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martedì 25 aprile 2023

Corte appello Bari sez. III, 02/03/2023, (ud. 22/02/2023, dep. 02/03/2023), n.331

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 21/12/06, I. L. conveniva in giudizio D. G., chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: 1) Accertata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiarare il retratto in favore di I. L. dei fondi riportati ai punti sub 1 delle premesse del presente atto (vale a dire p.lle .., .. del foglio di mappa ..), per il prezzo di € 10.000,00 ..... 2) Condannare la convenuta al risarcimento di tutti i danni conseguiti e conseguenti a specificarsi in corso di causa …; 3) Condannare la medesima società al pagamento di spese ed onorari di giudizio; 4) Autorizzare il Conservatore dei RR.II. di Trani alla trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità al riguardo. Premetteva l'attrice che, con atto per notaio P. P. di Canosa del 22.4.2005 (rep. 15828/6894), il sig. S. M., nato in Andria il .. e residente in Sud Africa, e per esso i suoi procuratori speciali S. M. M. e D. G., vendeva alla medesima D. G., nata a Barletta il.. e residente in Andria alla via L., "i diritti indivisi, pari alla giusta metà, dell'intero fondo rustico sito in agro di Andria, alla contrada Guardiola, di natura uliveto della complessiva estensione di ettari uno, are novantasette e centiare dieci, con entro dei fabbricati rurali, con accesso sia dalla strada comunale C. e sia dal viale interpoderale comune cha ha inizio sia dalla strada comunale C. e sia dalla strada provinciale 231, confinante con la strada comunale C., con F., con diversi proprietari. Nel N.C.T. di Andria al foglio .. p.lle .., per il prezzo di € 10.000,00". L'attrice riteneva di aver diritto ad acquistare il fondo in questione essendo coltivatrice diretta, proprietaria di un fondo rustico a confine con quello compravenduto, che conduceva personalmente, mentre il trasferimento di proprietà de quo era avvenuto senza che lei ricevesse alcuna preventiva comunicazione impedendole l'esercizio del proprio diritto. Con racc. a.r. del 23.2.2006, la sig.ra I. L. manifestava al sig. S. M. M. e alla sig.ra D. G. la volontà di esercitare il diritto di riscatto per il prezzo risultante in compravendita, e pari ad € 10.000,00. Si costituiva D. G. chiedendo il rigetto della domanda, eccependo a) la decadenza dal preteso riscatto ex art. 8 legge 590/65 e succ. modif. per decorso di un anno dalla trascrizione della compravendita; b) la nullità della richiesta di retratto per indeterminatezza; c) la carenza di prova sul possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di coltivatrice diretta , proprietaria di un fondo confinante in capo alla sig. I. L. ; d) l'esclusione del diritto di prelazione per essere la D. G. coltivatrice diretta ed in possesso del fondo fin dal 1980, in forza di contratto di comodato, da intendersi quale contratto associativo atipico di fondo rustico del 5.01.2001, registrato in pari data. Con la gravata sentenza , il Tribunale di Trani ha così statuito: ".. dichiara sussistenti, in capo a I. L., il diritto di prelazione ed il conseguente diritto di riscatto in relazione ai diritti indivisi pari alla metà dell'intero fondo rustico sito in agro di Andria, alla contrada Guardiola, di natura uliveto, distinto in catasto al foglio .., particelle nn. ..; dispone, per l'effetto, il subentro di I. L., in qualità di acquirente, nel contratto di compravendita stipulato in data 22.04.2005 tra S. M., S. M. M. e D. G., dietro pagamento del prezzo di € 10.442,00; dispone che il Conservatore dei registri immobiliari provveda alla trascrizione della presente sentenza; condanna D. G. al pagamento delle spese processuali sostenute da I. L., liquidando il tutto in € 4.978,00 (di cui € 178,00 per esborsi ed € 4.800,00 per compenso professionale) e determinando il dovuto in € 3.318,67, oltre accessori se dovuti come per legge; pone definitivamente le spese di c.t.u. maturate in corso di causa a carico della parte convenuta". Avverso tale sentenza, ha interposto appello D. G., chiedendo per i motivi di seguito indicati, previa concessione dell'inibitoria. l'accoglimento delle seguenti conclusioni : "1) Accertare e dichiarare la nullità della sentenza per essere stata emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. ; 2) Rigettare la domanda proposta da I. L. con atto di citazione del 21/12/06 per i motivi in premessa dedotti non sussistendo in capo a I. L. il diritto di prelazione per mancanza dei requisiti previsti dall'art. 8 legge n. 590 del 1965 e art. 7 legge n. 817 del 1971 in relazione all'art. 31 della legge 590/65 e comunque per decorso di un anno dalla trascrizione della compravendita; 3) Condannare I. L. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, oltre oneri di legge, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore, antistatario." Instauratosi il contraddittorio, la I. L. ha chiesto il rigetto della inibitoria e dell'appello con vittoria di spese. Con provvedimento del 6.10.2021 questa Corte ha rigettato l'istanza inibitoria. Indi, all'udienza del 9.11.2022, svolta con modalità telematiche , la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di memorie conclusionali e repliche. A fondamento della decisione, il giudice di prime cure ha ritenuto che : A) l'eccezione di decadenza ex art.8 legge 590/1965 ( il diritto di prelazione deve essere esercitato entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita) fosse infondata poiché , nel caso di specie, il contratto di compravendita era stato stipulato in data 22.04.2005 (ed, evidentemente, successivamente trascritto), mentre la dichiarazione di riscatto era stata ricevuta dalla parte convenuta in data 25.02.2006 (cfr. doc. 2 della produzione di parte attrice), nel rispetto del suddetto termine annuale; B) l'eccezione di possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di coltivatrice diretta di cui all'art.7 co.2 l.817/81 in capo alla convenuta D. G., ossia che ella fosse insediata quale "mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti od enfiteuti coltivatori diretto" nel fondo in questione, tali da poter escludere il diritto del confinante alla prelazione, fosse infondata, poichè la detta convenuta aveva allegato di avere stipulato, in data 05.01.2001, un "contratto di comodato di terreno, da intendersi ed interpretarsi inequivocabilmente come contratto associativo atipico di fondo rustico" (asseritamente registrato a Barletta al n. 55, serie 3), con il quale il terreno in questione le veniva concesso in "fitto di comodato", senza tuttavia allegare una copia del suddetto contratto, nè fornire la prova dell'esistenza di un rapporto di affitto o di compartecipazione impeditivo del diritto fatto valere da parte attrice; C) l'attrice avesse fornito la prova dei presupposti dell'art.8 l.590/1965 e 7, co. 2, L. n. 817/1971: C.1) ha ritenuto sussistente il requisito della coltivazione del fondo da parte della I. L. da almeno due anni, in base alle dichiarazioni dei testi D.B. T., G. A., S. A. G. F. e S. F., dalle quali emerge in modo sufficientemente certo che la I. L. svolgesse pratiche inerenti alla sua condizione di coltivatrice diretta a partire dal 1998 circa, e che si occupava personalmente (a partire dal 1999/2000) della coltivazione della sua proprietà, con la collaborazione di alcuni lavoratori dipendenti; C.2) ha accertato che, dalla planimetria e visure catastali allegate), risultava che il fondo di proprietà dell'attrice era confinante con quello oggetto di riscatto (particelle 24, 60, 179, 180), che confinava (a nord) con la particella n. 158; C.3) quanto al requisito negativo della mancata vendita, nel biennio precedente, di altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille ex art.7, co. 2, L. n. 817/1971, ha ritenuto che la parte convenuta non avesse specificamente contestato (ex art. 115, co 1, c.p.c.) la sussistenza di tale fatto negativo; D) il requisito della superficie del fondo non superiore al triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia, risultasse integrato sulla base delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio espletata in corso di causa ( cfr.pagg. 67 dell'elaborato peritale depositato in data 26.01.2016: "Il fabbisogno di lavoro necessario per la conduzione dell'azienda agricola I. L. (…) era di 3.789 ore/anno. (…) Il requisito (…) il nucleo familiare del coltivatore diretto deve fornire una forza lavoro non inferiore ad 1/3 (…) di quella complessiva, necessaria per la conduzione dell'azienda agricola, risulta ampiamente soddisfatto. Nell'anno 2005 il nucleo familiare della I. L. era composto da 4 persone, in grado quindi di offrire una forza lavoro (…) pari a 4 x 2.200 = 8.800 ore l'anno. Detta forza lavoro è numericamente molto superiore al minimo necessario (…)"); E) il prezzo riferibile ai diritti immobiliari oggetto di riscatto, dovesse essere quantificato, in base alla c.t.u., in €.10442,00 ed ha quindi subordinato il riscatto al pagamento della suddetta somma ; F)la richiesta della convenuta della indennità per i miglioramenti fosse infondata, in difetto di formulazione di rituale domanda riconvenzionale. I.Con il primo motivo, l'appellante ha dedotto la "Nullità della sentenza per essere stata emessa prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c. , atteso che, sebbene la causa risultasse pubblicata in data 4.03.2021, dopo essere stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 29.04.2020, recava quale data della decisione quella del 29/4/2020, precedente all'acquisizione probatoria ritenuta necessaria dal Tribunale. I.a La censura è priva di pregio. Trattasi evidentemente di errore materiale, atteso che la data della decisione errata (29.04.2020) coincide con quella dell'ordinanza di rimessione in istruttoria emessa in data 29/4/2020. Infatti, l'appellata ha presentato in data 8/7/2021 istanza per la correzione materiale della data della sentenza, ed il Giudice del Tribunale di Trani, con provvedimento del 23 luglio 2021, ha rettificato il contenuto della sentenza. II.Con il secondo motivo, l'appellante ha reiterato l'eccezione di decadenza dal preteso riscatto ex art. 8 legge 590/65 e succ. modif. per decorso di un anno dalla trascrizione della compravendita. Il Tribunale ha ritenuto che la dichiarazione di riscatto, ricevuta dalla convenuta in data 25.02.2006, fosse idonea ad impedire la decadenza, poiché espressione della volontà di riscattare l'immobile ("..i diritti indivisi pari alla metà dell'intero fondo rustico sito in agro di Andria alla c.da Guardiola" censito in catasto alle p.lle .., .. del foglio di mappa ..) entro l'anno dalla trascrizione dell'atto di vendita. Al contrario, in base alla prospettazione difensiva dell'appellante, tale raccomandata non sarebbe idonea ad impedire la decadenza poiché I. L. aveva dichiarato che intendeva esercitare il riscatto sul fondo compravenduto alle stesse condizioni dell'atto pubblico (che invece riguardava più fondi in diverse contrade e sempre per le quote indivise con prezzo unico globale) in quanto proprietaria del "fondo contrassegnato dal numero di particella .. fg. .., confinante con quello compravenduto". Tuttavia, la particella n. 10 sebbene di proprietà di I. L., non era confinante con il fondo ( p.lla .. e ..) oggetto di riscatto e tanto emergeva dai chiarimenti resi dal c.t.u. all'udienza del 21.03.2017, sebbene la stessa fosse proprietaria e conduttrice delle p.lle .. e .., tutte confinanti con le particelle oggetto di causa. All'udienza del 2.10.2020, l'avv.to Quinto aveva precisato che, nella suddetta raccomandata con cui si era esercitato il riscatto, era stata indicata la particella n.10 per mero errore materiale , volendosi fare riferimento ai terreni correttamente identificati con le p.lle .. e .., oltre fabbricati rurali. In realtà, le suddette particelle confinanti col fondo dell'appellante non erano state indicate dall'attrice nè nella dichiarazione di riscatto nè nella citazione introduttiva) durante l'intero giudizio fino alla precisazione di cui sopra reiterata nelle note conclusionali integrative del 20/11/20 del difensore. II.a Il motivo è infondato. La difesa dell'appellante ha sostenuto che dichiarazione di riscatto equivale a proposta contrattuale e una volta esercitata non è più modificabile, non potendo altrimenti perfezionarsi la fattispecie acquisitiva. Ciò è vero con riguardo all'individuazione della particella oggetto di riscatto, ossia all'oggetto ed ai termini della richiesta che non può variare né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria mutatio libelli, ma anche la mera emendatio, poiché tali nozioni, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali ( cfr. in tal senso l'indirizzo giurisprudenziale invocato dall'appellante: "In materia di contratti agrari, una volta esercitato con l'atto introduttivo del giudizio, il diritto di riscatto di cui all'art. 8 l. 26 maggio 1965 n. 590, esso non è più suscettibile, in prosieguo, di variazioni di sorta, né con riguardo all'estensione del terreno, né con riferimento al prezzo offerto, essendo preclusa alla parte non soltanto una vera e propria mutatio libelli, ma anche la mera emendatio, poiché le nozioni di mutatio ed emendatio libelli, proprie del processo, non sono trasferibili alle dichiarazioni negoziali. Siffatta possibilità di modificare l'oggetto e i termini della richiesta deve ritenersi preclusa al giudice, stante il principio di cui all'art. 112 c.p.c., a meno che dall'interpretazione della domanda non emerga che questa ha non solo a oggetto il riscatto di una determinata e puntualmente descritta porzione di terreno, ma contiene anche una pretesa subordinata, relativa ai fondi per i quali in sede di giudizio dovesse essere accertata la sussistenza dei presupposti per il valido esercizio del diritto"; Cfr. Cassazione civile sez. III, 28/07/2015, n.15865, Cassazione civile sez. III, 23/08/2011, n.17495). Tuttavia, nella fattispecie, il bene oggetto di riscatto è stato correttamente indicato prima nella dichiarazione di retratto e poi nella citazione introduttiva, ciò che è stato rettificato è un mero errore materiale relativo alla indicazione della particella di proprietà dell'attrice confinante con il fondo oggetto di retratto. Peraltro, l'erroneità della indicazione della particella è emersa solo in corso di causa a seguito di c.t.u., in assenza di alcun rituale tempestiva contestazione da parte della convenuta. III Con il terzo motivo, l'appellante ha lamentato "la violazione dell'art. 8 legge n. 590 del 1965 e art. 7 legge n. 817 del 1971 in relazione all'art. 31 della legge 590/65 : mancata prova della sussistenza di tutti i requisiti da parte della I. L.. La I. L. avrebbe dovuto dimostrare quanto previsto dall'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, ossia di essere coltivatrice diretta ed abituale dei propri fondi, con lavoro proprio e dei componenti del suo nucleo familiare. III.a Il motivo è fondato. Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza degli altri requisiti previsti dalla normativa 1) coltivazione del fondo da almeno due anni; 2) assenza, nel biennio precedente, di contratti di vendita relativi ad altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille; 3) superficie del fondo per il quale s'intende esercitare la prelazione (in aggiunta ad altri fondi eventualmente posseduti in proprietà od enfiteusi) non superiore al triplo della superficie corrispondente alla capacità lavorativa della famiglia, senza dire nulla sul requisito principale richiesto dalla norma: il fatto che la prelazione è esercitabile solo dal coltivatore diretto così come definito dall'art. 31 della legge 590/65. Va premesso che la nozione di coltivatore diretto, in materia di prelazione agraria, si ricava dall'art. 31 della stessa legge 590/1965, per il quale è considerato coltivatore diretto chi "direttamente e abitualmente" si dedica alla coltivazione del fondo e all'allevamento e governo del bestiame con il lavoro proprio e con l'ausilio dei componenti della propria famiglia. Con particolare riferimento a tale requisito soggettivo, la giurisprudenza ha chiarito che la relativa prova, a carico di colui che esercita il riscatto, deve essere fornita in concreto, non rilevando il dato formale della iscrizione negli elenchi o altre certificazioni amministrative, bensì l'effettivo abituale esercizio dell'attività agricola, con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia ( cfr.Cassazione civile sez. III, 27/09/2011, n.19748, Cass. civ. 2003/5673; da ultimo, Cass. civ. Sez. III Sent., 08/01/2020, n. 123; Corte appello Potenza, 03/06/2022, n.355). Nel caso concreto, il Tribunale si è limitato ad affermare che l'attrice si occupava della coltivazione del fondo nel biennio precedente con la collaborazione di alcuni lavoratori dipendenti, perché ciò risulterebbe sulla base delle dichiarazioni dei testi D.B. T., G. A., S. A. , G. F. e S. F.. Tuttavia, dall'esame di tali deposizioni, risulta che la I. L. fosse iscritta come coltivatrice diretta (cfr. teste D.B. T.), che ingaggiava alcuni operai per i lavori di potatura e raccolta delle olive, a partire dal 1999 2000 (cfr. testimonianza di S. A. il quale riferiva " insieme a me hanno sempre lavorato quattro, cinque persone ..", confermata da G. F. e S. F.), che la I. L. era presente sul fondo e dava loro "una mano" (cfr. teste S. A.) ma non anche che il fondo venisse coltivato con il lavoro prevalente della I. L. e dei suoi familiari (circa l'apporto dei familiari, il teste G. ha fatto riferimento ad un cugino della I. L., mentre il teste S. F. ha dichiarato genericamente "lavoravo con altri operai e con qualche parente della signora") . La difesa dell'appellata ha richiamato, al riguardo, l'interrogatorio formale in cui la I. L. avrebbe dichiarato di occuparsi della coltivazione del fondo unitamente al marito ed ai due figli, ma trattasi dichiarazione priva di rilevanza probatoria, non avendo valenza confessoria e che , per quanto innanzi detto, non trova riscontro nelle prove testimoniali. Ciò, anche senza voler considerare le deposizioni dei testi S. M. M. e S. M. V., rispettivamente marito e figlio della convenuta, in base alle quali l'attrice avrebbe svolto l'attività di gestione di un autoparco e si sarebbe limitata ad assumere personale esterno per l'attività agricola. Invero, la prova documentale offerta dalla I. L. consiste nella documentazione attestante la sua iscrizione alla CCIAA come coltivatore diretto (dal 1995), nella documentazione attinente il commercio di prodotti agricoli e di utilizzo di manovalanza esterna per la coltivazione (buste paga). Nè può rilevare la circostanza che la facoltà di prelazione e quindi di riscatto compete anche agli imprenditori agricoli a decorrere dalla legge 28 luglio 2016, n. 154, che ha introdotto il numero 2bis nel primo comma dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, atteso che detta normativa non si applica alla fattispecie, in cui la vendita oggetto del presente giudizio risale al 22/4/2005 (cfr.Cassazione civile sez. VI, 15/09/2015, n.18099). Deve quindi concludersi che l'attrice non abbia fornito la prova della diretta ed abituale attività coltivazione del fondo con la lavoro prevalentemente proprio e della famiglia, necessaria per l'esercizio del diritto di prelazione e per la domanda di riscatto ex art. 8 della l. n. 590 del 1965 . III.b Inoltre, quanto al requisito del mancato insediamento di affittuari, era la I. L. a dover dimostrare che sul fondo che intendeva riscattare non fossero insediati affittuari, trattandosi di onere probatorio sulla stessa incombente. In tale senso, è orientata la prevalente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, sulla base dei seguenti principi condivisi da questa Corte :"In tema di prelazione agraria, l'onere di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza della prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come avviene con riferimento alle caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto ( cfr.Cassazione civile sez. III, 11/03/2020, n.7023, Corte d'Appello Bari Sez. III Sent., 22/12/2020: "In tema di prelazione agraria, la prova del contratto di affitto incombe sui retraenti, in quanto, in conformità alla previsione della L. n. 590 del 1965, art. 8 e della L. n. 817 del 1971, art. 7, la circostanza che sul fondo compravenduto non siano insediati conduttori integra una delle condizioni (o presupposti) dell'insorgenza del diritto stesso e, pertanto, deve essere provata da chi agisce in giudizio per farlo valere, in applicazione dei criteri fissati dall'art. 2697 c.c.."). Nel caso di specie, il Tribunale di Trani ha posto erroneamente tale onere probatorio a carico di parte convenuta, ritenendo che quest'ultima non avesse prodotto il contratto di comodatofitto di terreno ( che, al contrario, era stato depositato, con la 2^ memoria ex art. 183 c.p.c., il 15/6/2007 e risulta avere data certa anteriore al giudizio, essendo stato registrato a Barletta il 5/1/01) e che non avesse fornito la prova del fatto (un rapporto di affitto o di compartecipazione) impeditivo del diritto fatto valere in giudizio dalla parte attrice. Facendo corretta applicazione dell'onere probatorio, questa Corte deve rilevare, invece, che l'attrice non abbia fornito alcuna prova della sussistenza del suddetto requisito, limitandosi a contestare l'inidoneità del contratto di comodato a costituire prova del rapporto di affitto. III.c L'appellante ha, infine correttamente, invocato l'indirizzo giurisprudenziale, in base al quale colui che eserciti il riscatto deve dimostrare che l'attività di coltivazione sia esercitata in modo abituale e che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo (Cassazione civile sez. III, 31/05/2018, n.13792). Il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova di tale requisito sulla base della c.t.u., che tuttavia ha quantificato le ore lavorative ed ha verificato la composizione del nucleo familiare della I. L. come astrattamente in grado di apportare forza lavoro, sebbene quest'ultima non avesse fornito la prova in concreto della effettività della forza lavoro proveniente dalla famiglia, per quanto innanzi esposto al punto III.a della presente motivazione. Le considerazioni che precedono sono sufficienti, ad avviso della Corte, a ritenere infondata la domanda attorea, alla luce della giurisprudenza secondo cui "L'art. 31, l. n. 590 del 1965 il quale, essendo inserito nelle disposizioni finali della legge stessa, trova applicazione per tutti gli istituti da essa disciplinati e, quindi, anche per l'esperimento dell'azione di riscatto prevista dall'art. 8 legge medesima, pone una serie di requisiti relativi alla natura dell'attività svolta ed alle condizioni personali e familiari del soggetto che agisce per il riscatto, con la conseguenza che la mancanza anche di uno solo di essi, quale quello attinente al possesso della prescritta forza lavorativa, comporta l'esclusione di quel diritto a favore dei coltivatoriproprietari".(Cass. civ., 25/06/1985, n. 3824). Gli altri motivi devono quindi essere ritenuti assorbiti. Da quanto innanzi esposto, consegue l'accoglimento dell'appello ed il rigetto della domanda attorea. Le spese relative al doppio grado di giudizio devono poste a carico dell'appellata, in favore della parte appellante, secondo il principio della soccombenza e liquidate e distratte nella misura indicata dispositivo di seguito trascritto, tenendo conto dei parametri medi previsti dalle tabelle allegate al D.M. 13.08.2022 in relazione al valore della causa e dell'attività difensiva svolta. PQM P.Q.M. La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da D. G., avverso la sentenza n.491/2021 del Tribunale di Trani nei confronti di I. L. ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: 1) Accoglie l'appello e , per l'effetto, in riforma della gravata sentenza, rigetta la domanda proposta da I. L.; 2) condanna l'appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio, spese che liquida in €. 5000,00 per compensi professionali relativi al giudizio di primo grado ed €. 3900,00 per compensi professionali relativi al presente grado di giudizio, oltre, per entrambi i gradi, rimborso forfetario delle spese generali del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge, che distrae in favore del procuratore costituito per dichiarata anticipazione; pone definitivamente le spese di c.t.u. a carico dell'appellata. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della III Sezione Civile della Corte, addì 22.02.2023 Il Consigliere Relatore Dott.ssa Emma Manzionna Il Presidente Dr. Michele Ancona