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martedì 25 aprile 2023

È inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo se la cartella, precedentemente notificata, non è stata impugnata

Tribunale Reggio Calabria sez. lav., 08/11/2022, n.1937

Massima

Non è ammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo esattoriale, avente valenza ricognitiva del credito posto in riscossione, qualora risulti la notificazione della iscrizione ipotecaria e della sottesa cartella di pagamento in esso indicata.

Sentenza

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 02.12.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, hanno formulato opposizione all'iscrizione ipotecaria PI 6635/94 del 22/09/2010 n. 15759 RG e n 3521 R.P. sulla scorta dell'estratto di ruolo rilasciato il 17.03.2021, in relazione alla cartella di pagamento n. --omissis--del valore complessivo di E 8.697,53.


In particolare, rilevando di aver fatto richiesta del predetto estratto di ruolo aggiornato all'Agenzia delle Entrate e di aver formulato apposita istanza di sgravio rimasta inevasa, hanno eccepito la prescrizione quinquennale dei crediti indicati nella cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria, in relazione al periodo successivo alla data di notificazione dell'atto.


Rassegnando le proprie conclusioni, hanno chiesto la declaratoria di estinzione, per intervenuta prescrizione, dei crediti riportati nella cartella e, per l'effetto, la non debenza delle relative somme.


Si è costituito in giudizio l'Inail che ha sollevato il difetto di interesse ad agire in applicazione dell'art. 12, comma 4 bis DPR 602/73, novellato dall'art. 3 bis d.l. 146/2021, convertito in l. 215/2021. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda.


Si è costituita in giudizio, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.


Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso, perché infondato in fatto e in diritto.


Il ricorso è inammissibile.


Occorre in via preliminare evidenziare come, a dispetto dell'apparente oggetto del giudizio, costituito da un'opposizione a iscrizione ipotecaria, la domanda sia invero formulata avverso il contenuto dell'estratto di ruolo relativo alla cartella di pagamento sottesa all'iscrizione ipotecaria citata.


Sulla riqualificazione della domanda da parte del Giudice non può serbarsi alcun dubbio, anche alla luce dell'orientamento della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. III Ord., 27/11/2018, n. 30607) secondo cui 'In virtù del principio "iura novit curia" di cui all'art. 113, comma 1, c.p.c., il giudice ha il potere-dovere di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti e ai rapporti dedotti in giudizio, nonché all'azione esercitata in causa, potendo porre a fondamento della sua decisione disposizioni e principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, purché i fatti necessari al perfezionamento della fattispecie ritenuta applicabile coincidano con quelli della fattispecie concreta sottoposta al suo esame, essendo allo stesso vietato, in forza del principio di cui all'art. 112 c.p.c., porre a base della decisione fatti che, ancorché rinvenibili all'esito di una ricerca condotta sui documenti prodotti, non siano stati oggetto di puntuale allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti'.


Pertanto il ricorso esperito dai ricorrenti coincide con un'opposizione a estratto di ruolo rispetto alla quale occorre vagliare l'interesse ad agire.


Sul punto va osservato come si siano pronunciate recentemente le Sezioni Unite della Suprema Corte (Cass. civ. Sez. Unite, 06-09-2022, n. 26283), espressesi favorevolmente in ordine all'applicazione, anche ai procedimenti pendenti, dell'art. 12, comma 4 bis, D.P.R. n. 602 del 1973.


Una volta ricostruito il quadro degli orientamenti giurisprudenziali esistenti, che hanno declinato in vario modo 'l'interesse a promuovere azione di accertamento negativo della sussistenza dei crediti riportati nell'estratto di ruolo', e rilevati il proliferare del contenzioso da un lato, nonché l'inefficienza della riscossione coattiva dall'altro, le Sezioni Unite hanno sottolineato come sia intervenuto il legislatore 'il quale, con D.L. n. 146 del 21 ottobre 2021, art. 3-bis, inserito in sede di conversione dalla L. n. 215 del 2021, novellando D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, ha stabilito non soltanto che "L'estratto di ruolo non è impugnabile", ma anche che "Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione".


Appare chiara la latitudine applicativa della nuova norma che 'riguarda la riscossione delle entrate pubbliche anche extratributarie: in base, in particolare, alla combinazione degli del D.Lgs. n. 46 del 1999 artt. 17 e 18 quanto ai crediti contributivi e previdenziali (vedi, a proposito del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 49,Cass., sez. un., n. 33408/21), e giusta la L. n. 689 del 1981 art. 27 e D.Lgs. n. 285 del 1992 art. 206, in relazione alle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, la riscossione delle quali è disciplinata dalle norme previste per l'esazione delle imposte dirette (cfr., con riguardo al fermo, Cass. n. 22018/17)'.


Ciò premesso, ponendo l'attenzione sull'estratto di ruolo, i Giudici di legittimità, dopo aver illustrato la ratio della norma, ne hanno definito il significato, sostenendo che 'La prima disposizione del D.P.R. n. 602 del 1973 art. 12 comma 4 bis è ricognitiva della natura dell'estratto di ruolo, mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ossia gli elementi del ruolo afferente a quella cartella, che non contiene pretesa impositiva alcuna, a differenza del ruolo, il quale è atto impositivo, in quanto tale annoverato dal D.Lgs. n. 546 del 1992 art. 19 tra quelli impugnabili: sulla distinzione si sono soffermate queste sezioni unite (con la già citata sentenza n. 19704/15) e non constano voci dissonanti (in linea, anche l'adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con la sentenza n. 4/22).


14.1.- Quel che s'impugna è quindi l'atto impositivo o riscossivo menzionato nell'estratto di ruolo; di modo che inammissibile è l'impugnazione dell'estratto di ruolo che riporti il credito trasfuso in una cartella di pagamento che sia stata precedentemente notificata, e non impugnata (tra varie, Cass. n. 21289/20), o che sia rivolta a far valere l'invalidità di un'intimazione, regolarmente notificata e non contestata, per l'omessa notificazione delle cartelle di pagamento (sempre tra varie, v. Cass. n. 31240/19)'.


Orbene, in applicazione di tali principi di diritto, essendo pacificamente avvenuta nel caso di specie - per stessa ammissione dei ricorrenti - la notificazione della iscrizione ipotecaria e della sottesa cartella di pagamento indicata nell'estratto di ruolo, il ricorso va dichiarato inammissibile.


Le spese di lite, alla luce dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite sopra richiamato, vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA


Dichiara il ricorso inammissibile.


Compensa le spese di lite.


Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica alle parti costituite del presente provvedimento in forma integrale, comunicazione telematica che sostituirà la lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione prevista dall'art. 429 cpc..