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lunedì 8 maggio 2023

IMPIEGATI COMUNALI, PROVINCIALI E REGIONALI - Dirigenti - nomina

Sentenza Cassazione civile sez. VI, 12/10/2010, n.21088


FATTO E DIRITTO

1. S.G. convenne in giudizio la Regione Siciliana e l'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente chiedendo dichiararsi il suo diritto ad essere nominata responsabile di uno dei Servizi specificamente indicati a preferenza di altri colleghi designati in sua vece, esponendo di avere rifiutato, siccome lesiva della sua personalità e delle norme disciplinanti la materia, la nomina a responsabile di altro Servizio, così che le erano stati assegnati compiti di collaborazione studio e ricerca alle dirette dipendenze del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica; i controinteressati C.F. e C. G. intervennero volontariamente in giudizio; il Giudice adito rigettò le domande svolte.


2. La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 2 - 16.7.2009, ha confermato la sentenza di prime cure, dichiaratamente interpretando la giurisprudenza di questa Corte, affermativa dell'obbligo dell'Amministrazione di provvedere a valutazioni anche comparative per il conferimento degli incarichi dirigenziali, nel senso che non sarebbe necessaria la comparazione dei titoli degli aspiranti, essendo invece sufficiente "la verifica della coerenza tra le mansioni affidate e la qualifica rivestita", sicchè ai fini del legittimo affidamento dell'incarico dovrebbe ritenersi sufficiente l'accertamento "delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, nonchè dell'attività svolta", restando quindi irrilevante la valutazione, sotto il profilo comparativo, di altri requisiti, quali ad esempio la diversa anzianità nell'espletamento dell'attività o la stessa preposizione ad unità organizzative.


3. Avverso tale sentenza della Corte territoriale S.G. ha proposto ricorso per cassazione fondato su tre motivi.


La Regione Siciliana - Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente ha resistito con controricorso.


Gli intimati C.F. e C.G. non hanno svolto attività difensiva.


A seguito di relazione e previo deposito di memoria da parte della controricorrente, la causa è stata decisa in Camera di consiglio ex art. 380 bis c.p.c..


4. Con i primi due motivi, tra loro connessi e da esaminarsi congiuntamente, la ricorrente deduce violazione di legge e di contratto collettivo, dolendosi che la Corte territoriale non abbia ritenuto necessaria l'effettuazione di valutazioni anche comparative fra gli aspiranti ed abbia ritenuto la correttezza dell'operato dell'Amministrazione, benchè la stessa non avesse minimamente motivato le ragioni delle scelte compiute.


Questa Corte ha affermato il principio secondo cui, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale anche gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 19, comma 1, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 cod. civ.), applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte; laddove, pertanto, l'amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (cfr., Cass., n. 9814/2008; 28274/2008; 20979/2009).


Al riguardo è stato osservato che le previsioni di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 19, laddove prevedono che per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, valutate anche in considerazione dei risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi fissati nella direttiva annuale e negli altri atti di indirizzo del Ministro, obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto degli indicati criteri di massima e, necessariamente, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede, "procedimentalizzano" l'esercizio del potere di conferimento degli incarichi, rendendo con ciò necessario procedere a vantazioni anche comparative.


I suddetti principi appaiono applicabili anche in relazione alle disposizioni legislative della Regione Sicilia, laddove è previsto che "Per il conferimento di ciascun incarico dirigenziale e per il passaggio ad incarichi dirigenziali diversi, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, dell'attività svolta, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichì (cfr., .R. Sicilia n. 10 del 2000, art. 9, comma 1, primo periodo).


La Corte territoriale ha tuttavia fornito un'interpretazione di tali principi che, nella sostanza, ne nega l'applicazione, posto che il mero riscontro dell'accertamento delle capacità e delle attitudini del dirigente costituisce il presupposto del conferimento dell'incarico dirigenziale, ma, di per sè, non realizza alcuna effettiva comparazione tra gli aspiranti, tanto che la sentenza impugnata conclude per la legittimità del conferimento dell'incarico pur dando atto che l'odierna ricorrente poteva vantare titoli potiori".


L'accoglimento dei suddetti motivi comporta l'assorbimento del terzo, relativo alla dedotta priorità da attribuirsi, nel conferimento degli incarichi dirigenziali, ai dirigenti di seconda fascia rispetto a quelli di terza.


5. L'accoglimento dei primi due motivi, manifestamente fondati, comporta la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione, al Giudice indicato in dispositivo, che procederà a nuovo esame conformandosi ai suindicati principi di diritto.


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Palermo in diversa composizione.


Così deciso in Roma, il 21 settembre 2010.


Depositato in Cancelleria il 12 ottobre 2010