La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
(Norme in materia di intervento straordinario di integrazione
salariale)
1. La disciplina in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle imprese
che abbiano occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della richiesta di cui
al comma 2. Nel caso di richieste presentate prima che siano
trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito deve
sussistere, per il datore di lavoro subentrante, nel periodo
decorrente dalla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati anche gli
apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e
lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale
deve contenere il programma che l'impresa intende attuare con
riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare le
conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica industriale
(CIPI) con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali, o
in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia puo'
chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o
conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni. Il Cipi
ha facolta' di concedere due proroghe, ciascuna di durata non
superiore a dodici mesi, per quelli tra i predetti programmi che
presentino una particolare complessita' in ragione delle
caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa.
4. Il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma 1, del
decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 e' dovuto in misura doppia a
decorrere dal primo giorno del venticinquesimo mese successivo a
quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di concessione la
data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo' essere
superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale
non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a due
terzi di quello relativo alla precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19
della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i criteri per l'individuazione
dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'articolo
11, comma 2, in relazione alle situazioni occupazionali nell'ambito
territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi
per la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per
l'applicazione del comma 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonche'
le modalita' della rotazione prevista nel comma 8 devono formare
oggetto delle comunicazioni e dell'esame congiunto previsti
dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo
connesse al mantenimento dei normali livelli di efficienza, di non
adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori che espletano le
medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di cui al
comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non
giustificati i motivi addotti dall'azienda per la mancata adozione
della rotazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo
non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data del decreto di
concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale,
stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,
sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda
ove non ottemperi a quanto previsto in tale decreto e' tenuta per
ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto immediato nella
misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma
1, del citato decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con
modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160. Il medesimo
contributo, con effetto dal primo giorno del venticinquesimo mese
successivo all'atto di concessione del trattamento di cassa
integrazione, e' maggiorato di una somma pari al centocinquanta per
cento del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti straordinari di
integrazione salariale non possono avere una durata complessiva
superiore a trentasei mesi nell'arco di un quinquennio
indipendentemente dalle cause per le quali sono stati concessi ivi
compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863. Si computano, a tal fine, anche i periodi di
trattamento ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attivita' produttiva determinate da situazioni temporanee di
mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo condizioni
e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma 6, per i casi
previsti dall'articolo 3, della presente legge dell'articolo 1 del
decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 dall'articolo 7 del decreto-
legge 30 dicembre 1987, n. 536 convertito con modificazioni dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al
comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale a seguito di una avvenuta
significativa trasformazione del loro assetto proprietario che abbia
rilevanti apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati ai fini dell'applicazione del comma 9 i periodi
antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento straordinario di
integrazione salariale per le unita' produttive per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli stessi
periodi, l'intervento ordinario.