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domenica 11 febbraio 2024

pagamento TFR

Sentenza Tribunale Napoli sez. lav., 04/10/2023, (ud. 04/10/2023, dep. 04/10/2023), n.5687

Fatto

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

ex artt. 132 e 429 c.p.c. lette in udienza


OGGETTO: pagamento TFR


Con ricorso depositato in data 11.05.2022 l'epigrafato ricorrente ha convenuto in giudizio l'INPS e il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta, in liquidazione, rassegnando le seguenti conclusioni “1) Voglia l'Adito Giudicante accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire la quota di TFS/TFR con decorrenza dal 18.10.2001 fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro avvenuta il 06.07.2019, e/o dalla diversa data ritenuta di giustizia, in ragione della quantità e qualità della prestazione offerta e, comunque, per i titoli e le causali di fatto e di diritto indicate attraverso il presente ricorso;


2) accertare e dichiarare l'avvenuta omissione contributiva previdenziale perpetrata dal Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta con tutte le conseguenze di legge; 3) condannare l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del rappresentante legale pro tempore (C. F. (omissis)) al pagamento in favore del sig. Es. Ge. della suddetta quota, pari ad € 35.767,36 per le causali analiticamente indicate negli allegati conteggi, parte integrante del presente ricorso, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali o a quella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia; 4) condannare i resistenti, in persona del legale rapp.te pro tempore alle spese del presente procedimento in favore dei costituiti procuratori per anticipazione fattane”.


A sostegno delle domande formulate, il ricorrente ha dedotto di avere lavorato per il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta dal 18.10.2001 fino alla data di risoluzione del rapporto avvenuta il 06.07.2019, allorquando è stato assunto dalla società SAP.NA S.p.A; di non avere ricevuto il trattamento di fine servizio e/o il trattamento di fine rapporto; che il Consorzio Unico di Bacino delle province di Napoli e Caserta è un ente pubblico non economico istituito con l'art. 11, comma 8, del d.l. n. 90/2008, a seguito dell'accorpamento dei Consorzi di bacino delle province di Napoli e di Caserta; che il suddetto ente è stato posto in liquidazione ex legge n. 26/2010 con conferimento al soggetto liquidatore dei più ampi poteri per la gestione dei debiti dal 2010 a tutt' oggi; di avere inoltrato all'Inps in data 1.3.2021 formale richiesta di accesso ai documenti amministrativi, chiedendo all'Istituto lo stato di avanzamento della pratica, di prendere visione di eventuali documenti o pareri prodotti dall'ufficio destinatario della missiva e di poter accedere ai documenti amministrativi al fine di ottenere chiarimenti in merito al procedimento di liquidazione e alle modalità del versamento della somma relativa al Trattamento di Fine Rapporto spettante; che l'INPS, in data 9.3.2021, ha rigettato la richiesta in forza di un riferimento a leggi speciali che disciplinerebbero le indennità di fine servizio e di fine rapporto spettanti ai dipendenti pubblici, le quali derogherebbero al principio sancito dall'art. 2116 c.c. e in ragione della segnalazione riguardante la totale assenza del versamento della contribuzione da parte del datore di lavoro; che il Consorzio, il 26.11.2019, ha inviato all'INPS il modello TFR1 riferito al ricorrente, concernente il prospetto di liquidazione del TFR/TFS propedeutico all'erogazione della prestazione; che è spirato il termine previsto dall'art. 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e s.m.i. per il differimento dell'erogazione della prestazione richiesta, ossia i 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, avvenuta in data 06.07.2019. Il ricorrente ha prospettato la legittimazione passiva dell'INPS, competente alla liquidazione della somma di TFS/TFR; ha confutato le ragioni impeditive della liquidazione addotte dall'INPS e ha concluso nei termini trascritti.


Il Consorzio Unico di Bacino ha eccepito la nullità del ricorso ed il proprio difetto di legittimazione passiva.


L'Inps, costituitosi tardivamente con memoria del 16.1.2023 (rispetto all'udienza del 18.1.23 per la quale è stata rinnovata la notifica), ha eccepito l'improponibilità e l'infondatezza della domanda.


Alla seconda udienza del 18.1.2023 il Consorzio ha, poi, eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito.


Il Giudice, all'odierna udienza, ha pronunciato sentenza con motivazione contestuale.


In via preliminare, va rilevata la inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per territorio, sollevata dal Consorzio tardivamente alla seconda udienza del 18.1.2023.


Va, altresì, respinta l'eccezione di nullità del ricorso introduttivo, atteso che dalla lettura complessiva dello stesso è dato evincere con chiarezza il petitum oltre che la causa petendi dell'azione.


Parimenti va respinta l'eccezione di improponibilità della domanda, atteso che il TFR è corrisposto d'ufficio, il modello TFR1 è stato compilato dal datore e inviato all'Inps il 26.11.2019 e l'istante ha sollecitato il pagamento con missiva del 29.3.2021.


Nel merito, il ricorso è fondato nei termini di seguito enunciati.


In via preliminare, può senz'altro affermarsi la natura di ente pubblico non economico del Consorzio Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta. La circostanza, oltre a non essere, nella sostanza, neppure in contestazione tra le parti, risulta, come già affermato da consolidata giurisprudenza, dalla normativa di riferimento.


Il consorzio unico è, invero, stato costituito ai sensi del D.L. 90/2008, convertito L. 123/2008, che ha disposto la riunione dei disciolti consorzi di bacino delle Province di Napoli e Caserta, istituiti con L. Regione Campania n. 4/1993. La disciplina generale si rinviene nelle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri ed in particolare nell'ordinanza n. 3686 del 01/07/08. Ai sensi, poi, dell'art. 3 dello Statuto, il Consorzio Unico di Bacino è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e di autonomia imprenditoriale ed è disciplinato dalle norme del D.Lgs. 267/2000, contenente il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti Locali (v. anche nota dell'Ufficio Normativo e Contenzioso della Direzione Centrale dell'ex Inpdap del 5-12-2008).


Tale normativa consente, senza ragionevoli dubbi, di affermare la natura del Consorzio quale ente strumentale dei comuni associati, munito di personalità giuridica e di un proprio statuto, cui si applicano le stesse norme previste per gli enti locali.


Tanto premesso, alla liquidazione del trattamento di fine servizio/rapporto, è preposto l'INPS, la cui legittimazione passiva non è in contestazione.


L'istituto previdenziale al fine di sottrarsi all'obbligo a suo carico ha opposto, quale fatto impeditivo, il mancato versamento della contribuzione da parte del Consorzio (circostanza pacifica in giudizio) e l'inapplicabilità dell'art. 2116 c.c. per cui, in ragione di tale omissione, esso non sarebbe tenuto all'erogazione del credito preteso.


La tesi dell'INPS è destituita di fondamento.


Il tfr per i dipendenti pubblici è un contributo corrisposto al dipendente nel momento in cui termina il rapporto di lavoro. L'importo è determinato dall'accantonamento, per ogni anno di servizio, di una quota della retribuzione annua e dalle relative rivalutazioni.


Ed invero, come correttamente argomentato da altri Giudici di merito e in particolare dalla dott.ssa Picciotti nella sentenza n. 2652/2023 pubbl. il 19/04/2023 in prod. (cui si presta adesione ex art. 118 disp.att. c.p.c.):


“giova l'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. n. 27427 dell'1-12-2020) per il quale, acclarata la natura previdenziale dell'indennità premio servizio (Cass., S.U., 30 maggio 2005, n. 11329; Cass. 17 maggio 2019, n. 13433 e Cass. 18 marzo 2019, n. 7608), avvalorata dal combinarsi del far carico della prestazione ad un ente terzo, sulla base di contribuzione espressamente indicata come «previdenziale» dall'art. 11 L. 152/1968 ed a carico anche del lavoratore, va ravvisato nella regola di automaticità delle prestazioni, di cui all'art. 2116 c.c., il fondamento dell'indifferenza del lavoratore rispetto all'effettivo versamento dei contributi per il sorgere del diritto consequenziale, allorquando sussistano i restanti presupposti di legge previsti per il riconoscimento del beneficio.


Ciò posto -secondo la Suprema Corte- è inevitabile prendere le mosse da Corte Costituzionale 5 dicembre 1997, n. 374 la quale, seppur nel contesto di una sentenza di rigetto, ha chiarito come il «principio di "automaticità delle prestazioni", con riguardo ai sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, trova applicazione non già, come afferma il remittente, "solo in quanto il sistema delle leggi speciali vi si adegui", ma - come si esprime l'art. 2116 c.c.. - "salvo diverse disposizioni delle leggi speciali": il che significa che potrebbe ritenersi sussistente una deroga rispetto ad esso solo in presenza di una esplicita disposizione in tal senso».


«Detto principio» - prosegue ancora la Consulta - «costituisce una fondamentale garanzia per il lavoratore assicurato, intesa a non far ricadere su di lui il rischio di eventuali inadempimenti del datore di lavoro in ordine agli obblighi contributivi, e rappresenta perciò un logico corollario della finalità di protezione sociale inerente ai sistemi di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti».


La giurisprudenza della Suprema Corte si è prontamente collocata in scia a tale ricostruzione del sistema, affermando anch'essa che «il principio di automatismo delle prestazioni previdenziali, di cui all'art. 2116 c.c., così come interpretato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 374 del 1997, trova applicazione, con riguardo ai vari sistemi di previdenza e assistenza obbligatorie, come regola generale rispetto alla quale possono esserci deroghe solo se previste espressamente dal legislatore» (Cass. 2 febbraio 2001, n. 1460 ed altre successive, tra cui Cass. 14 giugno 2007, n. 13874). Fino ad affermare, con la più Cass. 22 giugno 2017, n. 15589 in tema di prestazioni del Fondo di Garanzia contro l'insolvenza, che solo in presenza di una previsione espressa che limiti il principio di automaticità, il diritto del lavoratore potrebbe restare condizionato non solo all'effettivo adempimento dell'obbligazione contributiva da parte del datore di lavoro, ma anche alla mancata prescrizione della stessa.


Pertanto, dato per principio quello dell'automaticità, esso è limitato dall'intervenuta prescrizione del diritto dell'ente erogatore alla riscossione dei contributi (c.d. automaticità parziale) solo in quanto vi sia una norma che disponga in tal senso.


Norma che esiste per il diritto alle prestazioni di vecchiaia, invalidità e superstiti (v. art. 27, co. 2, R.D.L. 636/1939), ma che non è contenuta nella disciplina dell'indennità premio servizio.


In sostanza, pur se vi sia stata prescrizione del diritto dell'ente alla percezione della contribuzione, il fondamento solidaristico sotteso all'art. 2116 c.c. fa sì che, allorquando, come nel lavoro dipendente, la contribuzione stessa doveva essere versata dal datore di lavoro anche per la quota a carico del lavoratore, l'inadempimento non possa comportare pregiudizio per il lavoratore dipendente (mentre il principio di automaticità di regola non opera nel caso di lavoratori autonomi che siano obbligati a versare direttamente la propria contribuzione: v. Cass. 24 marzo 2005, n. 6340), se la legge non lo preveda.


In applicazione dei principi espressi, nella fattispecie in esame, mancando una norma che espressamente deroghi all'art. 2116 c.c., è irrilevante l'omissione contributiva - e parimenti la prescrizione dei contributi omessi- ai fini del diritto del lavoratore al pagamento da parte dell'Inps del credito maturato alla cessazione del rapporto” (cfr. sent. Picciotti).


Quanto alla prescrizione va per completezza rilevato che l'art. 3, comma 10-bis, L 335/1995 vigente dispone che: “Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2018)), non si applicano fino al ((31 dicembre 2023)), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”.


Lo stesso Inps ha rilevato l'applicabilità del disposto di cui all'art. 9, comma 4, DL 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15 , per cui - nella formulazione vigente “Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, non si applicano fino al ((31 dicembre 2023)) agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria di cui al comma 10-bis dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dal comma 3 del presente articolo, e al comma 10-ter del medesimo articolo 3 della legge n. 335 del 1995, introdotto dal comma 3 del presente articolo. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato”.


Non è, dunque, maturata la prescrizione (rilevabile d'ufficio), nemmeno eccepita dall'Inps.


Ne consegue il diritto del ricorrente a percepire dall'Inps la somma lorda di 35.767,36, non specificamente contestata. Sulla sorta sono dovuti i soli interessi legali ex art. 16, 6° comma legge 412/91 che decorrono ex art. 3, comma 2, DL 79/1997 dalla scadenza del terzo mese successivo ai 24 mesi dalla cessazione del rapporto al saldo. Segue la condanna dell'Inps al relativo pagamento.


Va, poi, dichiarata l'inammissibilità della domanda di accertamento dell'omissione contributiva a carico del Consorzio Unico convenuto, trattandosi di circostanza preesistente all'instaurazione del giudizio e del tutto pacifica tra le parti.


Quanto alla domanda di condanna del Consorzio all'adeguamento contributivo, formulata dal ricorrente nelle note del 10.5.23, la stessa è inammissibile perché tardiva.


Va, infine, dichiarata l'inammissibilità della domanda dell'Inps relativa alla condanna del Consorzio datore di lavoro, nei limiti della prescrizione, al versamento dei contributi e alle sanzioni previste per legge: la domanda è stata, infatti, esplicitata nella memoria difensiva tardivamente depositata.


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Le spese del giudizio vanno compensate nella misura della metà per la complessità della questione, con condanna dell'INPS al pagamento del residuo nella misura liquidata in dispositivo.


Le spese vanno, poi, interamente compensate nei confronti del Consorzio Unico in ragione della riscontrata mancanza di res controversa sulla domanda di accertamento dell'omissione contributiva.


PQM

P.Q.M.

Il Tribunale di NAPOLI, in funzione di giudice del lavoro, in persona della d.ssa Monica Galante, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:


dichiara il diritto del ricorrente a percepire dall'Inps la somma lorda di 35.767,36, oltre interessi legali dalla scadenza del terzo mese successivo ai 24 mesi dalla cessazione del rapporto al saldo;


condanna l'Inps al pagamento delle somme e degli accessori di cui al precedente capo; dichiara inammissibile la domanda del ricorrente e dell'Inps contro il Consorzio;


compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna l'Inps al pagamento del residuo che si liquida in € 1.900,00, oltre spese forfettarie, IVA e cpa, con attribuzione agli avv.ti antistatari di parte ricorrente in solido;


compensa le spese di lite con il Consorzio.


NAPOLI, 04.10.2023