Sentenza del Tribunale Trapani sezione lavoro del 07/03/2023
Fatto
Con ricorso ritualmente notificato, la società indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l'INPS spiegando opposizione avverso l'avviso di addebito n. (omissis), notificatole il 12.02.2020, con il quale le è stato intimato il pagamento di € 3.923,28 a titolo di recupero delle agevolazioni contributive dalla stessa fruite per il periodo intercorrente tra luglio 2018 e dicembre 2018 (nel dettaglio, per i mesi di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2018).
Nello specifico, la A. S.r.l., dolendosi dell'omessa notifica dell'avviso bonario (e nello specifico, affermando che «l'Ente non ha fatto pervenire alla società l'avviso bonario con l'invito alla regolarizzazione delle pretese omissioni contributive, per cui la società al momento della proposizione della presente opposizione si trova nell'impossibilità di conoscere le ragioni e l'origine della pretesa debitoria che avrebbe determinato l'annullamento degli sgravi concessi»: pag. 3 del ricorso), ha dedotto la nullità dell'avviso d'addebito impugnato; per l'effetto, ne ha chiesto, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento.
Si è costituito in giudizio l'INPS, anche quale mandatario della S.C.C.I. Spa, il quale, preliminarmente, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva di quest'ultima, nonché la tardività del ricorso per violazione del termine perentorio di 40 gg. per l'introduzione del giudizio di opposizione; nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Sul contraddittorio così instaurato, disposta la sospensione del titolo opposto, la causa è stata istruita documentalmente e discussa mediante scambio di note di trattazione scritta.
L'opposizione è parzialmente fondata.
Preliminarmente, va dichiarato il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I. Spa, non sussistendo nel caso di specie il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. tra INPS e SCCI Spa, in quanto l'ultimo contratto di cessione dei crediti dell'Istituto alla società di cartolarizzazione ha avuto ad oggetto i crediti maturati sino al 31.12.2005, mentre la pretesa creditoria oggetto del presente giudizio ha ad oggetto crediti contributivi relativi al 2018.
È, poi, destituita di fondamento l'eccezione di tardività. Invero, l'avviso di addebito de quo è stato notificato il 12.02.2020 e, considerato il periodo di sospensione del decorso dei termini ex art. 83 co.2. D.L. 18/2020, il quarantesimo giorno cadeva il 26.5.2020; ed essendo in tale data avvenuto il deposito del ricorso, come si evince dalla consultazione dei registri, l'opposizione de qua deve ritenersi tempestiva.
In punto di diritto giova poi ricordare che, ai sensi dell'art. 24, comma 2, d.lgs. 46/1999, l'ente previdenziale ha una mera “facoltà” di richiedere il pagamento dei contributi non versati mediante avviso bonario.
Invero, nel procedimento di riscossione a mezzo ruolo dei contributi previdenziali, l'avviso di addebito può ben essere il primo e unico atto notificato al contribuente in quanto «in difetto di espresse previsioni normative che condizionino la validità della riscossione ad atti prodromici, la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, la cui omissione invalidi il successivo atto di riscossione, ben potendo l'iscrizione a ruolo avvenire pur in assenza di un atto di accertamento da parte dell'Istituto» (così, ord. Cass. n. 4225/2018, la quale fa proprio il principio espresso dalla sentenza Cass. n. 3269/2009).
D'altro canto, si evidenzia che, contrariamente a quanto sostenuto dalla società ricorrente, il mancato esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Istituto previdenziale non lede il diritto di difesa del soggetto passivo al quale è comunque riservata l'impugnazione dell'avviso mediante un'azione di accertamento negativo (in proposito, si veda Cass. 27784/2017).
Venendo al merito della pretesa contributiva, l'Inps ha riferito che, riscontrata la mancata comunicazione delle denunce mensili e, per l'effetto, l'irregolarità della posizione contributiva, «notificava alla società ricorrente i tre inviti a regolarizzare» e, «stante il persistente inadempimento, provvedeva al recupero delle agevolazioni autorizzate in precedenza, risultanti indebite», emettendo DURC non regolare con addebito sulle note di rettifica.
Ora, giova ricordare che ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. 296/2006, «i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva».
In altre parole, la norma citata subordina la fruizione dei benefici normativi e contributivi al possesso del c.d. DURC; certificazione la cui emissione è vincolata all'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa che, ai sensi dell'art. 5 del D.M. 24 ottobre 2007, si considera integrata allorquando siano attestate le seguenti condizioni: «a) correttezza degli adempimenti mensili o, comunque, periodici; b) corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati dagli Istituti previdenziali come dovuti; c) inesistenza di inadempienze in atto».
Ciò posto, dalle difese delle parti, nonché dalla documentazione dalle stesse prodotta, è pacifico e provato per tabulas che la ragione sottesa alla revoca delle agevolazioni contributive fruite dalla ricorrente – e delle quali ne è chiesta la ripetizione con l'avviso di addebito impugnato – sia l'omessa comunicazione dei DM10 dei mesi di luglio, ottobre, novembre e dicembre 2018; irregolarità queste che (a seguito dell'attività di verifica su richiesta dell'interessato) risultano essere state solo in parte oggetto di appositi inviti a regolarizzare ai sensi dell'art. 4, comma 1, D.M. 30 gennaio 2015 (il quale, si rammenta, dispone che «qualora non sia possibile attestare la regolarità in tempo reale, […] l'Inps, l'INAIL e le Casse edili trasmettono tramite Pec all'interessato […] l'invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate»).
Senonché, poiché secondo un consolidato e condivisibile orientamento giurisprudenziale il giudizio promosso dinanzi al giudice ordinario investe non tanto la legittimità dell'atto dal punto di vista amministrativo, quanto piuttosto il fondamento sostanziale della pretesa contributiva (in tal senso, si veda CdA di Palermo sent. n. 40/2022, che a sua volta rinvia alla precedente sentenza n. 58/2015), l'accertamento del presente giudizio è stato circoscritto al rispetto degli obblighi posti in capo al contribuente ai fini della legittima fruizione degli sgravi contributivi.
Infatti, se è indubbio che ai sensi del combinato disposto degli artt. 6 e 7 del D.M. 24 ottobre 2007 sussista in capo all'Inps l'obbligo di segnalare al contribuente le irregolarità riscontrate, dalla violazione del predetto obbligo non può derivare «un'inesigibilità delle differenze contributive rispetto agli sgravi, così rovesciando sull'ente previdenziali gli effetti dell'inosservanza di obblighi, quali sono quelli inerenti la regolarità contributiva, che sono in primis del datore di lavoro. […] Semmai, la violazione degli obblighi procedimentali da parte dell'ente previdenziale può comportare una sua responsabilità risarcitoria, per l'impedimento creato al realizzarsi della fattispecie sanante e perdita della chance di fruire degli sgravi, ove si dimostri che l'inadempimento dell'ente ha comportato causalmente un tale danno» (così, Cass. sent. n. 27107/2018; si veda in proposito anche CdA Palermo sent. n. 58/2015).
Nel caso di specie, disposta la verifica e accertata l'irregolarità contributiva in data 2.10.2018, l'Inps notificava alla A. S.r.l. due inviti a regolarizzare nel termine di quindici giorni: il primo, datato 5.11.2018, relativo all'omessa denuncia di luglio 2018; il secondo, del 10.1.2019, relativo all'omessa denuncia di ottobre 2018.
Nessun invito alla regolarizzazione veniva, invece, emesso con riferimento alle mensilità di novembre e dicembre 2018.
Assorbita ogni questione relativa alle omissioni procedimentali riferibili alle due mensilità da ultimo citate – tenuto conto dell'orientamento surriferito in punto di violazione di obblighi procedimentali, nonché del fatto che la società ricorrente non ha provato il corretto adempimento degli obblighi sulla stessa gravanti, non risultando agli atti le denunce relative ai mesi di novembre e dicembre 2018, e neppure la contestazione delle note di rettifica notificatele (v. sull'onere della prova Cass. n. 20504/2018) – resta invece oscura la ragione sottesa alla revoca delle agevolazioni fruite per il luglio 2018.
Ed invero, sul punto l'Inps si è limitato ad eccepire la tardiva acquisizione (in data 24.09.2019) della denuncia relativa al settembre 2017, sostenendo che la stessa «pur essendo stata trasmessa il 24.11.2017, risultava SQUADRATA […] il Durc del 2.10.2018 è risultato, quindi, NON REGOLARE»; nulla, però, è stato dedotto in merito al nesso tra la squadratura suddetta e la revoca delle agevolazioni fruite per il luglio 2018; mensilità, quest'ultima, antecedente alla suindicata data di emissione del Durc (2.10.2018).
In proposito, giova precisare che, se è vero – come anticipato – che la fruizione degli sgravi contributivi presuppone il possesso del Durc regolare, è anche vero che la revoca degli stessi non può che riguardare il futuro e, dunque, mensilità successive all'emissione del documento. Pertanto, non può essere ravvisata alcuna ragione giustificativa del recupero dei benefici fruiti prima che l'irregolarità venisse accertata con il Durc irregolare del 2.10.2018.
In ogni caso, prescindendo dalle considerazioni suesposte, dalla nota di rettifica del 3.2.2019 emerge sia la regolarità formale che sostanziale della posizione contributiva della ricorrente: il flusso UniEmes è stato trasmesso il 22.10.2018 (quindi, prima dell'emissione del Durc irregolare e del correlativo invito a regolarizzare) e i contributi dovuti sono stati pagati il 07.08.2018.
Ne consegue che, al luglio 2018, la posizione contributiva della A. S.r.l. era regolare e la pretesa relativa alla mensilità in questione va dichiarata illegittima, proprio perché non si configura la dedotta omissione di denuncia lamentata nell'invito a regolarizzare; ne consegue che la somma imputabile alla mensilità di luglio 2018 va espunta dall'avviso di addebito impugnato.
Quanto, infine, all'omessa denuncia dell'ottobre 2018, dagli atti emerge che, a fronte dell'invito a regolarizzare del 10.1.2019, la ricorrente abbia comunicato il flusso UniEmens solo il 30.1.2019, quindi oltre il termine di quindici giorni previsto per la sanatoria dell'irregolarità.
In proposito, si ritiene che in tema di agevolazioni contributive la fruizione degli sgravi debba essere contemperata da un maggiore grado di diligenza posta in capo a parte datoriale in ordine all'assolvimento degli obblighi formali e sostanziali; se così non fosse, in capo all'Istituto previdenziale si porrebbe un gravoso onere di controllo costante della regolarità contributiva dei soggetti fruitori degli sgravi.
Alla luce di quanto esposto devono ritenersi legittime le pretese vantate dall'Inps con riferimento alle mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2018; va invece ritenuta illegittima la richiesta di ripetizione degli sgravi fruiti per luglio 2018.
Le spese di lite vanno compensate in ragione del principio della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del ricorso, ogni altra istanza rigettata:
- dichiara il difetto di legittimazione passiva della S.C.C.I S.P.A.;
- annulla l'avviso di addebito n. (omissis) limitatamente alle somme vantate a titolo di recupero agevolazioni contributive, nonché relative sanzioni, inerenti al mese di luglio 2018; dichiara dovute le restanti somme vantate dall'Inps a titolo di recupero agevolazioni contributive, nonché sanzioni, relative ai periodi di ottobre, novembre e dicembre 2018.
- compensa integralmente le spese di lite.
Trapani, 7 marzo 2023