Secondo la Corte di Cassazione, il lavoratore che impugna il licenziamento allegandone l'intimazione senza l'osservanza della forma scritta, ha l'onere di provare, quale fatto costitutivo della domanda, che la risoluzione del rapporto è ascrivibile alla volontà datoriale, seppure manifestata con comportamenti concludenti, non essendo sufficiente la prova della mera cessazione dell'esecuzione della prestazione lavorativa.
Tale azione (ovvero quella diretta a far valere l'inefficacia del licenziamento intimato in via orale) non è subordinata al preventivo onere di impugnazione stragiudiziale, tanto anche a seguito delle intercorse modifiche, apportate - a mezzo dell'art. 32 della Legge n. 183 del 2010 - all'articolo 6 della Legge n. 604 del 1966, poiché, evidentemente, non sussistendo alcun atto scritto, non esiste il parametro di riferimento da cui la norma fa decorrere il termine di decadenza.
Qui la sentenza integrale Cassazione civile sez. lav., 07/09/2022, n.26407.