Corte giustizia UE sez. I, 30/03/2023, n.34
L'articolo 88, paragrafi 1 e 2, del regolamentoGdpr deve essere interpretato nel senso che l'applicazione di disposizioni nazionali adottate per garantire la protezione dei diritti e delle libertà dei dipendenti per quanto riguarda il trattamento dei loro dati personali nell'ambito dei rapporti di lavoro deve essere esclusa qualora tali disposizioni non rispettino le condizioni e i limiti stabiliti da tale articolo 88, paragrafi 1 e 2, a meno che dette disposizioni costituiscano una base giuridica ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento che rispetti i requisiti previsti da quest'ultimo. L'articolo 88 deve essere interpretato nel senso che una normativa nazionale non può costituire una norma più specifica, se non soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'articolo 88.