Conteggi lavoro

martedì 25 aprile 2023

Lavoro subordinato e mancato deposito di conteggi analitici

Tribunale Parma sez. lav., 09/06/2020, n.58

Massima    

Il mancato deposito di conteggi analitici con il ricorso per il pagamento delle differenze retributive non determina la nullità della domanda qualora dall’esame complessivo del ricorso siano evincibili le mansioni asseritamente svolte, il periodo di svolgimento e l’inquadramento di riferimento.

Sentenza 

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato in data 25.10.2016 e ritualmente notificato assieme al pedissequo decreto di fissazione di udienza, It. Ca. Co. conveniva in giudizio B. s.r.l. innanzi all'intestato Tribunale, sezione lavoro.


Nell'atto introduttivo del giudizio, il ricorrente esponeva le seguenti circostanze di fatto:


- di essere stato contattato, nell'ottobre del 2012, dal sig. Re. Ma., amministratore e legale rappresentante di B. s.r.l., società operante nel settore della progettazione, costruzione e commercializzazione di impianti, componenti e prodotti per il trattamento e la depurazione delle acque, che gli prospettava una collaborazione lavorativa come responsabile commerciale in forza di contratto di lavoro subordinato con qualifica di dirigente, in considerazione della sua trentennale esperienza nel settore;


- che l'incarico di direzione commerciale per lo sviluppo, l'organizzazione ed il coordinamento delle politiche commerciali di vendita dei prodotti B. veniva conferito oralmente e che l'accordo, raggiunto alla presenza della figlia Ag. Co., prevedeva la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato, una retribuzione netta mensile pari ad euro 3.000,00, la corresponsione di trattamenti economici accessori commisurati al fatturato, l'uso di telefono, automobile e telepass aziendali nonché la disponibilità di un ufficio presso la sede aziendale di Fornovo (PR) e la possibilità per il futuro di entrare nella compagine societaria;


- che, sin dall'inizio del rapporto nel novembre 2012 e per tutta la durata dello stesso fino al novembre 2013, si era occupato di sviluppare una rete di dealer/concessionarie B., identificando nuove possibilità commerciali, di supportare la società nella predisposizione di offerte e quotazioni delle apparecchiature e dei sistemi di trattamento delle acque, di sviluppare nuovi settori tecnico-commerciali sul territorio nazionale, anche attraverso l'apertura di nuove sedi, la costituzione di nuove società e lo sviluppo di partnership e collaborazioni commerciali, di identificare e sviluppare contatti con clienti direzionali dell'azienda, quali catene di grande distribuzione, hotel, distributori e grossisti, di gestire e formare il personale tecnico e gli operatori del settore e di partecipare ad eventi formativi;


- che era dotato di ampia autonomia decisionale nell'elaborazione delle strategie commerciali e nella gestione dei rapporti tra l'azienda ed i singoli clienti, rivenditori o collaboratori, dovendo rendere conto del proprio operato soltanto al legale rappresentante della società, sig. Re. Ma., e all'allora vicepresidente sig. Gi. De.;


- che, in particolare, tutte le richieste di informazioni da parte di potenziali clienti o di assistenza che pervenivano alla società attraverso il form del sito web di B. gli venivano inoltrate sistematicamente dalla società, affinché se ne occupasse autonomamente;


- che veniva, sin dall'inizio, inserito nell'organizzazione aziendale della B. s.r.l., come attestato dalle circostanze che la società gli forniva il dominio mail aziendale omissis@B..com, che era da lui utilizzato regolarmente nella corrispondenza intrattenuta tanto con i vertici aziendali che con i clienti e collaboratori, e che, nella suddetta corrispondenza, si qualificava abitualmente come direttore vendite o direttore commerciale o responsabile commerciale della B. s.r.l., ivi inserendo i dati ed il logo dell'azienda;


- che, nello svolgimento dell'attività lavorativa, si recava non meno di tre volte a settimana e per molte ore al giorno presso la sede della B., dove gli era stato assegnato un ufficio per partecipare ad incontri con clienti e fornitori e per svolgere riunioni aziendali;


- che, previo accordo con il legale rappresentante della B. s.r.l., aveva usufruito di un periodo di ferie;


- che, in particolare, nella sua attività di sviluppo commerciale, implicante altresì compiti di assunzione ed inquadramento del personale, aveva avviato trattative con il sig. Lu. Zo. per una sua eventuale assunzione con ruolo dirigenziale all'interno di una costituenda società, Om.e, con sede a Roma, che avrebbe fatto capo alla B. s.r.l.;


- di aver più volte richiesto al legale rappresentante della società, sig. Re. Ma., di provvedere alla sua regolarizzazione contrattuale mediante la sottoscrizione di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale nonché alla corresponsione della retribuzione spettantegli, mai versata, ma che, a fronte di tali richieste, il sig. Ma. assumeva un contegno dilatorio e seguitava a rassicurarlo circa l'imminenza di tali adempimenti;


- che, stante la mancata regolarizzazione contrattuale e l'omesso pagamento da parte della B. s.r.l. delle retribuzioni a lui dovute, in data 15.11.2013, provvedeva a rassegnare le proprie dimissioni per giusta causa.


Parte ricorrente adiva pertanto il Tribunale di Parma in funzione di Giudice del lavoro chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previa fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti e discussione, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e conclusione: in via principale: - accertare e dichiarare che tra il sig. Co. e B. s.r.l. dal novembre 2012 al 15.11.2013 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento dirigenziale di cui al CCNL Dirigenti delle Piccole e Medie Aziende Industriali, e per l'effetto, - condannare B. S.r.l. al pagamento in favore del sig. Co. delle retribuzioni, del TFR, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e non pagate, dei permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e di ogni indennità maturata, da calcolarsi con onere a carico della società convenuta o, disponendo, occorrendo CTU tecnico - contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del ricorrente; accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 15.11.2013 dal sig. Co. nei confronti di B. s.r.l. per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare B. s.r.l. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da calcolarsi in base all'inquadramento retributivo dirigenziale di cui al CCNL Dirigenti delle Piccole e Medie Aziende Industriali, con onere a carico del convenuto o nella misura che risulterà, all'esito dell'espletanda CTU tecnico - contabile; in via subordinata, salvo gravame: - accertare e dichiarare che tra il sig. Co. e B. s.r.l. da novembre 2012 al 15.11.2013 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con qualifica di quadro livello A di cui al CCNL Metalmeccanica - Piccola Industria applicabile "ratione temporis", e per l'effetto, - condannare B. s.r.l. al pagamento in favore del sig. Co. delle retribuzioni, del TFR, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e non pagate, dei permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e di ogni indennità maturata, pari alla somma di Euro 44.149,21, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale e assicurativa del ricorrente; - accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 15.11.2013 dal sig. Co. nei confronti di B. s.r.l. per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, condannare B. s.r.l. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da calcolarsi in base all'inquadramento retributivo di quadro livello A di cui al CCNL Metalmeccanica - Piccola Industria applicabile "ratione temporis", pari alla somma di euro 6.499,98, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella misura che risulterà, all'esito dell'espletanda CTU tecnico-contabile; in via ulteriormente subordinata, salvo gravame: - accertare e dichiarare che tra il sig. Co. e B. s.r.l. dal novembre 2012 al 15.11.2013 è intercorso un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa posto in essere in violazione del d.lgs. 276/2003 in quanto privo di progetto, e per l'effetto, disporre la conversione del rapporto in lavoro di natura subordinata fin dalla data di costituzione (novembre 2012) ai sensi dell'articolo 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, e per l'effetto, - accertare e dichiarare che tra il sig. Co. e B. s.r.l. dal novembre 2012 al 15.11.2013 è intercorso un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento dirigenziale di cui al CCNL Dirigenti delle Piccole e Medie Aziende industriali, e per l'effetto, - condannare B. s.r.l. al pagamento in favore del sig. Co. delle retribuzioni, del TFR, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e non pagate, dei permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e di ogni indennità maturata, da calcolarsi con onere a carico della società convenuta o, disponendo, occorrendo CTU tecnico-contabile, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alla regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del ricorrente; - accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 15.11.2013 dal sig. Co. nei confronti di B. s.r.l. per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, - condannare B. s.r.l. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da calcolarsi in base all'inquadramento retributivo dirigenziale di cui al CCNL Dirigenti delle Piccole e Medie Aziende Industriali, con onere a carico del convenuto o nella misura che risulterà, all'esito dell'espletanda CTU tecnico-contabile; in via ulteriormente subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare che tra il sig. Co. e B. s.r.l. dal novembre 2012 al 15.11.2013 è intercorso un rapporto di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa posto in essere in violazione del d.lgs. 276/2003 in quanto privo di progetto, e per l'effetto, disporre la conversione del rapporto in lavoro di natura subordinata fin dalla data di costituzione (novembre 2013) ai sensi dell'art. 69, comma 1, d.lgs. 276/2003, e per l'effetto, - accertare e dichiarare che tra il sig. Co. e B. s.r.l. dal novembre 2012 al 15.11.2013 è intercorso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con qualifica di quadro livello A di cui al CCNL Metalmeccanica - Piccola Industria applicabile "ratione temporis", e per l'effetto, - condannare B. s.r.l. al pagamento in favore del sig. Co. delle retribuzioni, del TFR, dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute e non pagate, dei permessi non goduti, tredicesima, quattordicesima e di ogni indennità maturata, pari alla somma di Euro 44.149,21, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o alla somma maggiore che sarà ritenuta di giustizia, nonché alle regolarizzazione della posizione contributiva, previdenziale ed assicurativa del ricorrente; - accertare e dichiarare la sussistenza della giusta causa delle dimissioni rassegnate in data 15.11.2013 dal sig. Co. nei confronti di B. s.r.l. per i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, - condannare B. s.r.l. al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso da calcolarsi in base all'inquadramento retributivo di quadro livello A di cui al CCNL Metalmeccanica - Piccola Industria applicabile "ratione temporis", pari alla somma di euro 6.499,98, come da conteggi allegati, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nella misura che risulterà, all'esito dell'espletanda CTU tecnico-contabile; in ogni caso: - con vittoria di anticipazioni e compensi, oltre rimborso forfetario per spese generali, iva e c.n.p.a., come per legge".


Provvedeva a costituirsi in giudizio B. s.r.l. chiedendo al Giudice adito l'accoglimento delle seguenti conclusioni: "Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, dichiarare la nullità del ricorso e, comunque, l'inammissibilità e, in via di gradata principalità, rigettare perché inammissibili, infondate, non provate o come meglio, le richieste tutte avversarie. Con vittoria di spese".


La parte convenuta eccepiva, in via preliminare, la nullità del ricorso per l'omessa produzione dei conteggi relativi alle differenze retributive asseritamente spettanti e per carenza di allegazione circa i fatti costitutivi delle pretese rivendicate in giudizio nonché, in via subordinata, l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966 mentre, nel merito, rilevava l'infondatezza delle domande ex adverso proposte, precisando in punto di fatto che:


- la B. s.r.l. è una piccola società operante nel settore della costruzione e della commercializzazione di apparecchiature per il trattamento e la purificazione delle acque che, nel mese di ottobre 2012, occupava n. 6 lavoratori dipendenti, permanendo tale numero di dipendenti sino al novembre 2013, come attestato dal LUL prodotto in giudizio;


- che il sig. Co. aveva costituito negli anni novanta alcune società operanti nel settore del trattamento e della depurazione delle acque, tra cui la MKT Commercial e Industrial s.a.s. di Ca. It. Co. & C. e M. H. s.a.s. di Co. Ca. It., rimaste operative sino al dicembre 2013;


- che la figlia del ricorrente, sig.ra Ag. Ma. Co., costituiva in data 17.06.2013 la società a responsabilità limitata Omniacque, operante nel medesimo settore merceologico del trattamento e depurazione delle acque;


- che le suddette società acquistavano prodotti realizzati da B. s.r.l. al fine di commercializzarli ma che non provvedevano a saldare le fatture emesse dalla società convenuta, rimanendo insolventi;


- che il sig. Co., al fine di porre rimedio alla posizione debitoria della figlia, si proponeva alla B. quale procacciatore di affari futuri, tentando, in particolare, di coltivare una partnership tra la società convenuta e la Om. al fine di creare, con un soggetto terzo, un ulteriore soggetto giuridico autonomo al cui interno fare operare in qualità di dirigente il sig. Lu. Do.;


- che il suddetto progetto non andava a buon fine;


- che il ricorrente non aveva mai svolto alcuna attività lavorativa subordinata e/o di collaborazione a favore della B. s.r.l. e che non gli era mai stata offerta alcuna posizione lavorativa all'interno della società.

La causa, istruita tramite prove documentali e per testi, veniva rinviata per discussione all'udienza del 16.07.2019 e successivamente differita d'ufficio all'udienza dello 09.06.2020 per i medesimi incombenti. Con decreto del 26.05.2020, il Giudice disponeva la trattazione scritta dell'udienza ex art. 83, settimo comma, lett. h), d.l. n. 18/2020, come convertito dalla l. n. 27/2020. Nelle note scritte depositate telematicamente ai sensi della suddetta norma, le parti insistevano per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate nei rispettivi atti introduttivi.


Tanto premesso in relazione allo svolgimento del processo, osserva il Giudice come le eccezioni preliminari sollevate dalla parte convenuta siano infondate.


Quanto all'eccezione di mancato deposito dei conteggi relativi alle somme richieste a titolo di differenze retributive, si deve innanzitutto rilevare come parte ricorrente abbia omesso di depositare i suddetti conteggi in relazione alla domanda proposta in via principale di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale mentre li abbia prodotti in relazione alla domanda subordinata di accertamento del rapporto di lavoro subordinato con inquadramento nella qualifica di quadro. Ebbene, secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, "nel rito di lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto o delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l'omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che attraverso l'esame complessivo dell'atto - che compete al giudice di merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione - sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore e il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa. Ne consegue che la suddetta nullità deve essere esclusa nell'ipotesi in cui la domanda abbia per oggetto spettanze retributive, allorché l'attore abbia indicato - come nel caso di specie - il periodo di attività lavorativa, l'orario di lavoro ed abbia altresì specificato la somma complessivamente pretesa e i titoli in base ai quali vengono richieste le spettanze, rimanendo irrilevante la mancata formulazione di conteggi analitici" (Cass. 22.02.2011, n. 11434; Cass. civ., sez. lav., 10.11.2003, n. 16855). Il mancato deposito di conteggi analitici non determina, dunque, la nullità del ricorso qualora, dall'esame complessivo dell'atto, sia possibile determinare l'oggetto della pretesa ed i fatti costitutivi della stessa.


Osserva il Giudice come, nel presente procedimento, parte ricorrente indichi specificatamente le mansioni suppostamente svolte a favore della B. s.r.l., il periodo di attività lavorativa e l'inquadramento richiesto in via principale e subordinata. Seppur non via sia specificazione dell'importo complessivamente richiesto a titolo di differenze retributive nella domanda formulata in via principale, lo stesso può essere calcolato sulla base delle circostanze di fatto allegate nel ricorso medesimo, ossia la pattuizione di una retribuzione netta pari ad euro 3.000,00 e lo svolgimento di attività lavorativa di responsabile/dirigente commerciale nel periodo complessivamente intercorso dal novembre 2012 al 15.11.2013.


In considerazione della piena comprensibilità del petitum e della causa petendi delle domande proposte da It. Ca. Co., le eccezioni di nullità del ricorso devono pertanto essere rigettate.


Quanto all'eccezione di inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 6 l. n. 604/1966, disposizione applicabile ai sensi dell'art. 32, terzo comma, lett. a) e b), l. n. 183/2010 anche ai casi di licenziamento che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla legittimità del termine apposto al contratto e a quelli di recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di cui all'art. 409, n. 3), del codice di procedura civile, si rileva come, nel presente procedimento, il ricorrente non abbia impugnato un licenziamento, deducendo anzi di essersi dimesso per giusta causa, ma abbia richiesto l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e la conseguente condanna della società convenuta alla corresponsione delle differenze retributive maturate. Stante la non sussumibilità della fattispecie in esame nella norma invocata dal ricorrente, anche tale eccezione preliminare deve essere respinta.


Nel merito, il ricorso non è fondato.


Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, "requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato - ai fini della sua distinzione dal rapporto di lavoro autonomo - è il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative" e "l'esistenza di tale vincolo va concretamente apprezzata con riguardo alla specificità dell'incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione, fermo restando che ogni attività umana economicamente rilevante può essere oggetto sia di rapporto di lavoro subordinato sia di rapporto di lavoro autonomo" (Cass. civ., sez. lav., 17.10.2011, n. 21439; in tal senso, ex multis, Cass. civ., sez. lav., 12.09.2003, n. 13448; Cass. civ., sez. lav., 21.11.2001, n. 14664; Cass. civ., sez. lav., 03.04.2000, n. 4036).


La Corte di Cassazione ha altresì statuito che "in caso di prestazioni che, per la loro natura intellettuale, mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, ai fini della qualificazione del rapporto come subordinato oppure autonomo, sia pure come collaborazione coordinata e continuativa, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con accertamento di fatto incensurabile in Cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dal concreto svolgimento del rapporto, senza che il "nomen juris" utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente" (Cass. civ. sez. lav., 07.08.2008, n. 21364; in tal senso, anche Cass. civ. sez. lav., 28.03.2003, n. 4770). Con riferimento specifico al contratto di lavoro subordinato con qualifica dirigenziale, la Corte di Cassazione ha inoltre stabilito che, ai fini della prova, "occorre verificare se il lavoro svolto possa comunque essere inquadrato all'interno della specifica organizzazione aziendale, individuando la caratterizzazione delle mansioni svolte, e se la parte possa ritenersi assoggettata, anche in forma lieve o attenuata, alle direttive, agli ordini e ai controlli del datore di lavoro (e, in particolare, dell'organo di amministrazione della società nel suo complesso), nonché al coordinamento dell'attività lavorativa in funzione dell'assetto organizzativo aziendale" (Cass. civ., sez. I, 10.05.2016, n. 9463).


Al fine di accertare la natura del rapporto di lavoro asseritamente intercorso tra il Co. e la B., s.r.l., il Giudice ha ammesso le prove testimoniali richieste dalle parti inerenti alle modalità di svolgimento del rapporto medesimo, escludendo ai sensi dell'art. 2721 c.c. i capitoli di prova riguardanti il presunto accordo tra il Co. e il Ma. avente ad oggetto la stipula del contratto di lavoro subordinato dirigenziale.


Orbene, l'istruttoria testimoniale svolta ha permesso di appurare come il ricorrente abbia svolto delle trattative commerciali in nome e per conto della B. nel periodo oggetto di accertamento ma non è in alcun modo emersa la soggezione del ricorrente al potere direttivo, conformativo e di controllo della parte convenuta, neppure in forma lieve o attenuata, né il suo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale.


In sede di escussione testimoniale, il sig. Marco Pi., ex dipendente di B. s.r.l., circa la natura dei rapporti tra il Codraro e la società convenuta ha dichiarato quanto segue: "Ho lavorato per B. fino al mese scorso; il rapporto di lavoro si è interrotto perché ho aperto un'attività autonoma.


Nell'ultimo periodo ero amministratore delegato di B. mentre nel periodo 2012-2013 lavoravo nell'ufficio tecnico di B.. Non sono socio di B. e non lo sono mai stato neanche in passato. So che il ricorrente e la figlia del ricorrente nel passato avevano costituito società nel settore del trattamento e della depurazione delle acque; so che esisteva la Om. s.r.l. ma non so quale fosse la compagine sociale; so che era una società riconducibile alla famiglia Co.. So che le società riconducibili alla famiglia Co. avevano acquistato prodotti da B.; da quello che so io le fatture non erano state all'epoca integralmente pagate e quindi B. s.r.l. era creditrice nei confronti di tale società. Preciso che tra il novembre 2012 e il novembre 2013, mi è capitato di vedere il ricorrente in azienda. Io lo vedevo saltuariamente in azienda; per me all'epoca il ricorrente era un cliente di B.; che io sappia non aveva un rapporto di lavoro con la B.. Quando lo vedevo, venivo a parlare con il legale rappresentante di B., Ma.. In relazione al capitolo n. 8 di parte convenuta, posso dire di non ricordarmi se il ricorrente si fosse proposto come procacciatore di affari. Nulla so sul capitolo 9 in merito ad un tentativo di partnership operato dal ricorrente tra la B. e la Om.. Può essere che abbia avuto una corrispondenza via email con il ricorrente: non mi ricordo quale fosse l'indirizzo email del ricorrente e se lo stesso usasse quindi un indirizzo riconducibile alla B.".


Queste invece le dichiarazioni testimoniali rese da Ma. Al., che tuttora presta attività lavorativa a favore della società convenuta: "Sono un collaboratore esterno di B. dal 2009; ho un contratto di collaborazione e mi occupo degli aspetti amministrativi e contabili della società. So dell'esistenza di Omniacque sia come cliente che come fornitore; so che Omniacque aveva un debito nei confronti della società B. ma allo stesso tempo crediti per prestazioni rese, nella specie servizi di manutenzione.


So anche che M. T. e M. H. erano altre società riconducibili al ricorrente e che erano clienti della B. s.r.l. e so che la M. T. allo stesso tempo svolgeva a favore della B. prestazioni di manutenzione nel territorio di Bologna. Non so nulla sul capitolo n. 8, ossia se il ricorrente si sia proposto come procacciatore d'affari alla B. s.r.l.. Nulla so in relazione al capitolo n. 10 di parte convenuta. Nel periodo tra il novembre 2012 e il novembre 2013, mi è capitato di vedere nella sede aziendale della B. il ricorrente; l'ho incrociato alcune volte, all'incirca 3-4, dirigersi in produzione; non so cosa facesse in produzione. Il ricorrente non aveva un ufficio presso la B. s.r.l.".


La saltuarietà della presenza del ricorrente in azienda è stata confermata altresì dal teste Re. Ma., fratello del legale rappresentante della società convenuta e dipendente della stessa, che, dopo aver premesso di lavorare in officina e non nel piano superiore in cui sono situati gli uffici, ha asserito di aver visto il ricorrente un paio di volte in produzione, specificando come il medesimo fosse venuto con suo fratello a visionare dei prodotti.


Sono stati altresì escussi i testi Ga. Re., Lu. Zo. e Ro. Ba. che hanno affermato di aver condotto trattative commerciali con il sig. It. Ca. Co. nel periodo oggetto di causa.


Il teste Ga. Re., dirigente della società H. che commercializza prodotti per il mercato dentale, ha asserito di essere stato contattato per conto di B. da parte del ricorrente, di aver interloquito con lo stesso, svolgendo anche degli incontri presso la sede legale della società a Fornovo ma che la trattativa contrattuale non aveva esito positivo. Lu. Zo. e Ro. Ba., dipendenti di T. s.r.l., società che si occupa di impianti per l'industria farmaceutica, hanno parimenti asserito di aver avuto dei contatti e colloqui commerciali con il ricorrente. Il primo ha dichiarato nello specifico quanto segue: "Mi ricordo che nel 2013, quando già lavoravo per T., che ci fu un problema con un cliente di T. e che per risolverlo contattammo H. nella persona del ricorrente; preciso che H. era un'azienda fornitrice; mi ricordo che però successivamente la T. la proposta la ricevette dalla B.. Io non sapevo all'epoca dell'esistenza di B.; ho appreso dell'esistenza al momento del ricevimento della proposta. Non ho più seguito direttamente la questione. Io mi ricordo che prima di iniziare a lavorare per T. ebbi un incontro con il ricorrente e il sig. Re. Ma. in un albergo di Roma dove abbiamo discusso di un progetto sviluppato dal ricorrente; si trattava di un progetto di commercializzazione dei prodotti per il trattamento delle acque; il ricorrente è arrivato con il sig. Ma.; per me il sig. Ma. rappresentava l'H.; non so quale fosse il rapporto in essere tra il ricorrente e il sig. Ma..


Preciso che lo scopo dell'incontro era quello di coinvolgermi nel progetto, non sono state specificate in tale incontro le modalità del mio coinvolgimento; pochi mesi dopo io sono stato assunto e la cosa è stata abbandonata. Il progetto era ad uno stadio iniziale per quanto mi riguarda".


Ro. Ba. ha invece reso le seguenti dichiarazioni: "Non ricordo di aver mai visto prima il ricorrente. Ho avuto dei rapporti via email con il ricorrente. Nel 2013, un cliente della T. aveva dei problemi ad una macchina e ci chiese di perfezionarla; il mio collega Zo. mi segnalò che questo problema poteva essere affrontato dal sig. Co.; probabilmente il ricorrente fu contattato dallo Zo.; il sig. Co. mi inviò un'email con un'offerta della società B.; l'indirizzo email utilizzato da Co. era omissis@B..com; il mio collega Zo. poi mi ha inoltrato in data 05.07.2013 un'ulteriore proposta inviatagli da Co. con lo stesso indirizzo email; successivamente c'è stato un altro scambio di email tra di noi in cui il ricorrente correggeva la proposta. L'affare si ferma fino al novembre 2013 quando il cliente della T. ci manda l'ordine dicendoci che potevamo fare il lavoro; io l'8 novembre ho chiesto a Co. che il lavoro fosse svolto dal 25 al 29 novembre 2013. So che poi il lavoro non è stato svolto perché la B. non ci ha mandato la documentazione necessaria. Non so quale fosse il ruolo del ricorrente all'interno della B. s.r.l..


L'ordine è stato cancellato il 4 dicembre 2013. Non mi ricordo di aver fatto un sopralluogo con il ricorrente nel luogo di esecuzione dei lavori".


Dalle testimonianze di Re., Zo. e Ba., risulta pacificamente che il ricorrente abbia trattato alcuni affari per conto della B., circostanza che emerge altresì dalle email prodotte da parte ricorrente, attestanti la sussistenza di colloqui e trattative commerciali con clienti e fornitori, che, seppure contestate da parte convenuta, possono assumere valore indiziario e confermativo di ulteriori mezzi di prova. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, "il messaggio di posta elettronica è riconducibile alla categoria dei documenti informatici, secondo la definizione che di questi ultimi reca il D.lgs n. 82 del 2005, art. 1, comma 1, lett. p, ("documento informatico: il documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti"), riproducendo, nella sostanza, quella già contenuta nel D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, comma 1, lett. b). Quanto all'efficacia probatoria dei documenti informatici, l'art. 21 del medesimo D.Lgs., nelle diverse formulazioni, ratione temporis vigenti, attribuisce l'efficacia prevista dall'art. 2702 c.c. solo al documento sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, mentre è liberamente valutabile dal giudice, ai sensi del D.lgs. n. 82 del 2005, art. 20, l'idoneità di ogni diverso documento informatico (come l'email tradizionale) a soddisfare il requisito della forma scritta in relazione alle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità". (Cass. civ., sez. lav., 08.03.2018, n. 5523).


Lo svolgimento di tali attività è però del tutto compatibile con la sussistenza di un rapporto di procacciamento di affari, tesi sostenuta da parte convenuta, secondo cui il ricorrente avrebbe promosso, in modo saltuario e occasionale, la conclusione di contratti a favore della B. s.r.l. al fine di rimediare all'esposizione debitoria della società della figlia e favorire accordi e strategie commerciali nell'interesse anche delle società di famiglia. Non vi è infatti prova dell'esercizio di un potere direttivo e/o organizzativo da parte del legale rappresentante della B. nei confronti del ricorrente né risulta che lo stesso fosse inserito stabilmente nell'organizzazione aziendale, dal momento che, come riferito dal teste Al., il Co. non aveva neanche un ufficio personale. Dalle prove testimoniali, è emerso inoltre come la sua presenza nella sede legale della società fosse saltuaria ed è inoltre circostanza incontestata che il ricorrente non abbia percepito alcun tipo di retribuzione per tutto il supposto periodo di durata del rapporto di lavoro. L'attività lavorativa prestata dal ricorrente non può quindi essere sussunta all'interno del paradigma della subordinazione.


Stante il carattere saltuario dell'apporto lavorativo prestato dal ricorrente a favore della B. s.r.l. e la mancata prova della sussistenza di modalità effettive di coordinamento tra l'attività di promozione di affari da lui svolta con quella aziendale, tale rapporto non può nemmeno essere qualificato come collaborazione coordinata e continuativa.


Alla luce delle considerazioni sopra espresse, tutte le domande proposte da parte ricorrente devono quindi essere rigettate.


Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate, ai sensi del d.m. 55/2014, tenuto conto del valore della controversia, dell'attività difensiva in concreto espletata dalle parti e del livello di complessità delle questioni giuridiche oggetto di causa, come da dispositivo.


P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e deduzione, così decide:


- rigetta le domande proposte da It. Ca. Co. nei confronti di B. s.r.l.;


- condanna It. Ca. Co. a rifondere a B. s.r.l. le spese di lite, liquidate in euro 6.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa come per legge.


Parma, 09.06.2020