Sentenza del Tribunale Torino sez. I, 01/03/2023, (ud. 28/02/2023, dep. 01/03/2023), n.909
Fatto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Nel presente giudizio F. s.r.l. citava in giudizio L. N. Film s.r.l. esponendo: 1) di essersi accordata con la convenuta in data 17.09.2020 per la produzione associata di un film denominato 'L'uomo che disegnò Dio'; 2) che i termini contrattuali previsti per le varie fasi della realizzazione del film non furono rispettati a causa delle restrizioni derivanti dall'emergenza Covid, da qualificare come forza maggiore; 3) di aver nelle more sostenuto spese preparatorie per E 49.521,04; 4) che la convenuta, tuttavia, contestandole vari inadempimenti fra cui quello di non aver iniziato le riprese del film nei tempi concordati, risolse il contratto, realizzando il film con altro soggetto; 5) di voler pertanto ottenere la restituzione di quanto corrisposto per conto della convenuta, anche a titolo di arricchimento senza causa; 6) in occasione delle note scritte in vista della prima udienza di trattazione l'attrice in via di reconventio reconventionis domandava il risarcimento dei danni patrimoniali e d'immagine, pari ad E 53.000,00.
L. N. Film s.r.l., quindi, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'avversaria domanda, rilevando: 1) che l'attrice si era resa inadempiente nell'effettuare gli incombenti necessari per la realizzazione del film, mettendo a rischio l'ottenimento dei contributi statali già richiesti, al contrario di parte convenuta; 2) di aver pertanto inviato apposite diffide ad adempiere (in data 09.12.2020 ed in data 02.02.2021), con conseguente risoluzione di diritto del contratto; 3) che dal mese di settembre 2020 non vigeva più una legislazione emergenziale che impedisse di realizzare il film; 4) la non debenza delle somme chieste a titolo di arricchimento ingiustificato, posto che l'importo di E 30.000,00 di quanto richiesto costituiva in realtà il rimborso delle spese sostenute dalla convenuta per la sviluppo e la pre-produzione del film, posto che E 2.513,60 rappresentano le tasse di registrazione dei contratti presso l'Ufficio delle Entrate e posto che le ulteriori spese allegate non erano riferibili alla produzione del film ed erano state corrisposte a terzi; 5) di aver patito dei danni dal momento che l'attrice si era impegnata a sostenere i costi di produzione del film non coperti dai contributi pubblici, sino ad un massimo di E 222.000,00, sicché risultava in concreto risarcibile il danno per il compenso per la produzione che l'attrice aveva riconosciuto alla convenuta, pari ad E 99.520,00, e ad altri danni minori ancora, per un totale di E 108.024,51, somma che veniva elevata con la memoria n. 1 ad E 181.224,51 alla luce dei costi di post produzione sostenuti dalla convenuta ma che sarebbero dovuto essere a carico dell'attrice alla luce delle considerazioni che precedono.
La causa giungeva infine a decisione, senza l'ammissione delle prove richieste dalle parti.
2) Nel merito il Tribunale osserva quanto segue.
Le parti avevano concordato la realizzazione in comune del film 'L'uomo che disegnò Dio' con contratto del 17.09.2020 che prevedeva determinate tempistiche per l'avanzamento del film (inizio riprese entro fine 2020, fine riprese febbraio 2021, montaggio entro aprile 2023 e copia campione entro il termine definito essenziale del maggio 2021), tempistiche che spettava a F. garantire essendo lei, in concreto, il soggetto che doveva realizzare il film.
Ciò non è quindi pacificamente avvenuto, secondo F. a causa delle restrizioni alla possibilità di girare i film imposti dalla normativa emergenziale anti-Covid, mentre secondo la convenuta sarebbe stato possibile girare il film, con conseguente inadempimento grave dell'attrice, come sanzionato dalle diffide ad adempiere inviate, con conseguente risoluzione di diritto del contratto.
Il film, alla fine, è stato girato dalla convenuta in proprio, utilizzando un proprio marchio quale apparente produttore ('L'altro film'), il che vuol dire che tutte le spese necessarie per la realizzazione alla fine sono state sostenute direttamente da L. N. Film, sicché non può essere condivisa la tesi di F. secondo cui sarebbe stato un altro produttore (ovvero una società terza) a sostenere i costi di produzione: pag. 9 conclusionale): così evidentemente non è, visto che 'L'altro film' è semplicemente un marchio di L. N. Film.
Dunque, tutti i costi per la realizzazione del film allegati dalla convenuta sono riconducibili alla stessa convenuta.
3) Va quindi esaminata in primo luogo la questione relativa alla responsabilità contrattuale di F., che sta alla base della legittimità della risoluzione contrattuale intimata da parte convenuta e della correlata domanda risarcitoria formulata da L. N. Film, che ha affermato di aver dovuto sostenere per la produzione del film delle spese che in base all'accordo sarebbero state di competenza di F. o di non aver ricevuto i compensi pattuiti.
Ovviamente, trattandosi di domanda risarcitoria, la condanna dell'attrice presuppone un inadempimento della stessa, con conseguente legittimità della risoluzione del contratto intimata da parte convenuta a mezzo di diffida ad adempiere.
Ritiene, quindi, il Tribunale che F. si sia resa inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, che le imponevano, sostanzialmente, di compiere le operazioni necessarie per la realizzazione del film.
Ora, posto che il mancato adempimento è non contestato, va valutato se la giustificazione addotta dalla difesa di F. valga ad esonerarla da ogni sindacato di colpa.
L'attrice, infatti, afferma di non aver dato inizio alla realizzazione del film a causa della normativa emergenziale anti-Covid esistente, il che varrebbe come causa di forza maggiore.
Tale giustificazione ad avviso del Tribunale non è condivisibile.
Al riguardo va premesso che il contratto è stato stipulato nel mese di settembre 2020, allorquando era già esistente la normativa emergenziale, sicché F., quale professionista, era perfettamente consapevole del contesto normativo in cui avrebbe dovuto realizzare il film: deve pertanto ritenersi, anche per il principio di autoresponsabilità ed in un'ottica di interpretazione secondo buona fede, che essa ritenesse di essere in grado di rispettare le tempistiche per la realizzazione del film concordate con la società convenuta.
Successivamente alla stipulazione del contratto, in effetti, F. non ha allegato l'insorgere di nuovi interventi normativi che avrebbero reso impossibile la realizzazione del film, limitandosi sul punto ad affermazioni del tutto generiche.
In effetti, l'attività cinematografica, dal mese di settembre 2020 in poi, poteva essere eseguita pur con le dovute cautele, come chiaramente dimostrato dai documenti prodotti da parte convenuta (doc. 17, 18 e 19), anche in forza di un protocollo sanitario settoriale stipulato nel mese di luglio 2020 (doc. 33 parte convenuta).
Del resto, le attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi, aventi codice ATECO 59.11.00, non venivano sospese nemmeno nelle c.d. 'zone rosse' dal DPCM del 03.11.2020 (doc. 15, colore che dal 03.11.2020 al 28.11.2020 contraddistingueva la Regione Piemonte, ove doveva essere effettuata la maggior parte delle riprese).
In particolare, in Piemonte sono state registrate molte produzioni (tra film e serie televisive anche italiane, e quindi non solo kolossal hollywoodiani, come invece affermato da F.) proprio nel periodo temporale in cui F. avrebbe dovuto realizzare il film oggetto di causa: si veda sul punto il doc. n. 42 di parte convenuta.
Nel caso di specie, quindi, l'inadempimento è stato pressoché totale, non avendo F. neppure compiuto le attività preparatorie di natura contrattuale ed amministrativa, come tali del tutto insensibili alle emergenze sanitarie (che comunque non impedivano di girare).
Ad esempio, F. non ha provveduto (si riprende, in modo parziale, l'elenco delle contestazioni svolte dalla convenuta): 1) a scontare presso gli istituti bancari i contratti ed i bandi forniti dalla L. N. Film, ovvero anticipare le somme necessarie a coprire l'intero costo del film ed ottenere così la liquidità necessaria per l'inizio delle riprese; 2) ad anticipare il 'tax credit' al Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ed a presentare la documentazione necessaria per dare avvio alla produzione del Film; 3) ad assolvere gli obblighi e le incombenze necessarie affinché il Film potesse beneficiare del credito di imposta alla produzione e della concessione del contributo selettivo (3.b. iii del contratto); 4) a far sottoscrivere il contratto all'attore Kevin Spacey ed al suo Agente Società Cangrande, provvedendo al versamento dell'acconto pari al 20% del compenso complessivo in favore del primo e pari al 50% in favore del secondo; 5) a far sottoscrivere alla L. N. Film il contratto per la consulenza artistica ed editoriale del signor L. N. (quale Produttore Creativo del film), corrispondendo allo stesso un acconto pari al 20% del compenso pattuito, ossia E 50.000,00 come da art. 3.c del contratto 2;
6) a corrispondere alla L. N. Film l'importo Iva portato dalla fattura n. 14 del 22.09.2020; 7) a versare l'acconto di E 10.000,00 a favore del regista e attore F. N. dovute per il differimento dell'inizio delle riprese; 8) ad assumere il personale necessario alla scenografia entro il 14.12.2020; 9) a versare l'anticipo del fabbisogno di scena entro il 14.12.20; 10) a concludere l'accordo contrattuale per la Location del film entro il 04.12.2020 per poter iniziare le riprese prima della fine dell'anno e così via.
Alcuni di questi inadempimenti sono stati pure espressamente riconosciuti da F. (doc. n. 3 di parte convenuta) ad inizio del mese di novembre 2020.
Le polizze assicurative a tutela del cast, inoltre, potevano essere stipulate, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa di F., tanto che successivamente esse sono state stipulate direttamente dalla convenuta, come emerge dal doc. n. 32 da questa prodotto, che non è una mera proposta di L. N. Film, ma il contratto che risulta sottoscritto anche da un broker assicurativo (dal che si deduce che l'attore F. N. era assicurabile malgrado l'età avanzata, contrariamente a quanto sostenuto dall'attrice).
Alla luce di un così radicale inadempimento diviene allora irrilevante sapere se l'attrice Thurman poteva o non poteva essere effettivamente assoldata, o se uno specifico direttore della fotografia non voleva impegnarsi temendo il contagio (ma tale evento non era certo ostativo alla realizzazione del film tanto la stessa F. era alla ricerca di un altro direttore della fotografia):
F., infatti, era colpevolmente in ritardo sull'intera organizzazione del film.
La proposta di F. di iniziare la realizzazione del film come da pec inoltrate nel mese di aprile 2021 è pertanto del tutto tardiva, in quanto avvenuta quando il contratto era già stato legittimamente risolto a seguito dell'inoltro della diffida ad adempiere datata 02.02.2021 di cui al doc. n. 7 di parte attrice.
Il contratto, pertanto, è stato legittimamente risolto dalla convenuta alla luce dell'inadempimento pressoché totale di F. in relazione alle tempistiche di realizzazione del film ed in relazione al compimento di tutte quelle attività che sono necessarie per iniziare le riprese.
4) Quanto ai danni che la convenuta L. N. Film reclama, va detto che F. si era obbligata a sostenere il costo di produzione e di post-produzione del Film (art. 3.b.i) e nel caso di insufficienza dei contributi derivanti dalle Fonti di copertura (ossia il Credito Imposta Produzione, il Contributo Selettivo a fondo perduto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Contributo derivante dal Bando della Regione Piemonte e quello di Rai Cinema), l'attrice avrebbe dovuto sostenere le ulteriori somme necessarie per la realizzazione del lungometraggio (art. 4.a e 4.b).
Fatta questa premessa in diritto, va quindi detto che le Fonti di copertura della produzione del film sono state pari ad E 1.270.000,00, sicché la differenza rispetto al budget previsto per la produzione (E 1.492.000,00) è pari ad E 222.000,00.
Ciò posto, va detto che L. N. Film ha allegato e documentato di aver sostenuto spese non coperte dalle Fonti di copertura per un determinato importo, rispetto a cui parte attrice ha svolto solo due difese.
La prima è irrilevante, perché basata sull'assunto dell'assenza di inadempimento da parte dell'attrice avendo questa formulato proposte per la realizzazione del film nel mese di aprile 2021, ma a quella data il contratto era già stato legittimamente risolto dalla convenuta.
Con la seconda difesa F. allega 'la mancata prova del danno e l'indeterminatezza delle allegazioni' e null'altro: trattasi di difesa manifestamente generica ed infondata.
Circa la determinatezza delle allegazioni, infatti, parte convenuta ha dettagliato quali sono stati i costi sostenuti o i mancati introiti, specificando la somma di E 73.200,00 per la post produzione visiva con realizzazione VFX; la somma di E 99.520,00 che F. avrebbe dovuto corrispondere alla convenuta a titolo di Producer Fee, ossia il compenso per la produzione, in forza dell'art. 3.d. e 5.b; la somma di E 835,71, a titolo di interessi sul Fido Bancario per E 650.000,00 che la convenuta ha dovuto richiedere alla Banca Alpi Marittime in sostituzione di F.; l'IVA della fattura n. 14 del 22.09.2020 emessa dalla L. N. Film a F., pari ad E 6.600,00, IVA che non è mai stata corrisposta da F. con la conseguenza che l'imposta per il valore aggiunto è stata versata direttamente dalla convenuta; le spese per la tutela legale stragiudiziale, pari ad E 1.068,80, per un totale complessivo di E 181.224,51 di danni correlati all'inadempimento di F..
Dunque, contrariamente a quanto genericamente sostenuto dalla difesa attorea, L. N. Film ha compiutamente allegato i danni lamentati, producendo altresì la relativa documentazione a supporto.
Ebbene, rispetto a tale allegazione e produzione documentale, la contestazione attorea si palesa del tutto generica e come tale essa è del tutto irrilevante, dovendosi infatti ricordare che 'la parte nei cui confronti vengano allegati determinati fatti in modo analitico e specifico ha l'onere, qualora detti fatti rientrino nella sua sfera di conoscibilità, di contestarli in modo altrettanto specifico, fornendo la propria versione ed indicando fatti diversi, contenenti precisi riferimenti, che li smentiscano. Tenendo presente che il grado di specificità della contestazione deve essere valutato in concreto in relazione alle singole controversie potendo variare a seconda del livello di conoscenza del fatto da parte del soggetto nei cui confronti è allegato e a seconda della precisione del fatto allegato dalla controparte una contestazione generica produce l'effetto, proprio per la sua genericità, di determinare una relevatio ab onere probandi e di rendere i fatti allegati pacifici' (Trib. Monza, 05/01/2011; Cass. civ., Sez. lavoro, 15/04/2009, n. 8933).
In altre parole, 'il convenuto, ai sensi dell'art. 167 c.p.c., è tenuto, anche anteriormente alla formale introduzione del principio di "non contestazione" a seguito della modifica dell'art. 115 c.p.c., a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda, i quali debbono ritenersi ammessi, senza necessità di prova, ove la parte, nella comparsa di costituzione e risposta, si sia limitata a negare genericamente la "sussistenza dei presupposti di legge" per l'accoglimento della domanda attorea, senza elevare alcuna contestazione chiara e specifica. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che l'assicuratore designato dal fondo vittime della strada non avesse contestato la circostanza che il responsabile del sinistro fosse privo di copertura assicurativa, attesa l'inidoneità della generica eccezione di mancanza dei presupposti previsti dalla legge affinché l'impresa designata potesse essere convenuta in giudizio)':
Cassazione civile, sez. III, 06/10/2015, n. 19896; Cassazione civile sez. I, 09/08/2019, n. 21227).
A ciò si aggiunga che 'in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.' (Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17889 del 27/08/2020).
La non contestazione specifica, peraltro, non riguarda solamente le voci di danno lamentate dalla convenuta, ma anche il budget ed il piano finanziario del film come allegati già con la comparsa costitutiva.
Alla luce di quanto precede, pertanto, il danno patito dalla convenuta deve essere riconosciuto nella misura dalla stessa indicato.
5) Parte attrice, inoltre, nel corso del giudizio ha formulato in occasione della prima udienza (note scritte) una domanda risarcitoria qualificata reconventio reconventionis rispetto alla domanda di risarcimento del danno formulato da L. N. Film.
Tale domanda, pertanto, ha un oggetto diverso dalla domanda di rimborso delle spese sostenute inizialmente formulata, avendo ad oggetto il risarcimento del danno patrimoniale e di immagine subito.
Come meglio chiarito con la memoria n. 1 attorea, 'la domanda riguarda il mancato guadagno di F. che è stato illegittimamente introitato dalla L. N. Srl quest'ultima e la società 'L'ALTRO FILM' si è appreso essere la stessa cosa'.
Parte convenuta ha contestato l'ammissibilità della suddetta domanda in quanto F. avrebbe potuto formularla sin dall'atto di citazione (come dimostrato dal fatto che in tale atto l'attrice si fosse riservata la proposizione in altro giudizio della domanda risarcitoria), non dipendendo dalla domanda riconvenzionale della convenuta.
Ora, che F. avrebbe potuto formulare sin dall'atto di citazione la domanda formulata alla prima udienza è indubbio, ma ciò non implica l'inammissibilità della domanda riconvenzionale, la cui ammissibilità va valutata semplicemente alla luce del fatto se essa dipenda dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla causa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Cassazione civile sez. II, 25/02/2019, n.5415).
Nel caso concreto la domanda risarcitoria formulata da parte attrice si pone in risposta alla domanda risarcitoria formulata da parte convenuta: tale domanda, dunque, è fondata sul medesimo contratto dedotto in giudizio ed è volta ad una definizione globale degli assetti economici derivanti dal citato contratto, e come tale deve essere considerata ammissibile.
Essa, tuttavia, è radicalmente infondata sia perché, come visto nei paragrafi che precedono, la responsabilità per la risoluzione del contratto è da addebitare a F. (e dunque la parte inadempiente non è legittimata a chiedere il risarcimento del danno in quanto danno 'giusto' e non ingiusto), sia per totale mancanza di elementi di prova a suo supporto, il che impedisce pure la liquidazione in via equitativa, mancando anzi addirittura le necessarie allegazioni degli elementi costitutivi dei danni patiti.
Parte attrice, nel caso di specie, neppure ha allegato quali sarebbero gli elementi costitutivi o di prova, anche presuntivi, di tale danno, il quale non può ritenersi sussistente in re ipsa.
Infatti, è stato ad esempio recentemente affermato che 'in tema di responsabilità civile, il danno all'immagine ed alla reputazione (nella specie, "per illegittima segnalazione alla Centrale Rischi"), in quanto costituente "danno conseguenza", non può ritenersi sussistente "in re ipsa", dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento'(Cassazione civile sez. VI, 28/03/2018, n. 7594); si veda anche Cassazione civile sez. II, 09/11/2018, n.28742 secondo cui 'il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato "in re ipsa", ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art. 2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico').
Tale deficit allegatorio e probatorio impedisce, pertanto, pure di procedere a una liquidazione in via equitativa.
Quanto precede vale pure per i danni patrimoniali asseritamente patiti da F. a titolo di mancato guadagno causati dalla mancata realizzazione del film: anche in relazione a tale tipologia di danno, infatti, la mancanza di allegazioni specifiche sulle modalità di calcolo del danno si palesa radicale, nulla avendo F. allegato e prodotto, il che impedisce pure di procedere ad una liquidazione equitativa del danno.
Infatti, 'l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso dall'onere di dimostrare non solo l'"an debeatur" del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi "in re ipsa", ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre. (Così statuendo, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, reiettiva della domanda risarcitoria per difetto di prova del "quantum", non avendo il danneggiato prodotto in giudizio la documentazione fiscale e contabile, successiva all'evento dannoso, che attestasse la lamentata riduzione dei ricavi conseguenza dello stesso)': Cassazione civile sez. III, 17/10/2016, n. 20889; Cass. civ., Sez. II, 07/06/2007, n. 13288).
6) F., infine, con la domanda iniziale ha chiesto il pagamento delle somme che essa afferma aver sostenuto per la realizzazione del film, somme di cui la convenuta si sarebbe pertanto avvantaggiata dopo la risoluzione del contratto.
Il contratto, in effetti, deve ritenersi definitivamente risolto in quanto, quand'anche la diffida ad adempiere inviata dalla convenuta non fosse ritenuta valida, in ogni caso esso sarebbe divenuto impossibile da eseguirsi posto che alla fine il film è stato realizzato senza l'intervento di F..
La risoluzione del contratto, quindi, ha effetti restitutori ex artt. 1458 e 1463 c.c. (ogni pagamento effettuato diviene indebito e va pertanto restituito, il che opera anche a favore della parte inadempiente) e risarcitori (ovviamente, solamente a favore della parte non inadempiente, posto che il risarcimento del danno presuppone l'individuazione di un soggetto colpevole).
Infatti, 'l'efficacia retroattiva della risoluzione, per inadempimento, di un contratto preliminare
comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c., e, pertanto, implica che il promissario acquirente che abbia ottenuto la consegna e la detenzione anticipate del bene promesso in vendita debba non solo restituirlo al promittente alienante, ma altresì corrispondere a quest'ultimo i frutti per l'anticipato godimento dello stesso' (Cassazione civile sez. II, 30/11/2022, n. 3528).
L'iniziale domanda attorea di rimborso/restituzione, dunque, deve essere assunta nell'ambito applicativo della ripetizione dell'indebito a seguito del venire meno del vincolo contrattuale.
In altre parole, le spese che parte attrice deduce aver versato direttamente alla convenuta sono astrattamente ripetibili alla luce del venir meno del vincolo contrattuale.
L'azione di ripetizione, tuttavia, ha natura personale, e quindi può essere rivolta esclusivamente nei confronti della controparte contrattuale che ha ricevuto il pagamento.
Le somme corrisposte a terzi nell'interesse della convenuta, dunque, non possono essere oggetto della domanda di ripetizione.
Tuttavia, l'azione di ripetizione non è l'unica a disposizione del contraente a seguito della risoluzione del contratto.
Infatti, 'in presenza di indebito oggettivo la ripetibilità è condizionata dal contenuto della prestazione eseguita e dalla possibilità concreta di ripetizione, secondo le regole degli art. 2033 ss. c.c., operando altrimenti - ove ne sussistano i presupposti, in mancanza di altra azione, l'azione generale di arricchimento prevista dall'art. 2041 c.c.' (Cassazione civile sez. III, 15/04/2010, n. 9052).
L'azione di ingiustificato arricchimento è infatti contraddistinta da un carattere di residualità che ne postula l'inammissibilità ogni qualvolta il danneggiato, per farsi indennizzare del pregiudizio subito, possa esercitare, tanto contro l'arricchito che nei confronti di una diversa persona, altra azione, secondo una valutazione da compiersi in astratto e prescindendo, quindi, dal relativo esito (Cassazione civile sez. I, 20/11/2018, n. 29988).
Nel caso di specie, quindi, parte attrice in relazione alle somme corrisposte a terzi nel dichiarato interesse della convenuta non può rivolgere verso costoro alcuna domanda, dal momento che le predette somme hanno remunerato prestazioni lavorative effettivamente rese dai citati terzi, ragion per cui astrattamente la domanda azionabile verso L. N. Film è quella di arricchimento, che pure è stata indicata quale possibile causa petendi.
L'arricchimento, infatti, può essere costituito anche da un risparmio di spesa posto che 'a norma dell'art. 2041 c.c. a fronte di un vantaggio economico e di un corrispondente depauperamento, in assenza di un contratto o di un atto di liberalità o di una disposizione di legge, in assenza dunque di uno specifico mezzo, già predisposto dal legislatore, è possibile ricorrere all'azione residuale di arricchimento senza causa ex artt. 20412042 c.c.. Per configurare la fattispecie dell'arricchimento senza causa occorre che una parte abbia conseguito un vantaggio patrimoniale (arricchimento inteso anche nel senso di risparmio di spesa o di perdita evitata) con contestuale impoverimento dell'altra parte, che può concretarsi anche nella perdita o mancato utilizzo di un bene, o nel mancato pagamento di una prestazione. Vi deve essere pertanto tra i due eventi (locupletazione/depauperamento) un nesso di causalità inteso anche nel senso che deve sussistere un unico fatto che genera lo squilibrio patrimoniale' (Cassazione civile sez. I, 04/09/2013, n. 20226).
In altre parole, 'i presupposti per l'esercizio dell'azione di ingiustificato arricchimento sono rappresentati dall'unicità del fatto da cui deriva la locupletazione di un soggetto, dalla correlativa diminuzione patrimoniale di un altro e dall'assenza di una causa idonea a giustificarle: la proponibilità dell'azione va comunque esclusa qualora la parte alleghi di aver subito un mancato guadagno, più che un depauperamento patrimoniale effettivo e concreto' (Cass., n. 5690/2011).
Fatta questa premessa in linea generale, va quindi detto che nel caso di specie nessuna delle somme richieste in restituzione da parte attrice può esserle riconosciuta in quanto, qualora ciò avvenisse, la convenuta vedrebbe accrescersi il delta fra costo del film e Contributi pubblici, delta che, tuttavia, secondo le previsioni contrattuali, erano a carico di F..
In altre parole, dal momento che le somme oggetto della domanda principale di parte attrice sono eccedenti rispetto ai contributi pubblici ricevuti da L. N. Film, esse non possono essere retrocesse a F. in quanto, se ciò fosse disposto, la convenuta vedrebbe aumentato il danno di cui ha chiesto ristoro in questa sede.
Ed infatti a titolo di risarcimento del danno la convenuta ha ottenuto, tra l'altro, l'importo dell'Iva da lei versata al posto di F. in relazione alle medesime fatture di cui F. ha chiesto il rimborso del capitale: se l'Iva deve stare a carico di F. (con conseguente condanna al risarcimento del danno dell'attrice per non aver corrisposto l'Iva), allo stesso modo anche il capitale, altrimenti la convenuta vedrebbe aumentare il suo danno, e tale ragionamento vale per tutte le somme chieste in restituzione da F..
Anche questa domanda formulata da parte attrice, dunque, deve essere rigettata.
7) Alla luce di quanto precede, pertanto, può essere accolta solamente la domanda della convenuta volta al pagamento della somma di E 181.224,51 a titolo di risarcimento del danno contrattuale, oltre interessi ex art. 1284 c.c., comma 1 e non 4 trattandosi di obbligazione di valore, e con rivalutazione (riconoscibile anche d'ufficio trattandosi, per l'appunto, di obbligazione di valore) con decorrenza, in via equitativa, dalla data della domanda giudiziale (non tutte le voci di danno si sono verificate nello stesso momento, sicché in via equitativa viene stabilita una decorrenza comune dalla data della domanda giudiziale) e sino alla data della sentenza, quando sulla somma così ottenuta decorreranno gli interessi ex art. 1284 c.c., comma 1.
8) Le spese del presente giudizio seguono la complessiva soccombenza di parte attrice, venendo liquidate ex DM n. 55/2014 come modificato dal DM n. 147/2022 (il cui art. 6 prevede che 'Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore') in conformità ai parametri medi (scaglione sino ad E 260.000,00):
PQM
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino,
in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando,
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione,
nel contraddittorio delle parti,
Rigetta le domande tutte formulate da F. s.r.l.
Condanna F. s.r.l. a pagare a L. N. Film s.r.l. a titolo di risarcimento del danno la somma di E 181.224,51 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici dei prezzi per le famiglie di operai ed impiegati ed interessi legali ex art. 1284 c.c., comma 1, sulla somma anno per anno rivalutata, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e sino alla data della sentenza, quando sulla somma così ottenuta decorreranno gli interessi ex art. 1284 c.c., comma 1.
Condanna F. s.r.l. alla refusione delle spese di lite a favore di L. N. Film s.r.l., spese che si liquidano in E 14.103,00 a titolo di compenso ed in E 759,00 a titolo di esposti non imponibili, oltre contributo forfetario, Iva e Cpa come per legge e successive occorrente.
Così deciso in Torino il 28.02.2023.
Depositata in cancelleria il 01/03/2023