciario, il lavoratore recedente avrebbe diritto all'indennizzo predeterminato dall'art. 23 del CCNL, in caso di risoluzione senza preavviso, da parte del datore di lavoro, del contratto a tempo indeterminato, poichè - come ribadito anche dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. nn. 20916/2019; 12268/2018) - il recesso intimato durante il periodo di prova o al termine di esso, non deve essere motivato, avendo natura discrezionale e risiedendo la causa del patto di prova per il lavoratore nella possibilità di verificare non solo l'entità della prestazione richiestagli, ma anche le condizioni di svolgimento del rapporto di lavoro. E di queste ultime, certamente, fanno parte i comportamenti datoriali che ledano il rapporto fiduciario in modo tale da non consentire la prosecuzione del rapporto lavorativo, pur non essendo collegate, in senso stretto, all'esperimento della prova; che, quindi, correttamente, la Corte di merito ha affermato che, nella fattispecie, "si tratta di danno retributivo da c.d. recesso ante tempus, in conformità" con gli arresti giurisprudenziali di legittimità, alla stregua dei quali "In caso di non giustificato recesso ante tempus del datore di lavoro da rapporto di lavoro a tempo determinato, il risarcimento del danno dovuto al lavoratore va commisurato all'entità dei compensi retributivi che lo stesso avrebbe maturato dalla data del recesso fino alla prevista scadenza del contratto" (cfr., ex multis, Cass. nn. 12092/2004; 16849/2003; 2822/1997); che il ricorso incidentale non può trovare accoglimento, poichè, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte (v., ex plurimis, Cass. nn. 4056/2021; 18093/2013), il c.d. aliunde perceptum non costituisce oggetto di eccezione in senso stretto ed è, dunque, rilevabile d'ufficio dal giudice, se le relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo; per la qual cosa, l'eccezione di detrazione dell'aliunde perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte, ove i fatti risultino ex actis, nel rispetto del disposto di cui all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6: condizione, questa, non soddisfatta nel caso di specie, in cui l'eventuale percezione di redditi da parte del P., successivamente alle rassegnate dimissioni, derivanti da altra occupazione, è rimasta del tutto priva di elementi delibatori a sostegno. Ed il datore di lavoro, onerato della "prova dell'aliunde perceptum da detrarre dall'ammontare del risarcimento del danno.... non può esonerarsi chiedendo al giudice di voler disporre generiche informative o di attivare poteri istruttori con finalità meramente esplorative" (cfr., tra le molte, Cass. nn. 5316/2016; 4884/2015); ma la parte datoriale, nel caso di specie, non ha allegato, nè chiesto di provare, alcuna circostanza finalizzata all'accertamento della effettiva percezione di altri redditi provenienti da altra occupazione del P., dopo le dimissioni di cui si tratta, dando per postulato che il medesimo avesse reperito un nuovo posto di lavoro ad un mese dal recesso; che, per tutto quanto innanzi esposto, il ricorso principale e quello incidentale devono essere entrambi respinti; che le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti, data la reciproca soccombenza; che, avuto riguardo all'esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso, sussistono i presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nei termini specificati in dispositivo. PQM P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e della ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 23 luglio 2020. Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021