Conteggi lavoro

martedì 25 aprile 2023

art. 1 della 223 del 1991

 La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 


                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

                              PROMULGA 

                         la seguente legge: 

                               Art. 1. 

(Norme  in  materia  di  intervento  straordinario  di   integrazione

                             salariale) 

1.  La  disciplina  in  materia  di   intervento   straordinario   di

integrazione salariale trova applicazione limitatamente alle  imprese

che abbiano occupato  mediamente  piu'  di  quindici  lavoratori  nel

semestre precedente la data di presentazione della richiesta  di  cui

al comma  2.  Nel  caso  di  richieste  presentate  prima  che  siano

trascorsi sei mesi dal trasferimento di azienda, tale requisito  deve

sussistere,  per  il  datore  di  lavoro  subentrante,  nel   periodo

decorrente  dalla  data   del   predetto   trasferimento.   Ai   fini

dell'applicazione del presente  comma  vengono  computati  anche  gli

apprendisti ed i lavoratori assunti con  contratto  di  formazione  e

lavoro. 

2. La richiesta di intervento straordinario di integrazione salariale

deve  contenere  il  programma  che  l'impresa  intende  attuare  con

riferimento anche alle eventuali misure previste per fronteggiare  le

conseguenze sul piano sociale. Il programma deve essere formulato  in

conformita'  ad   un   modello   stabilito,   sentito   il   Comitato

interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale

(CIPI) con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza

sociale. L'impresa, sentite le rappresentanze sindacali aziendali,  o

in mancanza di queste, le organizzazioni sindacali di  categoria  dei

lavoratori  piu'  rappresentative  operanti  nella   provincia   puo'

chiedere una modifica del programma nel corso del suo svolgimento. 

3. La durata dei programmi di  ristrutturazione,  riorganizzazione  o

conversione aziendale non puo' essere superiore a due anni.  Il  Cipi

ha facolta'  di  concedere  due  proroghe,  ciascuna  di  durata  non

superiore a dodici mesi, per quelli  tra  i  predetti  programmi  che

presentino   una   particolare   complessita'   in   ragione    delle

caratteristiche tecniche dei processi produttivi dell'impresa. 

4. Il contributo addizionale di cui  all'articolo  8,  comma  1,  del

decreto legge 21 marzo 1988, n. 86,  convertito,  con  modificazioni,

dalla legge 20 maggio 1988, n. 160  e'  dovuto  in  misura  doppia  a

decorrere dal primo giorno  del  venticinquesimo  mese  successivo  a

quello in cui e' fissata dal decreto ministeriale di  concessione  la

data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale. 

5. La durata del  programma  per  crisi  aziendale  non  puo'  essere

superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la medesima causale

non puo' essere disposta prima che sia decorso un periodo pari a  due

terzi di quello relativo alla precedente concessione. 

6. Il CIPI fissa,  su  proposta  del  Ministro  del  lavoro  e  della

previdenza sociale sentito il comitato tecnico di cui all'articolo 19

della legge 28 febbraio 1986, n. 41 i  criteri  per  l'individuazione

dei casi di crisi aziendale, nonche' di quelli previsti dall'articolo

11, comma 2, in relazione alle situazioni  occupazionali  nell'ambito

territoriale e alla situazione produttiva dei settori, cui  attenersi

per la selezione dei  casi  di  intervento,  nonche'  i  criteri  per

l'applicazione del comma 9 e 10. 

7. I criteri di individuazione dei lavoratori da  sospendere  nonche'

le modalita' della rotazione prevista  nel  comma  8  devono  formare

oggetto  delle  comunicazioni   e   dell'esame   congiunto   previsti

dall'articolo 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164. 

8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine  tecnico-organizzativo

connesse al mantenimento dei normali livelli di  efficienza,  di  non

adottare meccanismi di rotazione tra i lavoratori  che  espletano  le

medesime mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva  interessata

dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma  di  cui  al

comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il programma, ma ritenga non

giustificati i motivi addotti dall'azienda per  la  mancata  adozione

della rotazione, il Ministro del lavoro e  della  previdenza  sociale

promuove l'accordo fra le parti sulla materia, e qualora tale accordo

non sia stato raggiunto entro tre mesi  dalla  data  del  decreto  di

concessione del trattamento straordinario di integrazione  salariale,

stabilisce con proprio decreto l'adozione di meccanismi di rotazione,

sulla base delle specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda

ove non ottemperi a quanto previsto in tale  decreto  e'  tenuta  per

ogni lavoratore sospeso a corrispondere con effetto  immediato  nella

misura doppia, il contributo addizionale di cui all'articolo 8, comma

1, del citato decreto-legge 21 marzo  1988,  n.  86,  convertito  con

modificazioni dalla  legge  20  maggio  1988,  n.  160.  Il  medesimo

contributo, con effetto dal primo  giorno  del  venticinquesimo  mese

successivo  all'atto  di  concessione  del   trattamento   di   cassa

integrazione, e' maggiorato di una somma pari al  centocinquanta  per

cento del suo ammontare. 

9. Per ciascuna  unita'  produttiva  i  trattamenti  straordinari  di

integrazione salariale  non  possono  avere  una  durata  complessiva

superiore   a   trentasei   mesi   nell'arco   di   un    quinquennio

indipendentemente dalle cause per le quali sono  stati  concessi  ivi

compresa quella prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre

1984, n. 726, convertito, con modificazioni dalla legge  19  dicembre

1984,  n.  863.  Si  computano,  a  tal  fine,  anche  i  periodi  di

trattamento  ordinario  concessi  per   contrazioni   o   sospensioni

dell'attivita' produttiva determinate  da  situazioni  temporanee  di

mercato. Il predetto limite puo' essere superato, secondo  condizioni

e modalita' determinate dal CIPI ai sensi del comma  6,  per  i  casi

previsti dall'articolo 3, della presente legge  dell'articolo  1  del

decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726 convertito, con  modificazioni,

dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863  dall'articolo  7  del  decreto-

legge 30 dicembre 1987, n. 536  convertito  con  modificazioni  dalla

legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero per i casi di proroga di cui al

comma 3. 

10. Per le imprese che presentino un programma  di  ristrutturazione,

riorganizzazione o conversione aziendale a seguito  di  una  avvenuta

significativa trasformazione del loro assetto proprietario che  abbia

rilevanti apporti di capitali ed investimenti  produttivi,  non  sono

considerati  ai  fini  dell'applicazione  del  comma  9   i   periodi

antecedenti la data della trasformazione medesima. 

11. L'impresa  non  puo'  richiedere  l'intervento  straordinario  di

integrazione  salariale  per  le  unita'  produttive  per  le  unita'

produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento agli  stessi

periodi, l'intervento ordinario.